Come viene combattuto il lavoro nero in Svizzera?

Gli strumenti della legge federale contro il lavoro nero
Le basi della lotta al lavoro nero in Svizzera sono disciplinate dalla legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (legge contro il lavoro nero, LLN). In quanto legge quadro trasversale, la legge contro il lavoro nero non disciplina autonomamente gli obblighi di notifica e di autorizzazione. I singoli obblighi che i datori di lavoro e i lavoratori devono rispettare in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposta alla fonte sono definiti nelle rispettive leggi speciali (LStrI, LAVS, LIFD ecc.). La legge contro il lavoro nero prevede diverse misure volte a sostenere la corretta osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione relativi al lavoro nell’ambito del diritto in materia di assicurazioni sociali, di stranieri e imposte alla fonte.
In particolare, la legge stabilisce i seguenti provvedimenti:
- agevolazioni amministrative delle assicurazioni sociali e delle imposte con una procedura di conteggio semplificata (riferimento procedura di conteggio semplificata);
- creazione di organi cantonali di controllo per la lotta contro il lavoro nero (riferimento organi di controllo);
- cooperazione rafforzata e scambio di informazioni nella lotta al lavoro nero;
- introduzione di sanzioni supplementari: esclusione dagli appalti pubblici e riduzione degli aiuti finanziari pubblici.
Basi legali
- 822.41
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero - 822.411
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Controlli nell'ambito della lotta al lavoro nero
Ogni Cantone è tenuto a istituire un organo di controllo per la lotta al lavoro nero. La maggior parte dei Cantoni ha collocato l'organo di controllo presso l'autorità cantonale competente in materia di mercato del lavoro. Inoltre, alcuni Cantoni hanno delegato compiti specifici a commissioni paritetiche o associazioni di controllo. L'organo cantonale di controllo verifica che i datori di lavoro e i lavoratori rispettino gli obblighi di notifica e di autorizzazione previsti dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposta alla fonte.
Collaborazione nell'ambito della lotta al lavoro nero
Una lotta efficace contro il lavoro nero richiede una forte collaborazione tra tutte le autorità e gli organi coinvolti. La legge contro il lavoro nero prevede quindi che diverse autorità comunali, cantonali e federali collaborino con l'organo di controllo (art. 11 LLN) e che i risultati dei controlli effettuati possano essere scambiati (art. 12 LLN).
Sanzioni in caso di lavoro nero
I datori di lavoro condannati con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei loro obblighi d'annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri, l'autorità cantonale competente li esclude per cinque anni al massimo da futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale oppure, per cinque anni al massimo, gli possono essere adeguatamente ridotti gli aiuti finanziari (art. 13 LLN).
Questa sanzione affianca le sanzioni previste dal diritto in materia di assicurazioni sociali, di stranieri e imposte alla fonte.
La SECO gestisce un elenco di datori di lavoro che secondo la legge federale contro il lavoro nero sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei loro obblighi d'annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri.
Esecuzione della lotta al lavoro nero
In un rapporto annuale la SECO fornisce informazioni sull'applicazione della legge federale contro il lavoro nero. Il rapporto fornisce informazioni principalmente sulle attività di controllo e coordinamento degli organi cantonali di controllo.
Indice
Argomenti rilevanti
Contatto
Direzione del lavoro
Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna