Accordo commerciale, in vigore dal 1° gennaio 2021; I negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) moderno e completo sono stati conclusi nella sostanza il 13 luglio 2026; l'accordo non è ancora in vigore.
Il Regno Unito è un importante partner economico della Svizzera. Fino al 1° gennaio 2021 le relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) si basavano soprattutto sugli accordi bilaterali tra i due Paesi.
Per garantire nella misura del possibile la reciprocità dei diritti e doveri nei confronti del Regno Unito dopo la sua uscita dall’UE (Brexit) e porre le basi per rafforzare le relazioni, la Svizzera ha concluso con questo Paese anche un accordo commerciale, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
Le informazioni sugli scambi di merci, sugli scambi di servizi e sugli appalti pubblici e le risposte alle domande più frequenti in materia di commercio si trovano nelle rispettive sezioni dedicate.
GOV.UK EU Exit Transition: Switzerland (disponibile solo in inglese)
Dossier importanti
i. Nuovo ALS completo
La Svizzera e il Regno Unito hanno concluso il 13 luglio 2026 i negoziati per lo sviluppo dell'accordo commerciale del 2019.
I due Paesi approfondiscono il loro partenariato strategico e ribadiscono la loro volontà di puntare su mercati aperti, regole affidabili e una stretta cooperazione economica in un contesto caratterizzato da una crescente frammentazione e da incertezze in materia di politica commerciale. In tal modo l'accordo contribuisce anche alla diversificazione e alla resilienza delle relazioni economiche.
L'approccio «Mind the Gap» adottato finora ha permesso di mantenere le relazioni commerciali esistenti dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Il nuovo accordo va ben oltre questa salvaguardia dello status quo e pone le relazioni economiche bilaterali su una base completa e moderna.
Il nuovo accordo estende e modernizza il quadro giuridico bilaterale, in particolare per quanto riguarda il commercio di servizi, gli investimenti, la mobilità dei prestatori di servizi e il commercio digitale. A ciò si aggiungono disposizioni in materia di servizi finanziari, telecomunicazioni, appalti pubblici, proprietà intellettuale, commercio e sviluppo sostenibile nonché piccole e medie imprese. L'accordo rafforza così la certezza del diritto e la prevedibilità per le imprese di entrambi i Paesi. Nel commercio di merci, già ampiamente coperto dall'accordo commerciale esistente tra la Svizzera e il Regno Unito, il nuovo accordo garantisce le preferenze esistenti e prevede ulteriori miglioramenti mirati.
La Svizzera e il Regno Unito avevano avviato i negoziati per lo sviluppo del loro accordo commerciale nel maggio 2023. Dopo la messa a punto giuridica, l'accordo dovrebbe essere firmato entro la fine del 2026. Seguiranno le rispettive procedure di approvazione interne.
L’accordo commerciale entrato in vigore il 1° gennaio 2021 riprende gran parte dei diritti e doveri rilevanti ai fini commerciali previsti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, compresi in particolare l’accordo di libero scambio, l’accordo sugli appalti pubblici, l’accordo per lottare contro la frode, l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA), l’accordo agricolo e l’accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Alcuni di questi accordi si basano (prevalentemente o in parte) sull’armonizzazione o sul riconoscimento dell’equivalenza delle norme svizzere ed europee (accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, alcune parti dell’accordo agricolo, tra cui l’allegato «accordo veterinario», e alcune parti del MRA). In mancanza di un’armonizzazione tra il Regno Unito e l’UE non è tuttavia stato possibile riprendere questi accordi nella loro interezza.
Messaggio del 15 gennaio 2020 concernente l’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito nonché l’Accordo aggiuntivo che estende al Liechtenstein alcune disposizioni dell’Accordo commerciale
Decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito che modifica l’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019
Decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera‒Regno Unito che modifica l’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019
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iii. Scambio di servizi
Oltre all’accordo commerciale, la Svizzera ha concluso con il Regno Unito accordi settoriali in materia di servizi, in particolare su trasporti aerei, trasporti stradali, assicurazioni, reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e riconoscimento dei regimi di vigilanza sui servizi finanziari, così come una convenzione di sicurezza sociale e un accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi.
L’Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi («Services Mobility Agreement», SMA) tra la Svizzera e il Regno Unito garantisce un accesso facilitato ai prestatori di servizi da quando la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC) ha cessato di applicarsi tra la Svizzera e il Regno Unito (1° gennaio 2021).
