Negli accordi di libero scambio (ALS) non si tratta di instaurare un commercio senza frontiere né barriere. Il loro scopo è essenzialmente quello di agevolare gli scambi tra due o più Paesi riducendo o eliminando gli ostacoli e promuovendo così il commercio internazionale.
L’abolizione dei dazi è un elemento centrale di ogni ALS e l’obiettivo è quello di eliminarli il più possibile, ma sempre tenendo conto delle sensibilità proprie (agricoltura) e dei Paesi partner.
I contenuti degli accordi di libero scambio della Svizzera si sono evoluti nel tempo. Se inizialmente il loro raggio d’azione era limitato alla liberalizzazione degli scambi di merci, nel corso del tempo si è esteso anche ad altri settori (p. es. servizi, investimenti e appalti pubblici). Dal 2010 la Svizzera inserisce inoltre in ogni ALS un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Di seguito sono spiegati in dettaglio i diversi ambiti tematici che il nostro Paese cerca di integrare sistematicamente nei propri ALS.
Scambi di merci
Le disposizioni sugli scambi di merci regolano le concessioni doganali (riduzione o abolizione dei dazi) che le parti si accordano reciprocamente. Questo consente di migliorare l’accesso al mercato per i prodotti d’esportazione svizzeri e di facilitare le importazioni.
Prodotti industriali
Gli ALS della Svizzera puntano a un’eliminazione per quanto possibile ampia dei dazi sui prodotti industriali, compresi il pesce e gli altri prodotti del mare, sia dal lato dell’importazione che da quello dell’esportazione.
Prodotti agricoli
Gli ALS svizzeri distinguono tra prodotti agricoli di base (basic agricultural products, BAP) e prodotti agricoli trasformati (processed agricultural products, PAP). In entrambi i settori viene perseguita una liberalizzazione mirata, compatibilmente con gli obiettivi della nostra politica agricola. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di base, le concessioni della Svizzera vertono in particolare sulla riduzione dei dazi sui prodotti non sensibili (p. es. frutta tropicale) e sulle importazioni nell’ambito dei contingenti doganali OMC (p. es. carne o frutta e verdura). Nel caso dei prodotti agricoli trasformati, invece, le concessioni della Svizzera corrispondono di norma alla cosiddetta «protezione industriale». In questo settore il nostro Paese difende anche i suoi interessi d’esportazione, adoperandosi in particolare per migliorare l’accesso ai mercati esteri per il formaggio e i latticini e per preparati alimentari come le bevande energetiche, il cioccolato e il caffè.
FAQ Scambi di merci
La concessione reciproca di preferenze tariffali – cioè di un’abolizione integrale o parziale o di una riduzione dei dazi a favore dell’altra parte contraente – è un elemento centrale degli ALS. Queste tariffe sono più basse dei normali dazi all’importazione e consentono alle imprese di risparmiare sui costi. Le disposizioni in questione migliorano inoltre la certezza del diritto e la trasparenza sui mercati esteri per le imprese elvetiche.
Le concessioni doganali sono disciplinate nei testi e negli allegati degli ALS. Gli ALS conclusi dall’AELS (in inglese) sono consultabili qui e gli ALS bilaterali qui. Le concessioni accordate dai partner di libero scambio sono facilmente consultabili nella banca dati doganale di Switzerland Global Enterprise.
Le preferenze tariffali sono applicabili ai beni coperti da un ALS che soddisfano le regole d’origine previste dallo stesso. Ulteriori informazioni sulle regole d’origine sono consultabili sul sito internet dell’ Amministrazione federale delle dogane.
Nella maggior parte dei casi le imprese sfruttano gli ALS se ne hanno la possibilità. Il tasso di utilizzo delle preferenze tariffali degli ALS risulta dal rapporto tra la quota delle importazioni concretamente effettuate in applicazione di un ALS e la somma dei beni che avrebbero potuto essere importati a condizioni più favorevoli grazie a tale ALS (sono escluse dal calcolo le merci esenti da dazi o che beneficiano di altre agevolazioni doganali).
La SECO ha commissionato un’analisi approfondita allo scopo di accertare in che misura le aziende svizzere si avvalgono degli ALS per risparmiare sui dazi.
No, gli ALS mirano a eliminare il più possibile i dazi per tutti i prodotti industriali, ma per i prodotti agricoli l’obiettivo è una liberalizzazione mirata. Le preferenze tariffali che le parti contraenti si accordano reciprocamente sono il risultato di negoziati con i partner di libero scambio e variano quindi da un accordo all’altro in considerazione delle rispettive sensibilità.
