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Condizione fondamentale per l'obbligo di informare: attività lucrativa
La condizione fondamentale per un eventuale obbligo di annuncio di lavoro o per la richiesta di un permesso di lavoro è l'esistenza di un'attività lucrativa. I servizi a titolo di amicizia, l‘aiuto reciproco fra inquilini e, di regola, l'aiuto reciproco fra familiari non sono soggetti agli obblighi di annuncio o di autorizzazione. Nella presente rubrica sono spiegati il concetto di attività lucrativa e la differenza con altre forme di aiuto.
Regola: non soggetto a obbligo di annuncio
L'aiuto reciproco tra familiari di regola non è considerato attività lucrativa anche se è rimunerato.
Eccezione: soggetto a obbligo di informare
Tuttavia, qualora un'attività vada oltre l'usuale misura dell'aiuto reciproco tra familiari e assume il carattere di un'attività vera e propria che di solito è svolta da una terza persona come, ad esempio, la cura dispendiosa o a pagamento di uno o entrambi i genitori anziani o lo svolgimento settimanale di più ore di lavori domestici dietro compenso di un salario usuale sul mercato del lavoro. Tale attività è allora considerata un'attività lucrativa ed è quindi soggetta all'obbligo di annuncio.
Caratteristica: in primo piano vi sono l'atto di cortesia e la disponibilità all'aiuto
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