Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Sono considerati DPI tutti i dispositivi che sono destinati ad essere portati o tenuti da una persona e che devono proteggere questa persona da uno o più rischi, che potrebbero mettere in pericolo la sua salute e/o la sua sicurezza.

Basi legali
I fondamenti giuridici per l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato nonché i requisiti per la progettazione e la fabbricazione si trovano nell’ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115). L’ordinanza sui DPI è entrata in vigore il 21 aprile 2018 e dunque contemporaneamente alla data d’applicabilità del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. L’ODPI applica di conseguenza i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Essa recepisce in Svizzera i requisiti di quest'ultimo.
Controllo del mercato
Gli organi di controllo seguenti sono competenti per la sorveglianza del mercato:
- nel settore aziendale: Suva
- nel settore non aziendale: l'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)
- nell'agricoltura e nell'orticultura: Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera (agriss)
Comunicazioni - Dispositivi di protezione individuale
21.11.2018
Il termine transitorio previsto scadrà il 20 aprile 2019
Il 20 aprile 2019 scadrà il termine transitorio previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115) e dall’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. A decorrere dal 21 aprile 2019 sarà lecito immettere sul mercato, ovvero mettere a disposizione per la prima volta sul mercato svizzero, soltanto i DPI che soddisfano i requisiti dell’ordinanza sui DPI rispettivamente del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.
I fabbricanti e gli importatori in Svizzera sono gli operatori economici che immettono i DPI in Svizzera, ossia che li mettono a disposizione per la prima volta sul mercato svizzero. I distributori potranno continuare a mettere a disposizione sul mercato / vendere i DPI conformi al diritto anteriore e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
21.04.2018
Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
- 930.115
Ordinanza sui DPI RS 930.115 in vigore
Ulteriori informazioni
Indice
Comunicati stampa
Emanazione dell’ordinanza sui dispositivi di protezione individuale e dell’ordinanza sugli apparecchi a gas
25.10.2017
Temi rilevanti

Informazioni generali
Un prodotto, di qualsiasi natura esso sia, non deve mettere in pericolo le persone.

Notifica dei prodotti pericolosi
I fabbricanti e altri operatori devono segnalare senza indugio alle autorità i prodotti pericolosi. Anche consumatori e utilizzatori possono segnalare prodotti ritenuti non sicuri.

FAQ Sicurezza dei prodotti
Le domande e risposte più importanti sulla sicurezza dei prodotti.
Contatto
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Condizioni di lavoro
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