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Contenuto degli accordi di libero scambio

Negli accordi di libero scambio (ALS) non si tratta di instaurare un commercio senza frontiere né barriere. Il loro scopo è essenzialmente quello di agevolare gli scambi tra due o più Paesi riducendo o eliminando gli ostacoli e promuovendo così il commercio internazionale.

Vista a volo d'uccello del traffico merci al porto di Basilea Container

L’abolizione dei dazi è un elemento centrale di ogni ALS e l’obiettivo è quello di eliminarli il più possibile, ma sempre tenendo conto delle sensibilità proprie (agricoltura) e dei Paesi partner.

I contenuti degli accordi di libero scambio della Svizzera si sono evoluti nel tempo. Se inizialmente il loro raggio d’azione era limitato alla liberalizzazione degli scambi di merci, nel corso del tempo si è esteso anche ad altri settori (p. es. servizi, investimenti e appalti pubblici). Dal 2010 la Svizzera inserisce inoltre in ogni ALS un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Di seguito sono spiegati in dettaglio i diversi ambiti tematici che il nostro Paese cerca di integrare sistematicamente nei propri ALS.

Scambi di merci

Le disposizioni sugli scambi di merci regolano le concessioni doganali (riduzione o abolizione dei dazi) che le parti si accordano reciprocamente. Questo consente di migliorare l’accesso al mercato per i prodotti d’esportazione svizzeri e di facilitare le importazioni.

Prodotti industriali

Gli ALS della Svizzera puntano a un’eliminazione per quanto possibile ampia dei dazi sui prodotti industriali, compresi il pesce e gli altri prodotti del mare, sia dal lato dell’importazione che da quello dell’esportazione.

Prodotti agricoli

Gli ALS svizzeri distinguono tra prodotti agricoli di base (basic agricultural products, BAP) e prodotti agricoli trasformati (processed agricultural products, PAP). In entrambi i settori viene perseguita una liberalizzazione mirata, compatibilmente con gli obiettivi della nostra politica agricola. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di base, le concessioni della Svizzera vertono in particolare sulla riduzione dei dazi sui prodotti non sensibili (p. es. frutta tropicale) e sulle importazioni nell’ambito dei contingenti doganali OMC (p. es. carne o frutta e verdura). Nel caso dei prodotti agricoli trasformati, invece, le concessioni della Svizzera corrispondono di norma alla cosiddetta «protezione industriale». In questo settore il nostro Paese difende anche i suoi interessi d’esportazione, adoperandosi in particolare per migliorare l’accesso ai mercati esteri per il formaggio e i latticini e per preparati alimentari come le bevande energetiche, il cioccolato e il caffè.

FAQ Scambi di merci

Regole d’origine

Le regole d’origine sono determinanti per stabilire a quali prodotti applicare i dazi preferenziali previsti da un ALS. Un prodotto è considerato originario se è stato interamente ottenuto o fabbricato nel territorio di una parte (p. es. una mucca deve essere nata e allevata in Svizzera) oppure lavorato o trasformato in misura sufficiente in quel territorio (p. es. fabbricazione di una macchina che contiene anche componenti esteri). Disporre di regole d’origine semplici e liberali è più che mai importante in un contesto in cui i prodotti contengono sempre più spesso input di altri Paesi e i processi produttivi coinvolgono più economie.

Negli ALS le regole d’origine consistono in disposizioni sostanziali (solitamente disciplinate in un allegato) e in «regole specifiche per prodotto» o «regole di lista». Oltre a definire il concetto di prodotto originario, le disposizioni sostanziali specificano quali norme applicare al trasporto di una merce da una parte all’altra, quali certificati d’origine utilizzare, come disciplinare il controllo a posteriori dei certificati e quali altri aspetti considerare all’importazione e all’esportazione. Nelle regole di lista ogni prodotto è associato a una regola specifica che stabilisce il grado di lavorazione o trasformazione minimo necessario affinché sia considerato originario ai sensi dell’ALS. Solitamente le disposizioni e le regole di lista variano da un accordo all’altro in funzione degli interessi e delle sensibilità che le parti nutrono nei confronti dei loro Stati partner. Affinché i produttori svizzeri possano beneficiare di un ALS, le regole di lista devono tener conto dei loro processi di lavorazione o trasformazione.