Il SMA regola l’accesso reciproco e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi. L’Accordo prevede che la Svizzera applichi la procedura di notifica per i prestatori di servizi del Regno Unito per periodi di lavoro non superiori a 90 giorni all’anno. Da parte del Regno Unito l’apertura del mercato nei confronti della Svizzera avviene tramite l’assunzione di specifici impegni settoriali per i lavoratori distaccati di imprese svizzere e per i prestatori di servizi indipendenti svizzeri (v. elenco dei settori di cui all’allegato 2, n. 9 e 12 dell’Accordo). Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi svizzeri (cittadini nazionali e residenti permanenti) anche altre condizioni preferenziali. Inoltre, i prestatori di servizi svizzeri non sono soggetti a una verifica della necessità economica per poter accedere ai settori in cui il Regno Unito ha assunto impegni, non devono fornire la prova della conoscenza della lingua inglese, e viene accordato loro l’accesso per 12 mesi.
Una dichiarazione delle autorità britanniche descrive le condizioni di accesso per i prestatori di servizi provenienti dalla Svizzera.
L’Accordo consente ai prestatori di servizi svizzeri di continuare a beneficiare di un ampio accesso al mercato britannico per la prestazione di servizi contrattuali da parte di persone fisiche. Inoltre, grazie al SMA le imprese svizzere potranno continuare ad avvalersi in tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende britanniche.
L’accesso al mercato britannico nell’ambito dell’Accordo è attualmente limitato a persone con qualifiche di livello universitario o equivalente, compresi determinati diplomi svizzeri (scuole specializzate superiori, esami di professione federali superiori).
Sulla base dell’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, i diritti e i doveri reciproci su determinati aspetti degli appalti pubblici sanciti dall’accordo Svizzera-UE vengono mantenuti a livello bilaterale. Questi diritti e doveri integrano il quadro giuridico delle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito disciplinato nell’Accordo riveduto sugli appalti pubblici dell’OMC (GPA 2012).
FAQ
Tra la Svizzera e il Regno Unito le merci possono ancora essere scambiate in franchigia doganale come finora?
L’accordo commerciale bilaterale tra Svizzera e Regno Unito riprende le disposizioni sull’accesso al mercato sancite dall’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Unione Europea (UE) e dall’accordo agricolo Svizzera-UE. Ciò significa che il regime preferenziale in materia di tariffe doganali è mantenuto in essere nei rapporti commerciali tra Svizzera e Regno Unito. Mentre i prodotti industriali possono essere commerciati in franchigia doganale (prodotti originari dei capitoli 25–97 SA ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38), i prodotti agricoli trasformati e di base possono beneficiare di un trattamento preferenziale.
Quali aliquote doganali si applicano all’importazione di prodotti originari del Regno Unito in Svizzera?
I prodotti originari del Regno Unito contemplati dall’accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito beneficeranno anche in futuro di un trattamento preferenziale. Le aliquote doganali applicate all’importazione di prodotti originari del Regno Unito in Svizzera sono pubblicate nel sistema elettronico Tares.
Quali aliquote doganali si applicano all’importazione di prodotti originari della Svizzera nel Regno Unito?
I prodotti originari della Svizzera contemplati dall’accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito beneficeranno anche in futuro di un trattamento preferenziale. Le aliquote doganali britanniche che si applicano possono essere consultate qui (disponibile solo in inglese).
centro d’informazione Per maggiori informazioni su questioni doganali e formalità d’importazione rimandiamo al centro d’informazione delle autorità doganali britanniche (disponibile solo in inglese)
Quali tipi di cumulo sono previsti dall’accordo commerciale Svizzera-Regno Unito?
Il protocollo n. 3 dell’accordo commerciale prevede il cumulo bilaterale Svizzera-Regno Unito. In determinate circostanze è ammesso anche il cumulo diagonale con materiali provenienti dall’UE e dagli altri Stati firmatari della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM, RS 0.946.31). Per informazioni dettagliate rimandiamo all’apposita circolare (disponibile solo in tedesco) dell’Amministrazione federale delle dogane e al foglio informativo Brexit – Possibilità di cumulo. A questo link (disponibile solo in inglese) si trovano maggiori informazioni riguardanti le relazioni di libero scambio del Regno Unito con gli Stati firmatari della Convenzione PEM.