In quanto economia altamente sviluppata con un mercato interno di piccole dimensioni, la Svizzera è fortemente integrata nelle catene del valore internazionali e dipende dai mercati esteri sia in termini di import che di export. Le preferenze tariffali definite negli ALS facilitano l’importazione di beni e in questo modo contribuiscono a migliorare le condizioni quadro per le imprese e a sgravare i consumatori. Gli ALS, che non prevedono un commercio senza frontiere né barriere, non si ripercuotono però sugli standard vigenti per prodotti svizzeri.
Regole d’origine
Le regole d’origine sono determinanti per stabilire a quali prodotti applicare i dazi preferenziali previsti da un ALS. Un prodotto è considerato originario se è stato interamente ottenuto o fabbricato nel territorio di una parte (p. es. una mucca deve essere nata e allevata in Svizzera) oppure lavorato o trasformato in misura sufficiente in quel territorio (p. es. fabbricazione di una macchina che contiene anche componenti esteri). Disporre di regole d’origine semplici e liberali è più che mai importante in un contesto in cui i prodotti contengono sempre più spesso input di altri Paesi e i processi produttivi coinvolgono più economie.
Negli ALS le regole d’origine consistono in disposizioni sostanziali (solitamente disciplinate in un allegato) e in «regole specifiche per prodotto» o «regole di lista». Oltre a definire il concetto di prodotto originario, le disposizioni sostanziali specificano quali norme applicare al trasporto di una merce da una parte all’altra, quali certificati d’origine utilizzare, come disciplinare il controllo a posteriori dei certificati e quali altri aspetti considerare all’importazione e all’esportazione. Nelle regole di lista ogni prodotto è associato a una regola specifica che stabilisce il grado di lavorazione o trasformazione minimo necessario affinché sia considerato originario ai sensi dell’ALS. Solitamente le disposizioni e le regole di lista variano da un accordo all’altro in funzione degli interessi e delle sensibilità che le parti nutrono nei confronti dei loro Stati partner. Affinché i produttori svizzeri possano beneficiare di un ALS, le regole di lista devono tener conto dei loro processi di lavorazione o trasformazione.
FAQ Regole d’origine
Come l’intero contenuto di un ALS, anche le regole di lista sono il risultato di un processo negoziale. All’inizio dei negoziati le posizioni sono spesso divergenti in quanto riflettono le aspettative dell’economia e della politica economica di ciascun Paese. Ne consegue automaticamente che nel definire queste regole un Paese può essere più o meno flessibile, mentre un altro può avere le proprie sensibilità. Le soluzioni individuali con i diversi partner negoziali sfociano in regole di lista diversificate nei vari ALS.
Le regole d’origine sono generalmente disciplinate in un allegato. La direttiva 30 (R-30) dell’Amministrazione federale delle dogane contiene dei link che dalle regole d’origine rilevanti rimandano agli ALS dei singoli Paesi (colonne «Disposizioni in materia d’origine» e «Elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie»).
Agevolazione degli scambi
Le agevolazioni degli scambi mirano a semplificare e accelerare lo sdoganamento delle merci e a ridurre così i costi per l’economia. In risposta alla crescente importanza di questo tema, gli ALS più recenti contengono norme corrispondenti, tra cui i principi chiave dell’agevolazione degli scambi: trasparenza, semplificazione e cooperazione.
Nell’organizzare le loro procedure doganali, le parti si impegnano a pubblicare in Internet le regolamentazioni e tariffe doganali pertinenti e a rispettare gli standard internazionali (p. es. la Convenzione di Kyoto aggiornata). Vengono ad esempio specificate le modalità di pubblicazione delle tariffe e degli altri oneri. Queste informazioni e garanzie sono estremamente importanti per valutare l’opportunità di importare o esportare una merce da o verso un determinato Paese. Dal 2017 l’accordo sull’agevolazione degli scambi dell’OMC stabilisce a livello internazionale una serie di standard minimi. Nei suoi ALS la Svizzera cerca tuttavia di inserirvi disposizioni più esigenti per raggiungere intese il più possibile vincolanti e ottenere così una maggiore certezza del diritto.
FAQ Agevolazione degli scambi
L’Accordo sull’agevolazione degli scambi offre già una buona base e crea un certo grado di sicurezza giuridica. Nel quadro di un ALS si possono però discutere e risolvere più facilmente e più rapidamente eventuali problemi di sdoganamento delle merci.
