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Ordinanza sugli ascensori Art. 2 Definizione
Ascensore: un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione rispetto all'orizzontale è superiore a 15°, destinata al trasporto:
I fondamenti giuridici si trovano nell'Ordinanza sugli ascensori (RS 819.13) che introduce nel diritto svizzero le esigenze della direttiva CE 95/16/CE sugli ascensori.
Si devono differenziare dagli ascensori gli elevatori nei quali un mezzo di trasporto (cabina, ascensori, piattaforma, gradini, nastro trasportatore o impianti simili) si sposta su una o più guide (fatta eccezione per impianti di giostre per le fiere). Se la sicurezza non è disciplinata altrove dal diritto federale, questi ascensori sono soggetti all'Ordinanza sulle macchine (OMacch, RS 819.14).
Per la sorveglianza del mercato degli ascensori e di altri impianti di trasporto (sempre che la loro sicurezza non sia disciplinata altrove dal diritto federale) sono competenti gli organi di controllo seguenti:
Extension et adaptation du champ d'application de l'Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu avec l'UE
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