Il cumulo diagonale UE-Svizzera-Regno Unito continua a rimanere possibile?
Gli esportatori svizzeri possono effettuare il cumulo con materiali dell’UE, se tali materiali sono qualificati come merci originarie ai sensi della Convenzione PEM o delle norme transitorie ossia delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM (permeabilità).
Può un’azienda svizzera, in caso di cumulo UE-Svizzera-Regno Unito, spedire merci oggetto di trattamento preferenziale nel Regno Unito in franchigia doganale passando dall’UE attraverso la Svizzera, oppure tali merci devono aver subito in Svizzera almeno una lavorazione che non sia stata minima?
Non è possibile esportare nel Regno Unito o importare dallo stesso senza modifiche prodotti originari dell’UE con prova dell’origine (transito), a prescindere che l’imposizione sia applicata in Svizzera o nel Regno Unito o che le merci siano esportate da un deposito doganale. In questi casi non può essere emessa una prova dell’origine né in Svizzera né nel Regno Unito. I materiali dell’UE devono aver subito in Svizzera o nel Regno Unito almeno una lavorazione che non sia minima (art. 6 del protocollo 3). Se le merci dell’UE vengono esportate da un deposito doganale, la prova dell’origine deve essere emessa dall’esportatore dell’UE originario.
La merce mantiene la sua origine preferenziale ai fini dell’esportazione dalla Svizzera verso il Regno Unito se è stata cumulata con materiali turchi?
Gli esportatori svizzeri possono effettuare un cumulo con materiali provenienti dalla Turchia se tali materiali sono qualificati come merci originarie ai sensi della Convenzione PEM o delle norme transitorie ossia delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM (permeabilità).
Un’impresa può continuare a produrre negli Stati dei Balcani occidentali e, grazie al cumulo, esportare le merci dalla Svizzera verso il Regno Unito in franchigia doganale?
Affinché le merci originarie di uno Stato dei Balcani occidentali possano essere esportate senza modifiche nel Regno Unito (transito), tra il Regno Unito e lo Stato dei Balcani occidentali in questione deve esistere un accordo di libero scambio con le stesse regole d’origine dell’accordo commerciale Svizzera-Regno Unito. Per informazioni sulle possibilità di cumulo si rimanda al foglio informativo Brexit – Possibilità di cumulo (disponibile solo in tedesco).
Le merci esportate dalla Svizzera verso l’UE mantengono la loro origine preferenziale se hanno subito un cumulo con materiali di origine britannica?
No, perché il Regno Unito è considerato un Paese terzo ai sensi dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE e degli accordi di libero scambio con gli altri Stati firmatari della Convenzione PEM. Se nel processo di produzione di una merce vengono utilizzati materiali di origine britannica, occorre rispettare le cosiddette regole di lista della Convenzione PEM, come disposto dall’accordo di libero scambio corrispondente. Il cumulo non è possibile.
Qual è nel Regno Unito l’organo di contatto per le procedure di sdoganamento?
Per maggiori informazioni sull’organo di contatto delle autorità doganali del Regno Unito cliccare qui.
Cosa ne sarà dei riconoscimenti reciproci degli operatori economici autorizzati (AEO) tra la Svizzera e il Regno Unito?
Fintanto che Regno Unito e UE non avranno stipulato un accordo analogo a quello sulla facilitazione e la sicurezza doganali, il Regno Unito si ritroverà estromesso dallo spazio di sicurezza doganale comune tra Svizzera, Norvegia e UE in quanto considerato Paese terzo. Il riconoscimento reciproco tra Svizzera e Regno Unito dello status di AEO non era quindi più possibile. I due Paesi hanno tuttavia concluso un accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco dello status di AEO, entrato in vigore il 1° settembre 2021. Maggiori informazioni sullo status di AEO sono disponibili qui.
È necessaria una dichiarazione sommaria d’entrata per importare merci dal Regno Unito in Svizzera?
Per le spedizioni effettuate per via terrestre dal Regno Unito in Svizzera l’UE, al momento dell’ingresso nel suo territorio, richiede una predichiarazione e svolge eventuali controlli di sicurezza, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi. Una volta entrate nell’UE, le merci si trovano già nello spazio di sicurezza; per importarle in Svizzera non sono quindi necessarie ulteriori procedure doganali.