FAQ Regole d’origine

Agevolazione degli scambi

Le agevolazioni degli scambi mirano a semplificare e accelerare lo sdoganamento delle merci e a ridurre così i costi per l’economia. In risposta alla crescente importanza di questo tema, gli ALS più recenti contengono norme corrispondenti, tra cui i principi chiave dell’agevolazione degli scambi: trasparenza, semplificazione e cooperazione.

Nell’organizzare le loro procedure doganali, le parti si impegnano a pubblicare in Internet le regolamentazioni e tariffe doganali pertinenti e a rispettare gli standard internazionali (p. es. la Convenzione di Kyoto aggiornata). Vengono ad esempio specificate le modalità di pubblicazione delle tariffe e degli altri oneri. Queste informazioni e garanzie sono estremamente importanti per valutare l’opportunità di importare o esportare una merce da o verso un determinato Paese. Dal 2017 l’accordo sull’agevolazione degli scambi dell’OMC stabilisce a livello internazionale una serie di standard minimi. Nei suoi ALS la Svizzera cerca tuttavia di inserirvi disposizioni più esigenti per raggiungere intese il più possibile vincolanti e ottenere così una maggiore certezza del diritto.

FAQ Agevolazione degli scambi

Ostacoli tecnici agli scambi (SPS/TBT)

Per salvaguardare interessi pubblici, quali la tutela della salute o dell’ambiente, le norme tecniche disciplinano ad esempio la composizione, l’imballaggio o la fabbricazione di un prodotto. Se i partner commerciali applicano prescrizioni tecniche diverse per uno stesso prodotto o se non garantiscono la valutazione reciproca della conformità , negli scambi transfrontalieri vengono a crearsi ostacoli tecnici che generano costi supplementari per le imprese esportatrici. Gli accordi multilaterali dell’OMC definiscono il quadro internazionale per la prevenzione e abolizione di inutili ostacoli tecnici agli scambi (accordi TBT/SPS). Basandosi su questi accordi, la Svizzera mira a ridurre ulteriormente tali ostacoli. A tal fine vengono stipulate convenzioni per l’elaborazione di norme tecniche, la cooperazione tra le autorità, la trasparenza, lo scambio di informazioni o il riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità in determinati settori di prodotti.

Affinché i prodotti possano essere messi in commercio, è necessario accertarsi che rispettino le relative prescrizioni tecniche (valutazione della conformità). La conformità deve essere comprovata in apposite procedure ufficiali (procedure di valutazione della conformità).

Le disposizioni nel settore TBT/SPS contribuiscono a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi. Con la progressiva eliminazione dei dazi, queste disposizioni diventano sempre più importanti per la commercializzazione di numerosi prodotti sia industriali che agricoli.

Gli ALS stipulati con importanti partner commerciali vanno a integrare gli accordi multilaterali dell’OMC se contengono disposizioni non contemplate da questi ultimi (p. es. precisazione di norme internazionali, riconoscimento di determinate ispezioni per i farmaci o semplificazioni per l’immissione sul mercato di prodotti industriali, come gli apparecchi elettrici, nonché i principi per la caratterizzazione di prodotti o procedure bilaterali per l’apertura dei mercati nell’esportazione di latticini e prodotti a base di carne). La collaborazione tra le autorità, che può anche essere intensificata su determinati temi (p. es. benessere degli animali), aiuta a creare più trasparenza. Grazie ai meccanismi di consultazione previsi le parti possono rilevare eventuali ostacoli tecnici concreti.

Maggiori informazioni sugli ostacoli tecnici al comercio.

FAQ Ostacoli tecnici agli scambi SPS/TBT

Misure di difesa commerciale

Le misure di difesa commerciale – sotto forma di un aumento dei dazi – possono essere adottate temporaneamente per proteggere l’economia di un Paese se sussiste la minaccia di un grave pregiudizio all’industria nazionale. Tali misure sono applicabili ad esempio se le sovvenzioni di una parte incidono eccessivamente sugli scambi, se certe imprese accedono al mercato di un’altra parte con prezzi di dumping o se le preferenze tariffali convenute pregiudicano i settori economici nazionali. Le disposizioni degli ALS si basano ampiamente sul quadro normativo dell’OMC e prevedono obblighi di consultazione e informazione ritagliati sui rispettivi rapporti bilaterali.

