Apparecchi a gas
Sono considerati apparecchi a gas gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono essere muniti di tali bruciatori. Gli accessori per apparecchi a gas sono prodotti nel senso di dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione, che vengono immessi in commercio a scopi professionali e che devono essere integrati in un’installazione per l’utilizzazione del gas oppure che devono essere montati insieme per formare un’apparechhio del genere. L’OAppG applica di conseguenza i requisiti del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi a gas.

Basi legali
I fondamenti giuridici per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi a gas e l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato di accessori per apparecchi a gas si trovano nell’ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza degli apparecchi a gas (ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG, RS 930.116). L’OAppG è entrata in vigore il 21 aprile 2018 e dunque contemporaneamente alla data d’applicabilità del regolamento UE sugli apparecchi a gas (regolamento (UE) 2016/426). Essa recepisce in Svizzera i requisiti di quest'ultimo.
Controllo del mercato
Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SVGW) è responsabile del controllo del mercato degli apparecchi a gas:
Comunicazioni - Apparecchi a gas
01.01.2024
Modifica dell’ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (Ocomp-OSPro)
Dal 1° gennaio 2024 l’Associazione per l’acqua, il gas e il calore (SVGW) è competente per la sorveglianza del mercato degli apparecchi a gas per la saldatura e il taglio assistiti da gas. L’Allegato della Ocomp-OSPro disciplina qual è l’organo di controllo competente per quale categoria di prodotti.
- 930.111.5
Ordinanza del DEFR concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
06.08.2018
Secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (OAppG, RS 930.116) la SECO pubblica i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di alimentazione di carburanti gassosi sul territorio della Confederazione svizzera.
Sulla base dall'allegato 1, capo 5, sezione 5, punto 9 «Scambio di informazioni» dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in relazione alla valutazione di conformità (ARM CH – UE, RU 2018 1359 ss), la Commissione europea ha pubblicato le condizioni di fornitura del gas della Confederazione svizzera nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, GU C 275 del 6 agosto 2018. I dati si basano su informazioni trasmesse dalla Confederazione svizzera.
La SECO si riferisce al sito Internet della Commissione europea dove sono disponibili le condizioni di fornitura del gas sul territorio svizzero:
- EUR-Lex
Comunicazione - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Nuova Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sui appa-recchi a gas, OAppG, RS 930.116) in vigore.
- 930.116
Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas
Ulteriori informazioni
Indice
Comunicati stampa
Emanazione dell’ordinanza sui dispositivi di protezione individuale e dell’ordinanza sugli apparecchi a gas
25.10.2017
Temi rilevanti

Informazioni generali
Un prodotto, di qualsiasi natura esso sia, non deve mettere in pericolo le persone.

Notifica dei prodotti pericolosi
I fabbricanti e altri operatori devono segnalare senza indugio alle autorità i prodotti pericolosi. Anche consumatori e utilizzatori possono segnalare prodotti ritenuti non sicuri.

FAQ – Sicurezza dei prodotti
Le domande e risposte più importanti sulla sicurezza dei prodotti.
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