Le spedizioni effettuate per via aerea dal Regno Unito in Svizzera devono essere dichiarate in anticipo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) prima di varcare la frontiera, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Gli eventuali controlli di sicurezza vengono svolti dopo l’arrivo delle merci in Svizzera. Non sono invece necessari controlli nel caso di una spedizione successiva nell’UE da un aeroporto svizzero.
È necessaria una dichiarazione sommaria d’entrata per importare merci dalla Svizzera verso il Regno Unito?
Questa domanda va rivolta direttamente al centro informazioni delle autorità doganali britanniche. Per informazioni relative a una dichiarazione sommaria d’entrata, consultare il documento Border Operating Model (punto 3.1.5) (disponibile solo in inglese).
L’attuale numero EORI è ancora valido?
Per maggiori informazioni sul numero EORI cliccare qui (disponibile solo in inglese)
Quali misure prevede il Regno Unito per facilitare il commercio di prodotti industriali?
I prodotti industriali che vengono immessi sul mercato del Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021 devono rispettare la legislazione britannica. Tuttavia, in 21 settori di prodotti, il Regno Unito continua a riconoscere i requisiti e le procedure di valutazione della conformità dell'UE in vigore, compresi il marchio CE e l'epsilon rovesciato. I 21 settori di prodotti sono elencati sul sito web del governo britannico (disponibile solo in inglese).
Quali misure ha emanato la Svizzera per facilitare l’importazione di prodotti industriali?
Al fine di proteggere la filiera commerciale e le catene di approvvigionamento tra il Regno Unito e la Svizzera dal punto di vista delle importazioni e di creare una certa continuità, la Svizzera ha adottato la misura unilaterale illustrata di seguito.
Riconoscimento delle relazioni relative alle prove e delle valutazioni della conformità: la Svizzera riconosce le relazioni relative alle prove e le valutazioni della conformità rese dagli organismi di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito in 9 settori di prodotti fino alla fine di marzo 2026; si tratta dei settori n. 1–3, 5, 6 (parzialmente), 8, 13, 17, 19 dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) Svizzera-UE. Altre informazioni sulla misura unilaterale sono disponibili qui. Un’ulteriore proroga viene esaminata annualmente.
Come faccio a sapere se un determinato prodotto rientra in un settore di prodotti contemplato dall’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) Svizzera-Regno Unito?
La Svizzera ha concluso due MRA con il Regno Unito. Ulteriori spiegazioni su questi accordi e in particolare sui settori di prodotto coperti sono disponibili su questo link.
Le aziende svizzere devono nominare un rappresentante autorizzato («UK Responsible Person») nel Regno Unito per la registrazione di nuovi prodotti/sostanze chimiche?
Sì. Vigono i requisiti posti dal Regno Unito validi a partire dal 1° gennaio 2021.
Cosa cambierà per quel che concerne la registrazione REACH (sostanze chimiche)?
Il Regolamento REACH non è contemplato dagli accordi bilaterali tra Svizzera e UE, neppure nell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA).
Com’è definito il processo d’esportazione dalla Svizzera nel Regno Unito di prodotti d’origine animale e vegetale?
Come fare per ottenere una licenza CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione)?
Cosa bisogna fare per poter fornire servizi sul territorio del Regno Unito? Serve un visto?
Per un numero limitato di attività (visite ai clienti, installazione di macchinari, determinate attività di ricerca) è possibile entrare nel Regno Unito come visitatore (vedi l’elenco delle attività consentite, disponibile solo in inglese). Le persone residenti in Svizzera che esercitano un’attività autonoma o che, in qualità di dipendenti di un’impresa svizzera con sede in Svizzera, hanno stipulato un contratto di prestazione di servizi con consumatori finali nel Regno Unito in un settore contemplato dal Services Mobility Agreement (SMA; Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi; vedi download) possono fornire servizi nel Regno Unito per il periodo necessario all’adempimento del contratto (al massimo un anno), purché siano soddisfatti i seguenti requisiti: - Visto: visto di lavoro temporaneo rilasciato (Temporary Work – International Agreement Visa; funge da visto di lavoro); la domanda deve essere presentata con almeno tre settimane di anticipo. - Formazione: titolo di studio universitario (università/scuola universitaria professionale) o titolo equivalente, nonché le qualifiche professionali richieste. Esperienza lavorativa per i lavoratori dipendenti: almeno un anno di impiego e tre anni di esperienza professionale. Esperienza lavorativa per i lavoratori autonomi: sei anni.
