L’abolizione dei dazi industriali (FF 2021 2330) è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Il Consiglio federale aveva preso questa decisione nella riunione del 2 febbraio 2022, dopo che il 1° ottobre 2021 il Parlamento aveva approvato la necessaria modifica della legge sulla tariffa delle dogane.
Abolizione dei dazi industriali e adeguamenti della struttura tariffaria doganale a partire dal 1° gennaio 2024
Di conseguenza, tutti i dazi all’importazione per i prodotti industriali (capitoli 25–97 del Sistema armonizzato, SA) sono stati azzerati, indipendentemente dall’origine e dai Paesi di transito delle merci. Fanno eccezione i prodotti agricoli (capitoli 1–24 SA e alcuni prodotti agricoli dei capitoli 35 e 38 SA): i dazi su questi prodotti vengono mantenuti e continuano a essere riscossi come dazi sul peso. Il 1° gennaio 2024 è inoltre entrata in vigore la nuova struttura della tariffa doganale per i prodotti industriali, che è stata semplificata unendo più voci e riducendone il numero. Nel settore agricolo la struttura tariffaria rimane invariata.
L’abolizione dei dazi industriali è una misura autonoma adottata dalla Svizzera: i dazi all’estero rimangono in vigore. Questa misura non comporta alcun adeguamento delle procedure di sdoganamento, e vengono ancora riscossi altri tributi e tasse (p. es. IVA, imposta sugli oli minerali). Per i prodotti industriali non è più richiesta la prova dell’origine se al momento dell’importazione è certo che rimarranno o saranno consumati in Svizzera; le prove dell’origine preferenziale sono necessarie solo nel caso in cui tali prodotti vengono riesportati senza subire modifiche o quando si prevede il cumulo dell’origine.
L’abolizione dei dazi industriali rafforza la piazza economica e industriale svizzera. In termini di benessere, il guadagno è stimato a circa 860 milioni di franchi. Mentre in passato i dazi servivano a proteggere l’industria nazionale dalla concorrenza straniera, oggi rendono più cari le materie prime acquistate all’estero. Con l’abolizione dei tributi doganali e la relativa semplificazione amministrativa delle procedure, le aziende in Svizzera possono procurarsi i fattori produttivi intermedi di cui necessitano a prezzi più bassi e ridurre così i costi di produzione. Dato che l’economia elvetica è strettamente legata alle catene globali del valore, l’abolizione dei dazi industriali consente alle nostre imprese di essere più competitive. Le relazioni commerciali nel complesso diventano più efficienti e si rafforza la concorrenza. Anche i consumatori beneficiano di questa misura, che riguarda l’importazione di vari beni di consumo (p. es. automobili, biciclette, prodotti per la cura del corpo, elettrodomestici e abbigliamento). Nei settori in cui la concorrenza funziona, i risparmi che ne risultano si traducono in una diminuzione dei prezzi. Questo trasferimento dei vantaggi di costo ai consumatori è sottoposto a un regolare monitoraggio.
L’abolizione dei dazi industriali fa parte del pacchetto di misure per l’agevolazione delle importazioni, adottato dal Consiglio federale il 20 dicembre 2017 con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli al commercio. La decisione si basa su una serie di studi svolti in via preliminare.
Abolizione dei dazi industriali: domande e risposte
In Svizzera per «prodotti industriali» si intendono tutti i beni, ad eccezione dei prodotti agricoli (prodotti agricoli trasformati e alimenti per animali inclusi) e dei prodotti della pesca. L’abolizione dei dazi industriali interessa perciò le merci dei capitoli 25–97 della tariffa doganale TARES, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. Dal 1° gennaio 2024 i prodotti industriali non sono più soggetti a dazi all’importazione in Svizzera, indipendentemente dall’origine delle merci. Non hanno più rilevanza neppure i Paesi di entrata o l’eventuale status di libera circolazione all’estero.
L’abolizione dei dazi industriali è una misura autonoma adottata dalla Svizzera: i dazi all’estero rimangono in vigore e vengono ancora applicati alle importazioni di beni svizzeri all’estero.
Data l’unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, l’abolizione dei dazi industriali vale anche per quest’ultimo, che dal 1° gennaio 2024 non riscuote più tali dazi.
