Segreteria di Stato dell'economia SECO

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Scheda di dati di sicurezza

Per l’impiego professionale o commerciale di sostanze o preparati è necessario conoscerne le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche nonché i dati tecnici di sicurezza: tutte queste informazioni sono riportate nella scheda di dati di sicurezza. È importante conoscere i dati di cui sopra per poter adottare adeguate misure sanitarie, ecologiche e di sicurezza sul posto di lavoro.

La scheda di dati di sicurezza è definita agli articoli da 51 a 56 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11), mentre le esigenze relative alla scheda sono precisate nell'allegato 2 della medesima ordinanza. Ulteriori informazioni sulla compilazione della scheda di dati di sicurezza possono essere reperite presso l'organo di notifica per prodotti chimici, presso i servizi cantonali per i prodotti chimici Chemsuisse o, ancora, consultando la Lista di controllo.

In corso di revisione per il momento. Grazzie per la vostra comprensione.
Tipo:  PDF
Lista di controllo per le schede di dati di sicurezza
Ultima modifica: 27.11.2007 | Grandezza: 51 kb | Tipo: PDF


Scheda di dati di sicurezza (SDS): Guida per nanomateriali di sintesi

La scheda di dati di sicurezza (SDS) viene ad assumere un ruolo cardine quando si tratta di far proseguire le informazioni lungo il decorso della catena di approvvigionamento. L'utenza professionale deve essere messa nella condizione di poter riconoscere, in occasione dell'impiego o durante i processi di trasformazione, una possibile messa in pericolo e predisporre così le necessarie misure di protezione. Questo vale anche per i nanomateriali di sintesi.

La guida si prefigge di evidenziare quali sono le informazioni necessarie per garantire l'impiego sicuro dei nanomateriali e dei prodotti che contengono nanomateriali. Con la stessa si intende inoltre offrire un ausilio inerente al modo di procedere per poter identificare le informazioni rilevanti e le modalità con cui queste sono da riportare nella SDS.Oltre a ciò essa si propone di contribuire a sensibilizzare i responsabili di imprese che producono o trasformano nanomateriali di sintesi in merito alle particolari proprietà di questi materiali. La guida è incentrata unicamente sugli aspetti di carattere nanospecifico dei nanomateriali fabbricati in modo mirato (= manufactured),vale a dire di sintesi; quelli prodottisi per via naturale non vengono considerati.Essa fa da complemento alla già esistente guida «La scheda di dati di sicurezza in Svizzera», pubblicata sull'homepage dell'UFSP.

Elaborazione della guida riguardante la SDS per nanomateriali

La guida per la SDS è stata elaborata nel quadro del piano d'azione svizzero nel campo dei nanomateriali in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, SUVA, SWISSMEDIC e SECO. Una prima bozza è stata verificata, sotto l'apetto dei contenuti e dell'idoneità pratica, da singole aziende, associazioni, specialisti  in materia di SDS dell'industria e da esponenti del settore scientifico.Le rispettive segnalazioni sono state recepite nel testo in presentazione.

Scheda di dati di sicurezza (SDS): la guida per nanomateriali di sintesi è stata attualizzata durante la primavera 2012 e si trova sulla nuova piattaforma d'informazione sulle nanotecnologie della Confederazione www.infonano.ch. La documentazione è disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese.

The Safety data sheet (SDS) Guidelines for synthetic nanomaterials have been updated in spring 2012 and are now available on the central federal information platform for nano questions www.infonano.ch. It is available in English, German, French and Italian.

Prescrizioni per la compilazione della scheda di dati di sicurezza (art. 52 OPChim)

Per la fornitura dei preparati e delle sostanze seguenti, compresi biocidi, prodotti fitosanitari e fertilizzanti, a persone che li utilizzano per fini professionali o commerciali dev'essere compilata una scheda di dati di sicurezza (obbligo di consegna, art. 54 OPChim): 

a. le sostanze e i preparati pericolosi (art. 3 OPChim);

b. le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto
    bioaccumulabili (vPvB) (art. 6a OPChim);

c. le sostanze che figurano nell'allegato 4 (OPChim, elenco delle sostanze sottoposte
    ad autorizzazione nell'UE, ripreso dall'allegato XIV del regolamento (CE) no
    1907/2006 (regolamento REACH ));

d. i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per 'ambiente 
    in un'unica concentrazione pari o superiore all'1,0 per cento del peso (preparati non
    gassosi) o allo 0,2 per cento del volume (preparati gassosi); 

e.  i preparati contenenti almeno una sostanza PBT o vPvB in un'unica concentrazione
    pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;

f. i preparati contenenti almeno una sostanza che figura nell'allegato 4 in un'unica
    concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso;

g. i preparati contenenti almeno una sostanza per la quale è stabilito un valore limite
    d'esposizione sul luogo di lavoro nella direttiva 2000/39/CE, 2006/15/CE o
    2009/161/UE..


Contenuto della scheda di dati di sicurezza

La scheda di dati di sicurezza è suddivisa nei seguenti capitoli:

  1. elementi identificatori della sostanza o del preparato e della ditta;
  2. possibili pericoli;
  3. composizione/indicazioni sulle componenti;
  4. misure di pronto soccorso;
  5. misure antincendio;
  6. misure in caso di fuoriuscita accidentale;
  7. manipolazione e stoccaggio;
  8. controllo dell'esposizione e protezione individuale;
  9. proprietà chimico-fisiche;
  10. stabilità e reattività;
  11. indicazioni tossicologiche;
  12. indicazioni ecologiche;
  13. istruzioni sullo smaltimento;
  14. indicazioni sul trasporto;
  15. prescrizioni;
  16. altre indicazioni.
Nel capitolo Misure di protezione sono riportate ulteriori informazioni sulle prescrizioni di legge dei capitoli 7 e 8.
I valori limite dell'esposizione sul posto di lavoro sono da riportare nel capitolo 8, insieme alle misure per la limitazione e la sorveglianza dell'esposizione. Qualora fosse necessario un equipaggiamento di protezione personale, nello stesso capitolo dovranno essere riportate precise informazioni in merito.

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