Tra gli agenti di natura fisica che possono danneggiare la salute dei lavoratori secondo l'articolo 2 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, vi sono anche i campi elettrici, elettromagnetici e magnetici (CEM).
Essi non devono nuocere alla salute e al benessere dei lavoratori. L'esposizione alle RNI provenienti da fonti di emissione esterne all'impresa (ad es. linee elettriche, impianti di trasmissione, ferrovie) è disciplinata dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710) in base alla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Questo testo fissa dei valori limite d'immissione il cui rispetto garantisce una prote-zione contro tutti i pericoli scientifi camente provati. Stabilisce inoltre altri valori limite più bassi e conformi al principio di precauzione sancito dalla LPAmb. Si tratta di valori limite dell'impianto il cui obiettivo è soprattutto di limitare l'immissione nei luoghi a utilizzazione sensibile (ad es. zone abitate, scuole, ospedali e posti di lavoro fissi). L'esposizione professionale alle RNI dovuta a fonti interne all'impresa (ad es. saldatrici, riscaldamento a induzione, impianti di galvanizzazione, impianti di distribuzione della corrente) è sottoposta, in base alla Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), alle prescrizioni dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30) e ai valori limite d'esposizione ai posti di lavoro [Suva 1903.i]. Le persone portatrici di dispositivi medici attivi (ad es. pacemakers e defibrillatori) possono tuttavia non essere sufficientemente protette da questi valori limite. In simili casi occorre procedere a una valutazione specifica della situazione. Il generale, il principio di precauzione esige che si cerchi di evitare o di ridurre il più possibile l'esposizione alle RNI nell'ambito dell'attività professionale anche quando tale esposizione si situa al di sotto dei valori limite summenzionati.