Con l’abolizione dei dazi industriali, dal 1° gennaio 2024 non vengono più applicati dazi ai prodotti industriali. I dazi sui prodotti agricoli vengono mantenuti e continuano a essere riscossi come dazi sul peso.
L’abolizione dei dazi industriali non comporta alcun adeguamento delle procedure di sdoganamento. Rimane in vigore l’obbligo della dichiarazione d’importazione (dichiarazione da parte di ditte), compresa la corretta dichiarazione del peso e dei numeri di tariffa doganale delle rispettive merci.
Con il nuovo sistema di gestione del traffico delle merci «Passar», che fa parte del programma di trasformazione DaziT dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), è stata introdotta una semplificazione della dichiarazione d’importazione. Passar è operativo dal 1° giugno 2023.
Per quanto riguarda gli adeguamenti concernenti il cumulo dell’origine per i prodotti industriali e le procedure speciali, rimandiamo alle domande e risposte seguenti.
L’abolizione dei dazi industriali in Svizzera entrata in vigore il 1 °gennaio 2024 si applica a tutte le importazioni di prodotti industriali, indipendentemente dal soggetto che importa la merce in Svizzera (es. privato, impresa, spedizioniere,...).
Dal 1° gennaio 2024 i prodotti industriali possono essere importati in Svizzera senza dazi. Per importare prodotti industriali di cui, al momento dell’importazione, si è certi che rimarranno o saranno consumati in Svizzera, non è più necessario basarsi su un accordo di libero scambio (ALS) o sul Sistema di preferenze generalizzate a favore dei Paesi in sviluppo (SPG); quindi viene meno l’obbligo di fornire la prova dell’origine preferenziale (EUR.1 o dichiarazione d’origine).
Per quanto riguarda l’importazione di merci o materie prime che saranno trasformati in Svizzera e poi riesportati, occorre chiarire se al momento dell’esportazione si intende applicare o meno un cumulo dell’origine, per esempio nel quadro della Convenzione paneuromediterranea (Convenzione PEM).
Se si intende farlo, per l’importazione in Svizzera sono ancora necessarie le prove dell’origine del fornitore, le cosiddette prove dell’origine precedenti.
Dal 1° gennaio 2024 gli importatori svizzeri di prodotti industriali possono in ogni caso beneficiare del dazio zero, senza prova dell’origine preferenziale.
L’abolizione dei dazi industriali non implica modifiche ai requisiti formali per la prova dell’origine. Per il cumulo dell’origine (p. es. nell’ambito della convenzione PEM) le prove dell’origine preferenziale sono tuttora richieste come giustificativi per l’esportazione. Già oggi, se per l’esportazione dei prodotti in questione deve essere rilasciata una prova dell’origine (cfr. Circolare D30, Semplificazione in materia di prove dell’origine precedenti), le aziende devono presentare una prova dell’origine precedente valida o, in alternativa, una decisione d’imposizione con indicazione dell’aliquota preferenziale. Questa pratica non è cambiata con l’abolizione dei dazi industriali.
N.B.: lo sdoganamento preferenziale all’importazione, cioè la decisione d’imposizione con indicazione dell’aliquota preferenziale, non è necessario per poter rilasciare una prova dell’origine al momento dell’esportazione di un prodotto; è infatti sufficiente la prova dell’origine precedente, cioè la prova dell’origine del fornitore straniero (certificato di circolazione o dichiarazione d’origine sulla fattura; le dichiarazioni dei fornitori non sono valide in questo contesto).
No, con l’abolizione dei dazi industriali non è prevista la digitalizzazione delle prove dell’origine o qualsiasi altra semplificazione legata al certificato EUR.1. Le prove dell’origine devono essere ancora disponibili in originale prima dell’imposizione o dello sdoganamento, mentre in seguito possono essere archiviate in formato digitale (v. anche la risposta alla domanda seguente).
L’abolizione dei dazi industriali non ha alcun effetto diretto sull’obbligo di archiviazione delle prove dell’origine preferenziali, che rimane in vigore.
I giustificativi per le prove dell’origine all’esportazione devono essere conservati per almeno tre anni dal rilascio di tali prove e nel caso dell’Accordo di libero scambio con la Corea del Sud per almeno cinque anni. Le prove dell’origine possono essere archiviate in formato digitale.
