Classificazione dei beni industriali
Qui troverete informazioni sulla classificazione dei beni e sulle esportazioni di armi da fuoco ai sensi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.
Classificazione
Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), in caso di esportazione sono soggetti all'obbligo di autorizzazione esclusivamente i beni (merci, tecnologia, software) che possono essere chiaramente associati a un numero di controllo delle esportazioni (NCE) riportato in uno degli allegati della OBDI.
Eccezione: sono soggette all’obbligo di autorizzazione anche le merci che rientrano in una disposizione «catch-all» ai sensi dell’art. 3 cpv. 4 OBDI.
Importante: le indicazioni contenute nella tariffa doganale (Tares) delle autorità doganali relative all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e agli eventuali obblighi di autorizzazione non sono determinanti.
Procedura consigliata:
1. Cascata di verifica
- La classificazione dei beni ai fini del controllo avviene di norma quando eventuali divieti o obblighi di autorizzazione previsti dalle misure sanzionatorie vigenti e dalla legge sul materiale bellico sono già stati applicati (catena di controllo dei controlli sulle esportazioni alla voce «Ulteriori informazioni»).
2. Ricerca nell'elenco delle conversioni
- Cercare il codice HS o la descrizione utilizzando la funzione di ricerca «Ctrl + F»
- Individuare i numeri di controllo delle esportazioni (NCE) pertinenti
3. Controllare la classificazione secondo l’allegato 1, 2 o l'allegato 3 OBDI
- Cercare il NCE (con „Ctrl+F“) nell’allegato 1, 2 o 3 OBDI o utilizzando termini specifici nelle categorie 1-9.
- Allineamento di tutte le descrizioni del NCE e verifica dei parametri e dei valori limite disponibili del allegato 1,2 OBDI.
Suggerimenti:
- Nel valutare le merci commerciali, chiedete al produttore o ai produttori la classificazione del prodotto: i controlli sui beni a duplice uso sono ampiamente armonizzati a livello internazionale, pertanto numerosi altri Stati (ad esempio gli Stati membri dell'UE) utilizzano gli stessi codici (NCE).
- Utilizzate l'elenco di conversione (alla voce «Ulteriori informazioni») oppure rivolgetevi direttamente a SECO ESIG all'indirizzo: licensing@seco.admin.ch.
Esportazioni di armi da fuoco
Le esportazioni di armi da fuoco non soggette alla Legge sul materiale bellico possono essere soggette all'obbligo di autorizzazione previsto dalla Legge sul controllo delle merci.
Le esportazioni di armi da fuoco, dei loro componenti e accessori, nonché delle relative munizioni e dei componenti delle munizioni, che rientrano nell'allegato 3 o 5 OBDI (vedi la sezione "Allegati della Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego") e sono destinate a uno Stato di cui all'allegato 6 OBDI, non sono soggette all'obbligo di autorizzazione.
Le esportazioni di armi da fuoco, dei loro componenti e accessori, nonché delle relative munizioni e dei componenti delle munizioni, di cui agli allegati 3 o 5 OBDI (vedi la sezione "Allegati della Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego"), verso tutti gli altri Stati sono tuttavia soggette, in linea di principio, all'obbligo di autorizzazione.
Ai sensi dell’articolo 4 OBDI si applicano inoltre le seguenti disposizioni derogatorie. Non è richiesto alcun obbligo di autorizzazione per:
- le armi da fuoco e le loro munizioni, riesportate da agenti di scorta di Stati esteri dopo visite ufficiali annunciate;
- le armi da fuoco e le loro munizioni, esportate da agenti di scorta incaricati dalla Svizzera di accompagnare all’estero visite ufficiali annunciate se in seguito sono reimportate in Svizzera;
- le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che verosimilmente le utilizzano all’estero per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, se in seguito tali armi sono reimportate in Svizzera;
- le armi da caccia, quelle per il tiro sportivo e le relative munizioni di persone che le hanno utilizzate verosimilmente in Svizzera per la caccia, il tiro sportivo o lo sport di combattimento, per poi riesportarle.
Nota: in caso di dubbi sul fatto che l'oggetto in questione sia effettivamente un'arma ai sensi della legge svizzera sulle armi, è possibile rivolgere una richiesta all'Ufficio centrale per le armi.
Ulteriori informazioni
Indice
Comunicati stampa
Controllo delle esportazioni: agevolazioni per tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS
27.05.2026
Stati Uniti: abrogato il Framework for Artificial Intelligence Diffusion (regolamento sui chip IA)
16.05.2025
Il Consiglio federale armonizza i controlli sulle esportazioni dei beni a duplice impiego e modifica l’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego
02.04.2025
Argomenti rilevanti

Licenze elettroniche per il controllo delle esportazioni ELIC
Elic è un sistema di autorizzazione elettronico che permette di registrare e gestire dossier relativi a prodotti industriali (legge sul controllo dei beni a duplice impiego) e materiale bellico (legge sul materiale bellico).

Armi da fuoco / Munizioni
Esportazione di armi da fuoco (secondo la legge sulle armi), nonché dei loro accessori, componenti e delle relative munizioni e loro parti.

Classificazione dei prodotti
Le indicazioni relative alla classificazione dei prodotti sono disponibili qui.
Contatto
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Controlli delle esportazioni e sanzioni / Controllo delle esportazioni di beni industriali
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