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La procedura di consultazione concernente le modifiche dell'OADI è stata avviata il 1° ottobre 2010 e si è conclusa l'8 gennaio 2011. Nel complesso, i partecipanti alla consultazione hanno accolto positivamente il progetto di ordinanza. Sulla base dei pareri giunti sono state modificate singole disposizioni. Si è ad esempio rinunciato all'aumento dell'importo minimo del guadagno assicurato a 800 franchi fissandolo, per tutti gli assicurati, a 500 franchi. Quanto appena riportato significa che un guadagno inferiore ai 500 franchi non dà alcun diritto a una prestazione dell'assicurazione disoccupazione. Nell'ordinanza è stata anche precisata l'attuazione dell'articolo 23 capoverso 3bis LADI: i periodi di contribuzione accumulati nell'ambito di un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico non vengono computati, indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia totalmente o parzialmente finanziato. Inoltre i Cantoni provvedono affinché per tali provvedimenti non venga attestato alcun guadagno assicurato all'attenzione delle casse di disoccupazione.
Le modifiche previste sono state comunicate con regolarità agli organi d'esecuzione affinché questi ultimi possano prepararsi alle nuove disposizioni. Nonostante i tempi molto ristretti previsti per l'introduzione, gli assicurati il cui diritto all'indennità verrà ridotto in seguito all'entrata in vigore della nuova legge sono stati informati tempestivamente, al fine di permettere loro di adeguarsi al cambiamento.
Le nuove disposizioni della LADI e dell'OADI entrano in vigore il 1° aprile 2011.