Spesso le misure di difesa commerciale colpiscono inaspettatamente l’economia d’esportazione di un Paese. Riducono la certezza del diritto nei rapporti commerciali e – se dettate da motivi protezionistici – sono tanto più ingiustificate. Nei suoi negoziati di libero scambio la Svizzera si adopera per l’esclusione reciproca delle misure antidumping. Si sforza inoltre, ove possibile, di concordare deroghe reciproche alle misure di salvaguardia dell’OMC se le importazioni di un determinato prodotto non causano gravi danni. Ciò non è sempre fattibile perché molti Paesi non sono disposti a fare concessioni al riguardo.

FAQ Misure di difesa commerciale

Diritti di proprietà intellettuale

Gli accordi di libero scambio dell’AELS prevedono norme per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, unitamente a una serie di misure per garantirne il rispetto. Una protezione della proprietà intellettuale adeguata e praticabile è una priorità fondamentale per la Svizzera e per la sua economia improntata all’innovazione. Le norme sulla protezione della proprietà intellettuale si fondano sui principi dell’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Un paese innovativo come la Svizzera deve poter contare su un’adeguata protezione della proprietà intellettuale. La crescente liberalizzazione degli scambi richiede perciò anche una migliore protezione dei diritti sui beni immateriali per i prodotti e i servizi scambiati. Negli ultimi anni la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel commercio globale ha assunto una crescente importanza.

Circa l’80% delle esportazioni svizzere hanno a che vedere – in un modo o nell’altro – con i diritti di proprietà intellettuale. La protezione dei brevetti è importante ad esempio per i settori farmaceutico e chimico e per l’industria dei macchinari. L’industria alimentare e il settore orologiero, a loro volta, dipendono da una buona protezione dei marchi. In generale gli ALS dell’AELS coprono tutti i diritti sui beni immateriali, in particolare i brevetti, la protezione dei risultati dei test, il design, i diritti d’autore, i marchi, le indicazioni di provenienza, la protezione della «Swissness» e le indicazioni geografiche.

Il testo degli accordi si fonda su standard internazionali e, con norme trasparenti e prevedibili, crea certezza giuridica per gli aventi diritto. Il capitolo sulla proprietà intellettuale contiene anche una sezione sulla loro applicazione, ad esempio attraverso misure doganali. Le norme relative ai diritti sui beni immateriali sottostanno al meccanismi di composizione delle controversie degli ALS. Maggiori informazioni sulla proprietà inellettuale in Svizzera.

FAQ Diritti di proprietà intellettuale

Concorrenza

Le disposizioni sulla concorrenza degli ALS svizzeri o dell’AELS garantiscono che la liberalizzazione degli scambi non sia ostacolata, limitata o falsata da pratiche commerciali anticoncorrenziali da parte delle imprese. Di conseguenza, la preclusione del mercato mediante accordi tra imprese (p. es. sui prezzi, sulle quantità immesse nel mercato o nelle aree di mercato) o i comportamenti abusivi da parte di imprese in posizione dominante non è compatibile con gli ALS. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese pubbliche.

L’applicazione di questi principi compete alle autorità nazionali della concorrenza e gli ALS possono contenere norme sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le rispettive autorità. Se un comportamento anticoncorrenziale pregiudica il commercio tra le parti, ciascuna di esse può chiedere che si tengano consultazioni. In caso di pregiudizi persistenti, la parte lesa può adottare misure opportune, purché siano proporzionate e incidano il meno possibile sul funzionamento dell’ALS.

FAQ Concorrenza

Scambi di servizi

Le disposizioni sugli scambi di servizi si basano sull’accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi (GATS), ma in alcuni settori importanti si spingono oltre. L’obiettivo è ottenere condizioni migliori per gli esportatori di servizi svizzeri nell’ambito degli ALS ed evitare possibili discriminazioni nei confronti dei prestatori di servizi di altri Paesi.

Gli ALS coprono sostanzialmente tutti i settori e i tipi di prestazioni di servizi. Le regole generali del capitolo sui servizi sono integrate da appositi allegati (p. es. sui servizi finanziari), che stabiliscono norme e obblighi specifici per i rispettivi settori. Gli accordi contengono anche elenchi di impegni di entrambi i partner che precisano per quali settori e tipi di prestazioni i fornitori del partner commerciale possono accedere al proprio mercato (accesso al mercato) o non possono essere discriminati rispetto ai propri fornitori di servizi (trattamento nazionale).

