La Svizzera applica una deroga umanitaria ai regimi di sanzioni dell’ONU

Berna, 26.04.2023 - Il 26 aprile 2023 il Consiglio federale ha adottato un’ordinanza finalizzata a rendere operativa la deroga umanitaria sancita dalla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza dell’ONU. La deroga riguarda l’applicazione di sanzioni finanziarie mirate e vale per tutti i regimi di sanzioni dell’ONU. Nella stessa occasione il Consiglio federale ha ripreso la deroga umanitaria relativa all’Afghanistan prevista dalla risoluzione 2615 (2021). La modifica delle ordinanze interessate entrerà in vigore il 1° giugno 2023.

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2664 (2022), che stabilisce una deroga umanitaria standardizzata e permanente alle sanzioni finanziarie che ha decretato. La decisione rappresenta un importante passo avanti per il settore umanitario poiché contribuisce a rafforzare la sicurezza giuridica delle organizzazioni e degli operatori commerciali che partecipano alla fornitura degli aiuti verso Paesi sottoposti alle sanzioni dell'ONU. Così facendo il Consiglio federale modifica 13 delle sue ordinanze che istituiscono regimi di sanzioni secondo il modello ONU per introdurre in questi testi la deroga umanitaria prevista dalla risoluzione 2264 (2022). Applica inoltre la risoluzione 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza, che prevede una deroga analoga volta a contrastare in maniera specifica la crisi umanitaria in Afghanistan.

D'ora in poi alcune categorie di operatori potranno instaurare relazioni commerciali con persone o entità sanzionate, effettuare transazioni a loro favore o cedere loro dei beni a condizione che lo scopo sia quello di fornire aiuti umanitari o sostenere altre attività finalizzate a soddisfare i bisogni umani fondamentali. Questa norma si applica anche agli operatori umanitari attivi in Afghanistan che si ritrovano a dover avviare relazioni commerciali con persone o entità inserite negli elenchi dei regimi sanzionatori contro i Talebani o a effettuare transazioni a loro favore. D'ora in poi i prestatori di servizi commerciali potranno fornire agli operatori umanitari autorizzati qualsiasi tipo di servizio o di bene necessario alla realizzazione delle attività coperte dalle nuove deroghe. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni legali applicabili all'esportazione, alla vendita e all'intermediazione di beni e servizi.

Il Consiglio federale ricorda inoltre che le risoluzioni 2664 (2022) e 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza dell'ONU chiedono alle organizzazioni e alle entità che beneficeranno di queste deroghe di adoperarsi in misura ragionevole per ridurre al minimo i vantaggi vietati dalle sanzioni che le persone o le entità sanzionate potrebbero ricavare sia mediante una fornitura diretta o indiretta di aiuti umanitari sia in caso di appropriazione indebita. Ciò è possibile, ad esempio, attraverso il consolidamento di strategie e processi di gestione dei rischi nonché di due diligence. Infine, sottolinea che le due risoluzioni prevedono meccanismi di controllo volti a individuare eventuali abusi delle deroghe.


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