Obblighi di annuncio secondo il diritto in materia di assicurazioni sociali


Panoramica

Di quali assicurazioni sociali si tratta?

Per i lavoratori indipendenti sono determinanti:

  • Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
  • Assicurazione invalidità (AI)
  • Ordinamento sull'indennità per perdita di guadagno (IPG)
  • Ordinamento sugli assegni familiari
     

Gli indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione né nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale.

Che tipo di protezione offrono le singole assicurazioni sociali e che prestazioni forniscono?

Informazioni sulla protezione e sulle prestazioni delle singole assicurazioni sociali sono disponibili sul sito web ahv-iv.ch.

Nei confronti di chi sussistono gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi?

Gli obblighi di annuncio sussistono nei confronti degli enti preposti alla riscossione dei contributi delle assicurazioni sociali. Tali enti competenti sono:

  • cassa di compensazione AVS
    AVS/AI/IPG.

  • cassa per gli assegni familiari
    assegni familiari. Di regola le casse per gli assegni familiari sono gestite dalla cassa di compensazione AVS, che riscuote gli assegni familiari. Tuttavia, in determinati casi vi sono casse per gli assegni familiari speciali che riscuotono i contributi.

  • assicuratori infortuni
    assicurazione contro gli infortuni, purché il lavoratore indipendente si sia assicurato volontariamente.

  • istituti di previdenza registrati
    previdenza professionale (secondo pilastro), purché il lavoratore indipendente si sia assicurato volontariamente.

Inoltre, sussistono obblighi di annuncio quegli enti dai quali si percepiscono prestazioni. Informazioni a tale proposito sono disponibili nella rubrica «Ottenimento di prestazioni da assicurazioni sociali».

Quali sono le condizioni per l'obbligo di annuncio?

Le singole condizioni per l'obbligo di annuncio sono descritte nelle sotto-rubriche della rubrica «Diritto in materia di assicurazioni sociali», quale lista di controllo. Le informazioni dettagliate sulle condizioni per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali sono disponibili nella sezione seguente.


Condizioni per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali

Assoggettamento dei lavoratori indipendenti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali quale condizione per l'obbligo di annuncio

Nel settore del diritto in materia di assicurazioni sociali gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi a priori sussiste soltanto per i lavoratori indipendenti soggetti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali. Le condizioni per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali sono le medesime per tutte le assicurazioni sociali. Esse sono descritte nella sezione sottostante.

Casi frequenti di assoggettamento al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

I lavoratori indipendenti sono assicurati in Svizzera nei seguenti casi:

  • Caso 1
    Lavoratori indipendenti con luogo di lavoro unicamente in Svizzera.

  • Caso 2
    Lavoratori indipendenti con luogo di lavoro in Svizzera e in uno Stato membro dell'UE/AELS, la cui attività si svolge per almeno il 25% in Svizzera (criteri: orario di lavoro e/o reddito) e che hanno il domicilio in Svizzera e la cittadinanza elvetica o di uno Stato membro dell'UE/AELS.

  • Caso 3
    Lavoratori indipendenti con luogo di lavoro in Svizzera e in uno Stato membro dell'UE/AELS, la cui attività si concentra prevalentemente in Svizzera, che hanno il domicilio in uno Stato membro dell'UE/AELS in cui si svolge una minima parte della loro attività e che hanno la cittadinanza elvetica o di uno Stato membro dell'UE/AELS.

Altri casi di assoggettamento al sistema svizzero delle assicurazioni sociali

Oltre ai casi citati ve ne sono altri che prevedono l'assoggettamento dei lavoratori indipendenti al sistema svizzero delle assicurazioni sociali. Le informazioni in merito sono reperibili presso le autorità delle assicurazioni sociali (casse di compensazione, assicurazioni infortuni, istituti di previdenza registrati).

Ulteriori condizioni per l'obbligo di annuncio

Inoltre, nei singoli ambiti delle assicurazioni sociali vi sono ulteriori condizioni dalle quali dipendono gli obblighi di annuncio e di pagare i contributi. Tali condizioni particolari (nonché, per completezza, anche le condizioni generali) sono menzionate nelle apposite sezioni delle singole assicurazioni sociali. 


Ultima modifica 14.12.2023

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