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Distacco: orario di lavoro e vacanze

Per durata del lavoro si intendono le ore giornaliere, mensili o annuali in cui il lavoratore è al servizio del datore di lavoro. A tal fine ci si basa sui contratti individuali, normali o collettivi o sugli orari usuali nell'azienda. La durata del lavoro deve tuttavia essere pianificata nel rispetto delle disposizioni imperative della legge sul lavoro in materia di protezione. Vanno rispettate segnatamente le disposizioni concernenti la durata massima della settimana lavorativa, il lavoro diurno, serale, notturno e domenicale nonché i giorni liberi e le pause.

Ore supplementari

Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano la durata del lavoro convenuta, usuale oppure stabilita mediante contratto normale di lavoro o contratto collettivo di lavoro.

Il datore di lavoro deve compensare le ore supplementari con un congedo di durata almeno equivalente (se entrambe le parti sono d'accordo), oppure è tenuto a versare al lavoratore un supplemento del 25 per cento in aggiunta al salario normale (anche su richiesta di una sola parte).

Basi legali: art. 321c, art. 361 CO

Lavoro straordinario

La nozione di lavoro straordinario deriva dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (diritto pubblico del lavoro). Per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto, la legge sul lavoro prevede, in linea di principio, una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore e per tutti gli altri lavoratori di 50 ore. Entro certi limiti e in determinati casi, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata. In virtù della legge sul lavoro, le ore che eccedono la durata massima della settimana lavorativa sono considerate lavoro straordinario.

Analogamente alle ore supplementari, il lavoro straordinario può essere compensato, con il consenso del datore di lavoro ed entro un periodo adeguato, mediante congedo equivalente altrimenti il datore di lavoro deve accordare, in linea di principio, un supplemento minimo del 25 per cento in aggiunta al salario normale. A differenza della regolamentazione concernente le ore supplementari, la presente regolamentazione dei salari è imperativa e conferisce al lavoratore un corrispondente diritto nei confronti del datore di lavoro.

Basi legali: art. 12 e 13 LL, art. 25 e 26 OLL 1, art. 342 cpv. 2 CO.

Pause e registrazione delle ore di presenza

Le pause sono interruzioni del lavoro da dedicare al riposo, all'alimentazione e al tempo libero. Durante le pause è consentito lasciare il luogo di lavoro.

Le pause devono essere concesse in modo da dividere a metà la giornata lavorativa. Le pause superiori a 1 ora possono essere frazionate. La pausa principale a metà giornata deve durare almeno mezz'ora.

Per la durata del lavoro e del riposo così come per le pause vige l'obbligo di registrazione oraria. Il datore di lavoro deve registrare ogni giorno per ogni collaboratore i seguenti dati: inizio del lavoro, fine del lavoro, orari e durata delle pause di mezz'ora o più lunghe. I documenti relativi a tali registrazioni devono essere conservati per 5 anni.

Lavoro diurno e serale

Il lavoro diurno e quello serale non richiedono alcuna autorizzazione. L'intervallo del lavoro diurno e serale dell'azienda – normalmente della durata di 17 ore, dalle 6 alle 23 – può essere anticipato o posticipato fino a un massimo di 1 ora con il consenso del lavoratore. Il lavoro diurno e serale svolto dal lavoratore deve essere compreso in uno spazio di 14 ore incluse le pause (massimo 12,5 ore di lavoro effettivo).

Lavoro notturno, domenicale o festivo

Il lavoro notturno e quello domenicale sono, salvo deroga prevista dall'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro, soggetti ad autorizzazione. Eventuali deroghe riguardano le imprese per le quali il lavoro notturno o domenicale è indispensabile come, ad esempio, centrali elettriche, chioschi, panetterie, campeggi o società televisive.

Il lavoro domenicale temporaneo (fino a 6 domeniche oppure, nel caso di impieghi di durata limitata fino a 3 mesi, se il lavoro domenicale presenta un carattere eccezionale) viene autorizzato dalle autorità cantonali competenti se ne è provato l’urgente bisogno:

Per il 1° agosto nonché per altri (al massimo fino a otto) giorni festivi stabiliti dai Cantoni è necessario richiedere, conformemente alla legge sul lavoro, un’autorizzazione per il lavoro domenicale ed eventualmente anche un’autorizzazione di
polizia in virtù della legge cantonale sui giorni di riposo.

Durata minima delle vacanze

La legge prevede, per ogni anno di lavoro, un periodo minimo di vacanze di 5 settimane per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti e di 4 settimane per tutti gli altri lavoratori (art. 329a e 329c CO). Almeno 2 di queste settimane devono essere consecutive. Un contratto di lavoro individuale o un CNL o CCL eventualmente applicabili possono concedere un diritto alle vacanze più esteso.

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