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La modifica dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto in Svizzera entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. I fornitori di merci o servizi hanno tre mesi di tempo, dall’entrata in vigore della modifica, per adeguare l’indicazione dei prezzi. Ai fini della trasparenza e della chiarezza, in questo lasso di tempo i consumatori devono essere informati mediante un avviso ben visibile del fatto che il prezzo indicato non tiene ancora conto della modifica dell’aliquota d’imposta.
A partire dal 1° gennaio 2011 si applicheranno le seguenti aliquote d’imposta:
Se i cataloghi dei prezzi già pubblicati per il 2011 contengono ancora le vecchie aliquote d’imposta, è necessario informare i consumatori in maniera chiara e ben visibile, mediante adesivi o allegati, che l’aliquota d’imposta contenuta nei prezzi non è più quella attuale (da 7,6% passa a 8%; da 2,4% a 2,5%; da 3,6% a 3,8%).
I controlli sulla corretta indicazione dei prezzi nel luogo di vendita e nella pubblicità sono affidati agli organi cantonali di polizia del commercio, i quali possono fornire, su richiesta, ulteriori informazioni. Qualora constatino delle infrazioni, possono procedere alle necessarie denunce. L’OIP prevede multe che vanno fino a 20 000 franchi svizzeri.