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Con la modifica dell'ordinanza decisa dal Consiglio federale le sanzioni finanziarie vengono estese ad altre otto imprese e tre persone fisiche iraniane i cui averi e altri valori patrimoniali devono essere congelati. È inoltre proibito mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e altri valori patrimoniali. In deroga al relativo regolamento dell'Unione europea, le sanzioni non sono state estese alla Banca centrale iraniana considerata la sua importanza per l'economia iraniana.
Con l'ordinanza del 19 gennaio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, la Svizzera ha deciso di recepire, oltre alle sanzioni internazionali vincolanti decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nei confronti dell'Iran, anche sanzioni supplementari dell'Unione europea.
In relazione al contestato programma nucleare iraniano, il 23 gennaio 2012 l'UE aveva deciso di inasprire in diversi settori le sanzioni contro l'Iran. L'estensione delle sanzioni finanziarie è entrata subito in vigore, mentre gli altri provvedimenti - come per esempio il divieto di importare, acquistare o trasportare petrolio greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici - sono stati applicati soltanto il 24 marzo 2012 dopo la pubblicazione del relativo regolamento dell'Unione europea. Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo se recepire o meno queste ultime sanzioni.