Ostacoli tecnici agli scambi (SPS/TBT)
Per salvaguardare interessi pubblici, quali la tutela della salute o dell’ambiente, le norme tecniche disciplinano ad esempio la composizione, l’imballaggio o la fabbricazione di un prodotto. Se i partner commerciali applicano prescrizioni tecniche diverse per uno stesso prodotto o se non garantiscono la valutazione reciproca della conformità , negli scambi transfrontalieri vengono a crearsi ostacoli tecnici che generano costi supplementari per le imprese esportatrici. Gli accordi multilaterali dell’OMC definiscono il quadro internazionale per la prevenzione e abolizione di inutili ostacoli tecnici agli scambi (accordi TBT/SPS). Basandosi su questi accordi, la Svizzera mira a ridurre ulteriormente tali ostacoli. A tal fine vengono stipulate convenzioni per l’elaborazione di norme tecniche, la cooperazione tra le autorità, la trasparenza, lo scambio di informazioni o il riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità in determinati settori di prodotti.
Affinché i prodotti possano essere messi in commercio, è necessario accertarsi che rispettino le relative prescrizioni tecniche (valutazione della conformità). La conformità deve essere comprovata in apposite procedure ufficiali (procedure di valutazione della conformità).
Le disposizioni nel settore TBT/SPS contribuiscono a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi. Con la progressiva eliminazione dei dazi, queste disposizioni diventano sempre più importanti per la commercializzazione di numerosi prodotti sia industriali che agricoli.
Gli ALS stipulati con importanti partner commerciali vanno a integrare gli accordi multilaterali dell’OMC se contengono disposizioni non contemplate da questi ultimi (p. es. precisazione di norme internazionali, riconoscimento di determinate ispezioni per i farmaci o semplificazioni per l’immissione sul mercato di prodotti industriali, come gli apparecchi elettrici, nonché i principi per la caratterizzazione di prodotti o procedure bilaterali per l’apertura dei mercati nell’esportazione di latticini e prodotti a base di carne). La collaborazione tra le autorità, che può anche essere intensificata su determinati temi (p. es. benessere degli animali), aiuta a creare più trasparenza. Grazie ai meccanismi di consultazione previsi le parti possono rilevare eventuali ostacoli tecnici concreti.
No, gli ALS non comportano una riduzione del livello di protezione e non puntano neppure ad allineare le prescrizioni tecniche tra i partner commerciali. Indipendentemente dall’esistenza di un ALS, i prodotti importati devono soddisfare le prescrizioni tecniche del Paese importatore per poter essere immessi legalmente sul mercato.
Misure di difesa commerciale
Le misure di difesa commerciale – sotto forma di un aumento dei dazi – possono essere adottate temporaneamente per proteggere l’economia di un Paese se sussiste la minaccia di un grave pregiudizio all’industria nazionale. Tali misure sono applicabili ad esempio se le sovvenzioni di una parte incidono eccessivamente sugli scambi, se certe imprese accedono al mercato di un’altra parte con prezzi di dumping o se le preferenze tariffali convenute pregiudicano i settori economici nazionali. Le disposizioni degli ALS si basano ampiamente sul quadro normativo dell’OMC e prevedono obblighi di consultazione e informazione ritagliati sui rispettivi rapporti bilaterali.
Spesso le misure di difesa commerciale colpiscono inaspettatamente l’economia d’esportazione di un Paese. Riducono la certezza del diritto nei rapporti commerciali e – se dettate da motivi protezionistici – sono tanto più ingiustificate. Nei suoi negoziati di libero scambio la Svizzera si adopera per l’esclusione reciproca delle misure antidumping. Si sforza inoltre, ove possibile, di concordare deroghe reciproche alle misure di salvaguardia dell’OMC se le importazioni di un determinato prodotto non causano gravi danni. Ciò non è sempre fattibile perché molti Paesi non sono disposti a fare concessioni al riguardo.
FAQ Misure di difesa commerciale
Le misure di salvaguardia commerciale sono disciplinate nelle normative dell’OMC. Gli ALS rimandano in generale a queste disposizioni, a meno che la Svizzera non riesca ad esempio a ottenere l’esclusione reciproca dei dazi antidumping. Negli ALS vengono inoltre stabiliti obblighi di consultazione e di informazione. Tali consultazioni consentono a entrambe le parti di comprendere meglio i rispettivi sistemi giuridici e le motivazioni che rendono auspicabili certe misure. L’obiettivo ultimo è aumentare la certezza del diritto a favore dell’economia d’esportazione, impedendo per quanto possibile l’applicazione di misure dagli effetti protezionistici.
Gli Stati dell’AELS non applicano misure antidumping. Nello stesso ordine di idee, le loro imprese non praticano all’estero un dumping dei prezzi che potrebbe danneggiare le economie locali. Ciò nonostante, anche le imprese svizzere possono subire misure antidumping se queste vengono adottate abusivamente a scopi protezionistici. L’intento delle misure antidumping – che è quello di combattere l’abbassamento eccessivo dei prezzi – è spesso raggiunto più efficacemente con le norme nazionali sulla concorrenza che attraverso questo tipo di misure. Escludere la loro applicazione permette in definitiva di aumentare la sicurezza giuridica e quindi la sicurezza della pianificazione per gli operatori economici interessati.
