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Baracconisti e impresari circensi

I baracconisti e i impresari circensi sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità cantonale competente. Il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione è la presentazione di un attestato di sicurezza e di un certificato di assicurazione.

Definizione

Per baracconisti s’intendono le persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e in luoghi non fissi, intrattengono il pubblico mettendo a sua disposizione impianti.

Per impresari circensi s’intendono le persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale e cambiando frequentemente di luogo, intrattengono il pubblico in o su impianti offrendogli spettacoli.

Autorizzazione per baracconisti e empresari circensi

In Svizzera, l'attività dei baracconisti e degli impresari circensi soggiace ad autorizzazione. Le domande di autorizzazione devono essere inoltrate all’autorità cantonale competente (Indirizzi dei servizi cantonali competenti commercio ambulante cfr. Organi d'esecuzione e d'informazione).

Attestato di sicurezza e assicurazione responsabilità civile

Per ottenere un’autorizzazione, i baracconisti e i impresari circensi devono dimostrare di avere stipulato un’assicurazione responsabilità civile sufficiente. Inoltre, devono disporre di un attestato di sicurezza rilasciato da un organismo d’ispezione accreditato o riconosciuto.

La durata di validità dell'attestato di sicurezza come anche l’importo minimo di copertura assicurativa per tipo d’impianto figurano all’allegato 2 e all’allegato 3 dell’ordinanza sul commercio ambulante (RS 943.11).

Troverete una classificazione degli impianti nel documento sottostante:

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Commercio ambulante

Tutto ciò che riguarda le autorizzazioni per gli baracconisti e gli impresari circensi, nonché per i commercianti ambulanti che offrono beni o servizi ai consumatori.