Il libretto ATA per l’ammissione temporanea rimane in vigore. È imperativo che le merci lascino il territorio doganale nei tempi previsti e senza aver subito modifiche. Il libretto ATA serve a far rispettare queste condizioni e permette, se necessario, di far capo a una garanzia che copre le relative tasse d’importazione (soprattutto l’IVA). Grazie a questo documento non devono essere richiesti in ogni Paese i rispettivi documenti doganali nazionali (ne basta uno solo per diversi Paesi).
Tuttavia, dopo l’abolizione dei dazi industriali, soprattutto per gli operatori economici autorizzati a dedurre l’intera imposta precedente è possibile optare, in alternativa al libretto ATA, per l’immissione in libera pratica secondo il diritto doganale e la procedura d’esportazione.
Con l’abolizione dei dazi industriali (1° gennaio 2024), per i prodotti industriali sono state eliminate tutte le agevolazioni doganali accordate alle merci a seconda del loro uso.
Il traffico di perfezionamento viene mantenuto perché in casi eccezionali, ad esempio per l’esenzione dall’IVA nell’ambito dell’importazione temporanea di merci (Traffico di perfezionamento attivo), resta rilevante.
Le procedure speciali per i prodotti agricoli rimangono invariate.
Gli invii misti vengono dichiarati come in precedenza, vale a dire che le merci non ripartite vengono dichiarate con la voce di tariffa applicabile alla merce con il valore più alto.
Parallelamente all’abolizione dei dazi industriali è stata semplificata la tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali. La struttura della tariffa è rimasta invariata nel settore agricolo.
Le 9114 voci tariffarie sono state ridotte a 7511 dato che la suddivisione minuziosa era ormai obsoleta. Le suddivisioni nazionali dei numeri di tariffa nel settore industriale sono state mantenute invariate se necessarie all’esecuzione di disposti di natura non doganale, ad esempio per i controlli delle esportazioni.
Le chiavi statistiche (cosiddetti elementi di controllo, numeri convenzionali di tre cifre) erano suddivisioni supplementari dei numeri di tariffa a otto cifre. Le chiavi necessarie all’esecuzione di disposti di natura non doganale sono state trasposte nella nuova struttura tariffaria. L’UDSC ha fornito le necessarie informazioni al riguardo.
Parallelamente all’abolizione dei dazi industriali è stata semplificata la tariffa doganale svizzera per i prodotti industriali. La nuova struttura si applica in egual misura alle importazioni in Svizzera e alle esportazioni dalla Svizzera. Per l’importazione di merci svizzere all’estero valgono le norme di importazione del Paese di destinazione.
Le ordinanze che contengono numeri di tariffa e che si riferiscono a disposti di natura non doganale sono state adattate dal Consiglio federale prima del gennaio 2023. Gli atti vigenti sono stati trasposti nella nuova struttura tariffaria. (v. informazioni dell’USDC, Modifiche dall’1.1.2024 – Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali.)
Le informazioni tariffarie vincolanti perdono la loro validità al massimo dopo sei anni o se le basi giuridiche applicate vengono modificate. Dopo l’entrata in vigore dell’abolizione dei dazi industriali (modifica della legge sulla tariffa delle dogane), le informazioni tariffarie semplificate (adeguamento delle ultime due cifre del numero della tariffa doganale a «00») continuano a essere riconosciute dall’UDSC fino alla scadenza della loro validità.
L’UDSC ha adeguato queste decisioni e spiegazioni in base alla nuova struttura tariffaria e le ha pubblicate in TARES.
Ulteriori informazioni
Tariffa d'uso svizzera TARES Questo mezzo ausiliario è destinato all'uso diretto al momento dello sdoganamento. Esso contiene parecchie indicazioni tolte da decreti legislativi da osservare per lo sdoganamento. Per l'applicazione delle rispettive disposizioni fa tuttavia stato in qualsiasi caso il contenuto dei decreti legislativi.
Modifiche dall’1.1.2024 - Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali A partire dal 1° gennaio 2024 la tariffa doganale subirà delle modifiche in seguito all’abolizione dei dazi industriali e alla semplificazione della struttura della tariffa doganale per quanto attiene ai prodotti industriali. Su questa pagina troverete informazioni utili e attualizzate.
FF 2021 2330 Legge sulla tariffa delle dogane (LTD)
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