Autorizzazione richiesta
Una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) è una sostanza chimica identificata come avente proprietà pericolose e potenzialmente nociva per l’essere umano o per l’ambiente. Per alcune di queste sostanze, l’immissione sul mercato e l’impiego sono in linea di principio vietati (allegato 1.17 ORRPChim). Sono possibili autorizzazioni eccezionali specifiche per le aziende.

Sostanze la cui immissione sul mercato e il cui impiego sono in linea di principio vietati
Definizione e informazioni generali – Sostanze di cui all’allegato 1.17 ORRPChimV
Alcune sostanze estremamente preoccupanti (substances of very high concern, SVHC) dell’elenco delle sostanze candidate (allegato 3 OPChim) sono disciplinate anche nell’allegato 1.17 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). L’elenco delle sostanze è riportato al numero 5 di tale allegato. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) decide in merito all’inserimento delle sostanze nell’elenco d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) (art. 70 cpv. 2 OPChim).
Divieti
L’immissione sul mercato e l’impiego a titolo professionale o commerciale delle sostanze di cui all’allegato 1.17 ORRPChim e dei preparati che contengono tali sostanze sono in linea di principio vietati in Svizzera (n.1 ORRPChim).
Deroghe
L’ORRPChim (n. 2 e n. 5) enumera alcune deroghe ai divieti, ad esempio:
- autorizzazione dell’UE: se vi è un’autorizzazione dell’UE (art. 60 par. 1 regolamento UE-REACH), la sostanza può essere immessa sul mercato anche in Svizzera e impiegata in conformità a tale autorizzazione.
- autorizzazione eccezionale per la Svizzera: una sostanza particolarmente preoccupante può inoltre essere impiegata a titolo professionale in Svizzera se è oggetto di una deroga temporanea secondo il numero 2 capoverso 4. Questa deroga, subordinata a condizioni specifiche, è concessa dall’Organo comune di notifica per prodotti chimici d’intesa con gli organi di valutazione dell’UFAM, dell’UFSP e della SECO. La SECO valuta in questo contesto la protezione dei lavoratori. L’Organo comune di notifica per prodotti chimici pubblica sul suo sito informazioni sugli impieghi previsti e tiene un elenco delle autorizzazioni di cui al numero 2 capoverso 4 ORRPChim.
Obbligo di notifica
Chi acquisisce da un fabbricante o da un commerciante una sostanza particolarmente preoccupante (o un prodotto contenente una di queste sostanze) e l’impiega a titolo professionale deve notificarlo. L’obbligo di notifica per gli utilizzatori professionali è descritto al numero 3. La notifica può essere effettuata direttamente tramite il Registro dei prodotti chimici (RPC).
In caso di domande relative all’allegato 1.17 ORRPChim, è possibile contattare l’Organo comune di notifica per prodotti chimici. Nelle FAQ sono riportate le risposte alle domande ricorrenti.
Le cerchie interessate possono, in merito agli impieghi previsti, comunicare all’Organo comune di notifica per prodotti chimici informazioni su sostanze o tecnologie alternative.
Informazioni per fabbricanti e importatori
- Le sostanze di cui all’allegato 1.17 ORRPChim e i preparati che contengono tali sostante non possono essere fabbricati, ottenuti né importati a titolo professionale o commerciale: ne è vietata l’immissione sul mercato per l’impiego.
- Indicate, nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza di queste sostanze e preparati, le disposizioni dell’allegato 1.17 ORRPChim.
- Devono essere rispettate anche le disposizioni relative alle sostanze dell’elenco delle sostanze candidate.
Informazioni per gli utilizzatori professionali
- Le sostanze di cui all’allegato 1.17 ORRPChim e i preparati che contengono tali sostanze non possono essere utilizzati, fatte salve alcune deroghe.
- Se un impiego è oggetto di deroga, dovete tenere conto dell’obbligo di notifica.
- Utilizzate le funzioni di filtro in SICHEM per riconoscere nel vostro elenco di prodotti chimici quelli che contengono sostanze dell’allegato 3 OPChim (SVHC).
- Leggete la sezione 3 e la sezione 15 della scheda di dati di sicurezza dei prodotti chimici che utilizzate e verificate se contengono sostanze elencate al numero 5 dell’allegato 1.17 ORRPChim.
Ulteriori informazioni
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