No, finora la Svizzera non ha adottato misure di salvaguardia. Bisogna considerare che, dall’altro verso, queste misure si ritorcono anche contro la propria economia e i propri consumatori perché inducono prezzi eccessivi e una minore varietà dei prodotti.
Il 23 marzo 2018 gli USA hanno introdotto nuovi dazi all’importazione del 25 % per determinati prodotti di acciaio e del 10 % per determinati prodotti di alluminio, adducendo al riguardo motivi di sicurezza nazionale. Questi dazi si applicano anche alle importazioni dalla Svizzera. Il 19 luglio 2018 l’UE ha emanato misure di salvaguardia sotto forma di contingenti doganali sulle importazioni di prodotti di acciaio da Paesi terzi. Queste misure, che rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2021, riguardano anche le importazioni di acciaio dalla Svizzera verso l’UE. In passato si sono inoltre verificati casi sporadici di misure antidumping rivolte contro i prodotti provenienti dalla Cina, che hanno avuto ripercussioni dirette anche per le imprese elvetiche operanti nella trasformazione di questi prodotti.
Diritti di proprietà intellettuale
Gli accordi di libero scambio dell’AELS prevedono norme per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, unitamente a una serie di misure per garantirne il rispetto. Una protezione della proprietà intellettuale adeguata e praticabile è una priorità fondamentale per la Svizzera e per la sua economia improntata all’innovazione. Le norme sulla protezione della proprietà intellettuale si fondano sui principi dell’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).
Un paese innovativo come la Svizzera deve poter contare su un’adeguata protezione della proprietà intellettuale. La crescente liberalizzazione degli scambi richiede perciò anche una migliore protezione dei diritti sui beni immateriali per i prodotti e i servizi scambiati. Negli ultimi anni la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel commercio globale ha assunto una crescente importanza.
Circa l’80% delle esportazioni svizzere hanno a che vedere – in un modo o nell’altro – con i diritti di proprietà intellettuale. La protezione dei brevetti è importante ad esempio per i settori farmaceutico e chimico e per l’industria dei macchinari. L’industria alimentare e il settore orologiero, a loro volta, dipendono da una buona protezione dei marchi. In generale gli ALS dell’AELS coprono tutti i diritti sui beni immateriali, in particolare i brevetti, la protezione dei risultati dei test, il design, i diritti d’autore, i marchi, le indicazioni di provenienza, la protezione della «Swissness» e le indicazioni geografiche.
Il testo degli accordi si fonda su standard internazionali e, con norme trasparenti e prevedibili, crea certezza giuridica per gli aventi diritto. Il capitolo sulla proprietà intellettuale contiene anche una sezione sulla loro applicazione, ad esempio attraverso misure doganali. Le norme relative ai diritti sui beni immateriali sottostanno al meccanismi di composizione delle controversie degli ALS. Maggiori informazioni sulla proprietà inellettuale in Svizzera.
FAQ Diritti di proprietà intellettuale
Il capitolo sulla proprietà intellettuale si fonda sui trattati internazionali esistenti e soprattutto sull’Accordo TRIPS, chiarendone alcune disposizioni e precisando aspetti che non sono disciplinati in dettaglio negli accordi multilaterali. Può inoltre integrare altre richieste delle parti contraenti. Rispetto agli accordi multilaterali, l’ALS può riflettere la situazione giuridica degli Stati contraenti in modo più preciso e quindi più completo e comprensibile per gli operatori economici.
L’ALS offre pertanto una maggiore sicurezza giuridica ai titolari di diritti di proprietà intellettuale e, di conseguenza, promuove il commercio e gli investimenti tra i Paesi partner. Il quadro giuridico più ampio creato dall’ALS comprende anche disposizioni sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più dettagliate rispetto a quelle degli accordi multilaterali, come nel caso delle misure doganali.
La subordinazione del capitolo sulla proprietà intellettuale al meccanismo di risoluzione delle controversie dell’ALS offre un’altra opzione per far valere i diritti garantiti e per risolvere più rapidamente i casi problematici attraverso la via bilaterale.
Inoltre, le istituzioni create nell’ambito dell’ALS, come il comitato misto, fungono da piattaforma supplementare per affrontare le questioni e le sfide legate alla proprietà intellettuale e per promuovere la cooperazione tra i Paesi partner.
Un marchio è un segno distintivo protetto che consente a un’impresa di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In Svizzera, ai sensi della legge, possono costituire dei marchi tutti i segni rappresentabili graficamente: parole, combinazioni di lettere o cifre, rappresentazioni figurative (p. es. loghi), forme tridimensionali, slogan, a sé stanti o combinati tra loro, o anche marchi sonori costituiti da brevi melodie. Negli ALS, la Svizzera si adopera per fare in modo che le parti contraenti garantiscano questa stessa concezione e assicurino una protezione adeguata e concreta dei marchi. In particolare pone l’accento sulla protezione dei marchi noti e rinomati, conosciuti al di là dei confini svizzeri e quindi più esposti al rischio del free-riding («parassitismo»). La Svizzera intende garantire che questi marchi possano beneficiare di una protezione anche se non sono registrati nel Paese partner o al di là dei prodotti e servizi per i quali sono registrati. Molte imprese svizzere note per la qualità dei loro prodotti – ad esempio alimentari o di alta gamma – oppure imprese che forniscono servizi altamente affidabili sono titolari di marchi famosi in tutto il mondo e attraverso gli ALS godono di una migliore protezione. Gli ALS contengono anche disposizioni sull’applicazione dei diritti di marchio, incluse misure doganali come il sequestro di merci alla frontiera. Questo tipo di misure è importante soprattutto per i prodotti che sono spesso oggetto di contraffazioni, come ad esempio gli orologi.
Un brevetto è un titolo che protegge un’invenzione tecnica e generalmente conferisce un diritto di utilizzo esclusivo per un periodo di 20 anni. Affinché un’invenzione sia brevettabile devono essere soddisfatti determinati criteri; in particolare l’invenzione deve essere nuova, deve risultare da un’attività inventiva e deve essere applicabile a fini industriali.
In Svizzera sono attualmente in vigore più di 130 000 brevetti. Il nostro Paese è così al primo posto nel mondo per numero di brevetti pro capite. I brevetti costituiscono un importante incentivo all’innovazione perché consentono alle imprese svizzere che investono in quest’ambito di proteggere le loro invenzioni. Questa protezione è importante per molti settori dell’economia svizzera, come l’industria meccanica e il settore chimico–farmaceutico, ma anche l’orologeria e l’industria degli strumenti di precisione.
Considerata l’importanza della protezione dell’innovazione e dei brevetti per l’economia elvetica, l’inclusione di disposizioni in materia negli ALS mira a garantire una protezione adeguata nei Paesi con cui la Svizzera intrattiene rapporti commerciali. Le disposizioni sui brevetti contenute negli ALS stabiliscono ad esempio i criteri di brevettabilità ed elencano anche alcune eccezioni al riguardo. Ciò assicura un sufficiente grado di chiarezza giuridica sulla brevettabilità delle invenzioni per tutte le parti contraenti. Di conseguenza, le disposizioni in materia di brevetti creano condizioni quadro che contribuiscono a instaurare un clima favorevole al commercio, agli investimenti e all’innovazione, favorendo anche lo scambio di informazioni. Un’adeguata protezione delle invenzioni è inoltre fondamentale nel settore sanitario per lo sviluppo di nuovi farmaci e quindi per promuovere lo sviluppo di tecnologie più efficaci.
Gli ALS prevedono anche disposizioni sull’applicazione dei diritti di brevetto, comprese le misure doganali.
Le indicazioni geografiche (IG) sono denominazioni che designano prodotti con caratteristiche e qualità attribuibili alla loro provenienza geografica. Questi prodotti sono realizzati con metodi di produzione locali e tradizionali. Esempi di denominazioni svizzere: St. Galler Kalbsbratwurst, Tête de Moine, Gruyère, Chocolat suisse o anche le denominazioni vinicole.
Le IG favoriscono il commercio di specialità locali e regionali e sono quindi uno strumento interessante per promuovere uno sviluppo economico regionale sostenibile. In parallelo aumentano l’attrattiva di specialità e prodotti di qualità, anche sui mercati internazionali, sia per la Svizzera che per i Paesi partner.
Negli ALS, la Svizzera mira a garantire un’adeguata protezione delle IG, in particolare prevedendo un elevato livello di protezione non solo per le denominazioni di vini e superalcolici - come fa l’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - ma anche per altri prodotti, come il formaggio o altri alimentari, nonché per i prodotti non agricoli.
Il nostro Paese vuole inoltre garantire la protezione delle indicazioni di provenienza, come «Swiss», «Switzerland», i nomi dei Cantoni e delle regioni o la croce svizzera. Stabilisce quindi disposizioni per assicurare che tali indicazioni non vengano utilizzate su prodotti o servizi in modo da indurre i consumatori a credere che provengano dalla Svizzera quando invece non è così. Gli ALS contribuiscono pertanto a preservare a lungo termine la reputazione di prodotti e servizi di qualità sui mercati internazionali.
Gli ALS prevedono anche disposizioni sull’applicazione di questi diritti, comprese le misure doganali.
Concorrenza
Le disposizioni sulla concorrenza degli ALS svizzeri o dell’AELS garantiscono che la liberalizzazione degli scambi non sia ostacolata, limitata o falsata da pratiche commerciali anticoncorrenziali da parte delle imprese. Di conseguenza, la preclusione del mercato mediante accordi tra imprese (p. es. sui prezzi, sulle quantità immesse nel mercato o nelle aree di mercato) o i comportamenti abusivi da parte di imprese in posizione dominante non è compatibile con gli ALS. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese pubbliche.
L’applicazione di questi principi compete alle autorità nazionali della concorrenza e gli ALS possono contenere norme sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le rispettive autorità. Se un comportamento anticoncorrenziale pregiudica il commercio tra le parti, ciascuna di esse può chiedere che si tengano consultazioni. In caso di pregiudizi persistenti, la parte lesa può adottare misure opportune, purché siano proporzionate e incidano il meno possibile sul funzionamento dell’ALS.
FAQ Concorrenza
Negli ALS svizzeri le disposizioni in materia di concorrenza integrano quelle sull’accesso al mercato. L’apertura dei mercati resa possibile dagli accordi non deve essere preclusa da comportamenti anticoncorrenziali di imprese. La concezione e l’applicazione del diritto della concorrenza variano notevolmente da un Paese all’altro. Pertanto, le disposizioni sulla concorrenza nell’ambito degli ALS sono solitamente limitate ai principi generali del diritto internazionale della concorrenza e ai meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni.
Sì, in base alla sua legge sui cartelli la Svizzera può adottare misure se le limitazioni della concorrenza all’estero incidono sulla concorrenza interna. Ciò vale anche se le circostanze non sono punibili secondo la legge straniera. La maggior parte degli ALS conclusi dalla Svizzera contiene disposizioni che prevedono espressamente tali misure.
Scambi di servizi
Le disposizioni sugli scambi di servizi si basano sull’accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi (GATS), ma in alcuni settori importanti si spingono oltre. L’obiettivo è ottenere condizioni migliori per gli esportatori di servizi svizzeri nell’ambito degli ALS ed evitare possibili discriminazioni nei confronti dei prestatori di servizi di altri Paesi.
Gli ALS coprono sostanzialmente tutti i settori e i tipi di prestazioni di servizi. Le regole generali del capitolo sui servizi sono integrate da appositi allegati (p. es. sui servizi finanziari), che stabiliscono norme e obblighi specifici per i rispettivi settori. Gli accordi contengono anche elenchi di impegni di entrambi i partner che precisano per quali settori e tipi di prestazioni i fornitori del partner commerciale possono accedere al proprio mercato (accesso al mercato) o non possono essere discriminati rispetto ai propri fornitori di servizi (trattamento nazionale).
Gli scambi di servizi si estendono a molti settori, tra cui le libere professioni (medici, avvocati e altri servizi legali, architetti, ingegneri), i servizi alle imprese (come marketing, pubblicità o consulenza), i servizi postali e di telecomunicazione, i servizi commerciali e di intermediazione, i servizi finanziari (banche, assicurazioni, borse e titoli), il turismo (alberghi, ristoranti, guide), i trasporti e la logistica, i servizi culturali e audiovisivi, la sanità, l’istruzione, l’edilizia, l’energia e l’ambiente, e altri servizi legati alla produzione o alla trasformazione di prodotti industriali, agricoli e minerari.
La Svizzera intende garantire ai suoi esportatori di servizi una maggiore sicurezza giuridica e un migliore accesso ai mercati esteri. Vuole anche prevenire potenziali discriminazioni nei confronti dei fornitori di servizi di altri Paesi.
Gli ALS svizzeri coprono tutti i tipi di prestazioni di servizi. Tra questi rientrano la prestazione di servizi transfrontalieri e di servizi attraverso la presenza commerciale e da parte di persone fisiche.
Investimenti
Per quanto riguarda gli investimenti, gli ALS prevedono che gli investitori di una parte abbiano il diritto di fondare o acquisire una società nell’altra parte alle stesse condizioni che valgono per gli investitori nazionali. Gli obblighi corrispondenti per i settori dei servizi rientrano nel tipo di prestazione «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi.
La protezione degli investimenti è generalmente regolamentata negli accordi bilaterali di protezione degli investimenti e non negli ALS. Per i loro investimenti, spesso a lunghissimo termine, gli investitori attivi a livello internazionale dipendono da condizioni quadro il più possibile stabili, sicure e prevedibili. Il commercio e gli investimenti sono strettamente correlati. La riduzione dei dazi in uno Stato partner di libero scambio aumenta anche l’attrattiva della Svizzera come piazza d’investimento. Tuttavia, nel quadro delle catene del valore globali e della competitività, anche le imprese svizzere possono essere interessate a dislocare la produzione (almeno in parte) in altri Paesi. Oltre alle commerciali favorevoli, anche le condizioni d’investimento sono quindi di grande interesse per la Svizzera.
FAQ Investimenti
La Svizzera cerca in linea di principio di negoziare l’accesso al mercato per gli investimenti in tutti i nuovi ALS. I Paesi dell’OCSE hanno già assunto impegni corrispondenti ai sensi dei codici di liberalizzazione dell’OCSE, ma i dispositivi di applicazione degli impegni previsti negli ALS (discussioni in seno al comitato misto, tribunale arbitrale) sono migliori rispetto a quelli dell’OCSE. La protezione degli investimenti effettuati (fase dopo l’accesso al mercato) è disciplinata negli accordi di protezione degli investimenti.
In mancanza di normative generali di diritto internazionale per i settori non legati ai servizi (industria manifatturiera, economia agricola, industria mineraria, produzione di energia) - come ad esempio quelle dell’OMC sulle presenze commerciali nei settori dei servizi - tali obblighi sono negoziati nel capitolo sugli investimenti dell’ALS.
Gli investitori attivi a livello internazionale dipendono da condizioni quadro stabili e prevedibili per i loro investimenti a lungo termine in altri Paesi. L’obbligo di non discriminazione in caso di insediamenti (acquisizione o costituzione di società) assunto nell’ambito di un trattato internazionale offre agli investitori la necessaria certezza giuridica supplementare.
Appalti pubblici
Gli ALS stipulati dalla Svizzera disciplinano i principi e le procedure degli appalti pubblici e contengono obblighi sull’accesso ai mercati degli appalti pubblici delle parti. Migliorano in particolare la certezza del diritto e la trasparenza. Secondo i principi di reciprocità e non discriminazione, mirano a rafforzare le opportunità di esportazione e la competitività delle PMI e a contrastare il rischio di una possibile discriminazione dei fornitori svizzeri rispetto a quelli di altri partner commerciali. Le disposizioni sugli appalti pubblici si basano sull’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici (AAP) del 2012.
FAQ Appalti pubblici
Le disposizioni sugli appalti pubblici estendono ai partner che non sono membri dell’AAP il campo di applicazione delle norme internazionali riconosciute. Le parti perseguono l’obiettivo di rafforzare la governance internazionale degli appalti pubblici e di promuovere l’accesso reciproco ai mercati di merci e servizi. Queste disposizioni garantiscono ai fornitori svizzeri un accesso ai mercati degli appalti pubblici equivalente a quello dei loro concorrenti, riducendo o eliminando così le potenziali discriminazioni in questo settore. Il miglioramento dei sistemi degli appalti pubblici contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo economico di un impiego oculato dei fondi pubblici.
Sviluppo sostenibile
Ai fini di una politica economica estera coerente, la Svizzera si prefigge di concludere ALS che offrano prospettive di crescita sostenibile sia sul proprio territorio che nei Paesi partner. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, il nostro Paese si adopera per far confluire nei negoziati di libero scambio e nell’aggiornamento di quelli esistenti disposizioni specifiche sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Queste rispecchiano gli impegni assunti dalle parti nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Stabiliscono un quadro di riferimento comune che le parti si impegnano a rispettare nelle loro relazioni economiche preferenziali in modo da allineare gli obiettivi economici degli ALS agli obiettivi di protezione ambientale e del lavoro delle parti.
Queste clausole includono, tra l’altro, impegni concernenti il rispetto e l’effettiva attuazione degli accordi ambientali multilaterali e delle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ratificati dalle parti. Nel 2019 la Svizzera e i suoi partner dell’AELS hanno proceduto a una revisione del capitolo modello sulla sostenibilità. Sono state sviluppate nuove disposizioni tematiche riguardanti la gestione sostenibile delle risorse forestali, la gestione sostenibile delle risorse ittiche, il commercio e la biodiversità, il commercio e il cambiamento climatico, il commercio inclusivo e la responsabilità sociale d’impresa (RSI). Anche l’approccio sulla composizione delle controversie è stato rafforzato. La nuova versione prevede la possibilità di ricorrere a un gruppo di esperti indipendenti per contribuire ad appianare problemi altrimenti non risolvibili attraverso i tradizionali canali di consultazione.
La sorveglianza del rispetto delle disposizioni in materia di sostenibilità è di diretta competenza dei comitati misti degli ALS, che si riuniscono a intervalli regolari. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili alla pagina seguente Monitoraggio dell'attuazione degli accordi di libero scambio.
Sì, gli impegni del capitolo sulla sostenibilità sono vincolanti nell’ottica del diritto internazionale. Il carattere vincolante non è messo in discussione dal fatto che la Svizzera persegue in quest’ambito un approccio cooperativo. Il meccanismo di composizione delle controversie è applicabile, tranne per quanto riguarda la procedura di arbitrato (sostituita da un gruppo di esperti nell’approccio riveduto della Svizzera/dell’AELS). Il Consiglio federale è convinto che un approccio cooperativo, abbinato a misure di accompagnamento mirate caso per caso, porti a risultati migliori a lungo termine rispetto a un approccio basato esclusivamente sulla minaccia di sanzioni.
L’inclusione di disposizioni in materia di tutela dell’ambiente e dei lavoratori negli accordi commerciali non è un fatto scontato. Molti Paesi sono ancora dell’opinione che tali disposizioni non debbano avere posto negli accordi commerciali, temendo soprattutto un utilizzo abusivo di questi standard a scopi protezionistici. Con l’inclusione di queste disposizioni, la Svizzera intende contribuire allo sviluppo di relazioni commerciali internazionali che non perseguano obiettivi di liberalizzazione economica in modo isolato, ma che lo facciano coerentemente con le altre dimensioni dello sviluppo sostenibile. L’introduzione di questi impegni di sostenibilità negli ALS permette inoltre al nostro Paese di promuovere l’attuazione degli standard ambientali e del lavoro nel quadro bilaterale, a complemento degli sforzi profusi presso gli organi multilaterali competenti.
Composizione delle controversie
Il capitolo sulla composizione delle controversie prevede un’apposita procedura per risolvere le controversie sulla corretta interpretazione o applicazione di un ALS. Gli accordi dell’AELS stabiliscono che le divergenze tra le parti siano risolte, ove possibile, mediante consultazioni. I relativi prevedono anche una procedura di arbitrato qualora gli strumenti diplomatici non portino a una soluzione. La procedura prevede l’istituzione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri esperti. Il collegio valuta in vincolante e definitivo la compatibilità della misura contestata con l’accordo in questione.
FAQ Composizione delle controversie
Fino ad oggi non sono state avviate procedure di composizione delle controversie né contro la Svizzera né da parte sua. Le consultazioni all’interno del comitato misto sono finora bastate per risolvere ogni contesa. La possibilità di una procedura di composizione delle controversie ha soprattutto un effetto preventivo: consente infatti di esercitare una certa pressione per trovare un consenso. Rispetto all’arbitrato, che sfocia in un risultato vincolante imposto da una terza parte, le consultazioni permettono di trovare soluzioni pragmatiche a cui la parte convenuta accetta di conformarsi.
Solo dopo che la fase di consultazione è stata completata e non si è giunti a una soluzione, la parte attrice può chiedere la costituzione di un tribunale arbitrale. Ognuna delle parti in causa nomina un giudice. I due giudici selezionano il terzo, che presiederà il tribunale.
Sì, a meno che le parti non decidano altrimenti.
La Svizzera mira a condurre dibattiti pubblici, a condizione che non vengano trattate informazioni riservate. Tuttavia, alcuni ALS prevedono dibattiti a porte chiuse, simili a quelli dell’OMC.
Un privato non può intentare una procedura di composizione di una controversia nell’ambito di un ALS. La legittimazione attiva spetta infatti unicamente alle parti contraenti, ossia agli Stati. Le autorità svizzere competenti decidono caso per caso se avviare una procedura di arbitrato. Oltre alle possibilità di successo in termini giuridici occorre considerare anche vari aspetti politici.
Il tribunale arbitrale valuta la compatibilità della misura contestata con l’ALS e può, se del caso, ordinare al convenuto di modificare la misura e di renderla conforme all’accordo. Non sono previste sanzioni nei confronti della parte che ha violato un ALS. Se il convenuto non provvede ad adeguare la misura, può essere avviata un’altra procedura, che può portare a un risarcimento o alla sospensione di determinati vantaggi.
Sì, è possibile una procedura presso l’OMC, purché le disposizioni contestate dell’ALS siano le stesse previste dall’accordo OMC. In generale, gli ALS svizzeri prevedono che la controversia possa essere risolta presso i tribunali di entrambi gli organismi, a discrezione della parte lesa. Il foro scelto è quindi interpellato ad esclusione dell’altro. Nel caso di disposizioni divergenti dall’accordo OMC, è disponibile solo il foro dell’ALS.
Elenco di tutti i partner di libero scambio della Svizzera con le basi giuridiche per ciascun Paese.
Associazione europea di libero scambio (AELS)
Fondata nel 1960, l’AELS si è trasformata da un’iniziativa per la riduzione dei dazi in una piattaforma centrale per la negoziazione congiunta di accordi di libero scambio moderni.
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