Maggiori informazioni sugli scambi di servizi.

FAQ Scambi di servizi

Investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti, gli ALS prevedono che gli investitori di una parte abbiano il diritto di fondare o acquisire una società nell’altra parte alle stesse condizioni che valgono per gli investitori nazionali. Gli obblighi corrispondenti per i settori dei servizi rientrano nel tipo di prestazione «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi.

La protezione degli investimenti è generalmente regolamentata negli accordi bilaterali di protezione degli investimenti e non negli ALS. Per i loro investimenti, spesso a lunghissimo termine, gli investitori attivi a livello internazionale dipendono da condizioni quadro il più possibile stabili, sicure e prevedibili. Il commercio e gli investimenti sono strettamente correlati. La riduzione dei dazi in uno Stato partner di libero scambio aumenta anche l’attrattiva della Svizzera come piazza d’investimento. Tuttavia, nel quadro delle catene del valore globali e della competitività, anche le imprese svizzere possono essere interessate a dislocare la produzione (almeno in parte) in altri Paesi. Oltre alle commerciali favorevoli, anche le condizioni d’investimento sono quindi di grande interesse per la Svizzera.

FAQ Investimenti

Appalti pubblici

Gli ALS stipulati dalla Svizzera disciplinano i principi e le procedure degli appalti pubblici e contengono obblighi sull’accesso ai mercati degli appalti pubblici delle parti. Migliorano in particolare la certezza del diritto e la trasparenza. Secondo i principi di reciprocità e non discriminazione, mirano a rafforzare le opportunità di esportazione e la competitività delle PMI e a contrastare il rischio di una possibile discriminazione dei fornitori svizzeri rispetto a quelli di altri partner commerciali. Le disposizioni sugli appalti pubblici si basano sull’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici (AAP) del 2012.

FAQ Appalti pubblici

Sviluppo sostenibile

Ai fini di una politica economica estera coerente, la Svizzera si prefigge di concludere ALS che offrano prospettive di crescita sostenibile sia sul proprio territorio che nei Paesi partner. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, il nostro Paese si adopera per far confluire nei negoziati di libero scambio e nell’aggiornamento di quelli esistenti disposizioni specifiche sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Queste rispecchiano gli impegni assunti dalle parti nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Stabiliscono un quadro di riferimento comune che le parti si impegnano a rispettare nelle loro relazioni economiche preferenziali in modo da allineare gli obiettivi economici degli ALS agli obiettivi di protezione ambientale e del lavoro delle parti.

Queste clausole includono, tra l’altro, impegni concernenti il rispetto e l’effettiva attuazione degli accordi ambientali multilaterali e delle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ratificati dalle parti. Nel 2019 la Svizzera e i suoi partner dell’AELS hanno proceduto a una revisione del capitolo modello sulla sostenibilità. Sono state sviluppate nuove disposizioni tematiche riguardanti la gestione sostenibile delle risorse forestali, la gestione sostenibile delle risorse ittiche, il commercio e la biodiversità, il commercio e il cambiamento climatico, il commercio inclusivo e la responsabilità sociale d’impresa (RSI). Anche l’approccio sulla composizione delle controversie è stato rafforzato. La nuova versione prevede la possibilità di ricorrere a un gruppo di esperti indipendenti per contribuire ad appianare problemi altrimenti non risolvibili attraverso i tradizionali canali di consultazione.

Maggiori informazioni sulla sostenibilità negli ALS.

FAQ Sviluppo sostenibile

Composizione delle controversie

Il capitolo sulla composizione delle controversie prevede un’apposita procedura per risolvere le controversie sulla corretta interpretazione o applicazione di un ALS. Gli accordi dell’AELS stabiliscono che le divergenze tra le parti siano risolte, ove possibile, mediante consultazioni. I relativi prevedono anche una procedura di arbitrato qualora gli strumenti diplomatici non portino a una soluzione. La procedura prevede l’istituzione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri esperti. Il collegio valuta in vincolante e definitivo la compatibilità della misura contestata con l’accordo in questione.

FAQ Composizione delle controversie

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Fondata nel 1960, l’AELS si è trasformata da un’iniziativa per la riduzione dei dazi in una piattaforma centrale per la negoziazione congiunta di accordi di libero scambio moderni.

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