Un fornitore di servizi britannico può svolgere un incarico in Svizzera? Cosa deve fare?
Sì, per una durata non superiore a 90 giorni all’anno, come previsto dall’accordo temporaneo tra la Svizzera e il Regno Unito sulla mobilità dei prestatori di servizi. È richiesta solo una notifica alle autorità. Per maggiori informazioni: Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata.
I brevetti sono rilasciati in virtù della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e quindi indipendentemente dal diritto comunitario. Tuttavia, i cosiddetti certificati protettivi complementari (CPC), la protezione dei dati clinici, l’esclusiva di mercato per i farmaci orfani e l’estensione dei CPC ai prodotti medicinali pediatrici sono retti dalla legislazione europea. Queste normative sono state recepite nella legislazione britannica?
Poiché l’Ufficio europeo dei brevetti non è un’agenzia dell’UE, il fatto di lasciare l’Unione non ha alcun impatto sull’attuale sistema brevettuale europeo. Non sono interessati nemmeno i brevetti europei esistenti e che riguardano il Regno Unito. A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito continuerà a occuparsi della gestione del sistema CPC, dato che la legislazione britannica in materia di CPC (The Patents (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019) rispecchia in larga misura l’attuale regolamento CPC dell’Unione e prevede lo stesso periodo di protezione.
Nella sua guida «Changes to SPC and patent law from 1 January 2021», il governo del Regno Unito sottolinea che per ottenere un CPC britannico è necessaria anche un’autorizzazione all’immissione in commercio valida per il mercato del Regno Unito. I titolari dei brevetti devono verificare se la loro autorizzazione per l’accesso al mercato sia valida per tutto il Regno Unito oppure solo per l’Irlanda del Nord o la Gran Bretagna.
Il 1° gennaio 2019 è stata introdotta un’esenzione CPC per le esportazioni (SPC waiver). Il governo britannico intende mantenere questa disposizione derogatoria, ma con alcuni importanti cambiamenti.
Per i rinnovi pediatrici, i requisiti rimangono in gran parte gli stessi. La differenza principale è costituita dal fatto che non è più necessario dimostrare che un prodotto ha un’autorizzazione all’immissione in commercio in tutti gli Stati SEE; è sufficiente dimostrare l’esistenza di un’autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito.
Il Regno Unito continua a mantenere un sistema normativo speciale per i cosiddetti Orphan Drugs (farmaci per malattie rare), che riflette in gran parte il sistema UE esistente.
Ulteriori informazioni sui CPC e sulla proprietà intellettuale in generale si trovano alla pagina: Intellectual property after 1 January (disponibile solo in inglese).
Nel Regno Unito i test clinici sono attualmente già gestiti a livello nazionale e le domande per questo tipo di test continueranno ad essere autorizzate dall’ente competente (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA). Il Regno Unito non apporta modifiche all’esclusività dei dati e di mercato.
Nella Convenzione sul brevetto europeo (CBE) non sono compresi neppure i marchi e diritti di design. I marchi UE e i design comunitari registrati rimangono validi nel Regno Unito? Possono essere registrati a livello nazionale?
Il Regno Unito ha fatto sapere che provvederà a garantire e proteggere i diritti di proprietà intellettuale di tutti i marchi UE e design comunitari registrati offrendo marchi e design equivalenti registrati nel Regno Unito. Agli aventi diritto su un marchio UE o design comunitario registrato sarà accordato un diritto britannico equivalente (cfr. la guida Guidance Changes to EU and international designs and trade mark protection from 1 January 2021, disponibile solo in inglese)
Elenco di tutti i partner di libero scambio della Svizzera con le basi giuridiche per ciascun Paese.
Cockpit paesi
Il cockpit paesi offre una panoramica sintetica della situazione economica e delle relazioni economiche bilaterali dei partner economici della Svizzera.
Unione europea (UE)
L'UE è di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera.
Contatto
Segreteria di Stato dell'economia SECO Direzione economia esterna Commercio mondiale / Settore Accordi di libero scambio/AELS Holzikofenweg 36 3003 Berna