Domande frequenti sull'accreditamento
Queste domande frequenti costituiscono una guida sintetica che spazia dai concetti di base alle procedure, alle competenze e ai riconoscimenti internazionali. Spiegano il ruolo dell’accreditamento, illustrano le fasi del processo di accreditamento e rispondono alle domande più comuni delle organizzazioni che desiderano ottenere una conferma ufficiale delle proprie competenze.

Domande e risposte
Accreditamento = conferma e riconoscimento delle competenze tecniche
Conferma da parte di terzi (indipendenti e imparziali) che riconosce formalmente a un organismo di valutazione della conformità la competenza a svolgere determinati compiti nell'ambito della detta valutazione (ISO/IEC 17000, 5.6).Certificazione = conferma dell'adempimento di requisiti prescritti
Procedura secondo la quale una terza parte (indipendente e imparziale) conferma per iscritto che prodotti, processi, sistemi o persone sono conformi a ben determinati requisiti (vedi anche ISO/IEC 17000, 5.5).La certificazione è uno dei vari tipi di valutazione della conformità (vedi domanda 2).
La differenza tra le due procedure, in apparenza simili, consiste nel fatto che, nel caso dell'accreditamento, si pone in primo piano il riconoscimento formale delle competenze. Ciò richiede delle conoscenze tecniche approfondite e l'eventuale ricorso a esperti della disciplina specialistica interessata dal settore da accreditare. Nel caso della certificazione, si tratta innanzitutto di accertare la conformità a una norma o a un quadro normativo.
Un organismo di valutazione della conformità è un'organizzazione che esegue valutazioni della conformità.
Valutazione della conformità: procedura comprovante che determinati requisiti riferiti a un prodotto, a un processo, a un sistema, a una persona o a un'organizzazione risultano adempiuti. Detti requisiti possono essere stabiliti mediante testi legali o norme, nella documentazione del fabbricante oppure in altro modo.
Tutti gli organismi di valutazione della conformità devono adempiere, ai fini dell'accreditamento, le esigenze definite nelle norme ISO/IEC della serie 17000 nonché altre norme rilevanti in materia.
I vari tipi di valutazione della conformità sono correntemente strutturati come segue (OAccD, Allegato 2):
- Laboratori di prova secondo la ISO/IEC 17025 (STS);
- Organismi di ispezione secondo la ISO/IEC 17020 (SIS);
- Laboratori di taratura secondo la ISO/IEC 17025 (SCS);
- Laboratori medici secondo la ISO 15189 (SMTS);
- Organismi di certificazione dei prodotti, processi e servizi secondo la ISO/IEC 17065 (SCESp);
- Organismi di certificazione di sistemi di gestione secondo la ISO/IEC 17021 (SCESm);
- Organismi di certificazione di persone secondo la ISO/IEC 17024 (SCESe).
- Produttori di materiali di riferimento secondo la ISO 17034 (SRMS);
- Organizzatori di prove valutative interlaboratorio secondo la ISO/IEC 17043 (SPTS);
- Biobanche secondo la ISO 20387 (SBBS) *
- Organismi di validazione e verifica secondo la ISO/IEC 17029 (SVVS) *
* Questi accreditamenti non figurano ancora nella nostra offerta.
Nell' «Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione» (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD) (RS 946.512), articolo 4, si stabilisce:
Capoverso 1: Possono essere accreditati:
a. organismi di valutazione della conformità di imprese iscritte nel registro di commercio svizzero e che hanno il loro domicilio in Svizzera;
b. organismi di valutazione della conformità statali in Svizzera.Capoverso 2: Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, possono essere accreditati anche:
a. organismi di valutazione della conformità di imprese registrate all'estero e che hanno il loro domicilio in Svizzera;
b. organismi di valutazione della conformità all'estero.Conformemente all'articolo 6 del Regolamento dell'Unione europea (UE) „Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93" gli organismi nazionali di accreditamento non sono in concorrenza con altri organismi nazionali di accreditamento.
Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) non ha a disposizione le necessarie risorse per il conferimento di accreditamenti a persone giuridiche con sede all'estero. Nel caso in cui un'organizzazione o un'impresa svizzera gestisce delle sedi operative all'estero coperte dall'accreditamento conferito in Svizzera alla società madre, il SAS è tenuto a periziare anche le dette sedi operative. A tale scopo - per quanto le premesse siano soddisfatte - esso collaborerà con gli organismi di accreditamento nazionali locali. Per ulteriori dettagli, consultare il documento seguente:
Die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) hat die Akkreditierungsverfahren in ihren Leitfäden und Referenzdokumenten detailliert beschrieben. Diese und weitere Unterlagen, wie die «Verordnung über das schweizerische Akkreditierungssystem und die Bezeichnung von Prüf-, Konformitätsbewertungs-, Anmelde- und Zulassungsstellen» - kurz Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung (AkkBV) genannt - Anmeldeunterlagen und detaillierte Bestimmungen für akkreditierte Stellen stehen bei den Grundlagen und Dokumenten auf dieser Website zur Verfügung.
Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) ha descritto in maniera dettagliata la procedura di accreditamento nelle sue guide e nei documenti di riferimento. Questi e altri documenti come l' «Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione » - chiamata anche, in breve, Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD) - oppure riguardanti la presentazione della domanda o le disposizioni dettagliate concernenti gli organismi accreditati sono disponibili sul nostro sito web.
Le procedure del SAS in materia di accreditamento possono essere rappresentate, in maniera riassuntiva, come segue:
- Iscrizione
- Presentazione della domanda colloquio informativo (serve allo scambio reciproco ed esaustivo delle informazioni)
- Colloquio preliminare (serve alla preparazione della perizia e alla definizione particolareggiata del campo di applicazione)
- Valutazione
- Accreditamento
- Sorveglianza annuale (di regola)
- Rinnovo dell'accreditamento dopo al più tardi cinque anni
Con l'aiuto del nostro motore di ricerca, sotto il punto di navigazione Ricerca degli organismi accreditati, si possono individuare gli organismi accreditati in base a diversi criteri di ricerca.
- Inserire nella casella «Termine di ricerca» una parola chiave, una norma, una procedura ecc. e/o selezionare nella casella «Tipo di accreditamento» il corrispondente tipo.
- Se si cerca un organismo accreditato specifico, di cui si conoscono il tipo ed il numero, si può selezionare il tipo di accreditamento appropriato e inserire il numero di quest'ultimo nella casella «Termine di ricerca» (preceduto dagli zeri "0").
Come risultato della sua ricerca, riceverà una lista di organismi che corrispondono ai criteri di ricerca. Per ogni organismo è fornito un accesso diretto (download) all'campo di applicazione dell'accreditamento dettagliato (nelle versioni linguistiche disponibili).
Gli organismi di valutazione della conformità notificati dalla Svizzera e riconosciuti dall’UE nell’ambito dell’accordo tra la Svizzera e l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA Svizzera-UE). Informazioni dettagliate sono disponibili qui:
Un accreditamento può venire riconosciuto se lo stesso è stato rilasciato da un organismo di accreditamento che ha sottoscritto un Multilateral Agreement (MLA) con (a) l'International Accreditation Forum (IAF), nel campo della certificazione, o con (b) l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), nei rimanenti campi, o se (c) dispone di un MLA simile con un'organizzazione di accreditamento regionale, membro dell'una o dell'altra organizzazione internazionale suddetta. In Europa questa funzione è ricoperta dall'European co-operation for Accreditation (EA).
Laboratori di prova, di taratura e laboratori medici nonché organismi d'ispezione:
In due comunicati congiunti pubblicati in 2009 e 2013, l'International Organization for Standardization (ISO), l'International Accreditation Forum (IAF) e l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) hanno espressamente confermato che un sistema di gestione conforme ai requisiti della norma ISO/IEC 17025 (laboratori di prova in genere) oppure ISO 15189 (laboratori medici) oppure ISO/IEC 17020 (organismi d'ispezione), soddisfa anche i requisiti basilari secondo ISO 9001 (vedi «Downloads» più in giù) .Organismi di certificazione dei sistemi di gestione, delle persone e dei prodotti, processi e servizi:
Le più recenti edizioni delle norme in materia di accreditamento per gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione, delle persone e dei prodotti offrono agli organismi stessi due possibilità sotto l'aspetto del grado di rigore dell'attuazione: un sistema di gestione integralmente conforme alla norma ISO 9001 (primo caso) oppure un sistema di gestione semplificato che soddisfa i requisiti minimi stabiliti nelle norme (secondo caso). Nel primo caso il sistema di gestione deve adempiere in modo rigoroso i requisiti della norma ISO 9001. Questo viene confermato mediante l'accreditamento. Nel secondo caso il sistema di gestione soddisfa i requisiti della detta norma al massimo in singoli settori, ma non nel suo insieme.In linea di principio un prodotto deve essere certificato quando lo richiedono una legge a livello nazionale o europeo, un'ordinanza oppure una base normativa. Sul piano svizzero, l'Ufficio federale competente per il prodotto in questione fornisce ulteriori informazioni a tale proposito.
Sul piano europeo, la certificazione è richiesta imperativamente per quei prodotti che, per l'autorizzazione della loro immissione in commercio, necessitano del marchio CE. Bisogna qui rivolgersi agli organismi notificati a Bruxelles - i cosiddetti Notified Bodies - che devono, di regola, disporre di un'accreditamento.
Ogni certificato deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni, che permettono di accertarsi del certificato stesso come anche dell'organismo di certificazione che lo ha rilasciato:
- Numero di identificazione del certificato;
- Nome e indirizzo dell'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato;
- Nome e indirizzo dell'organizzazione o dell'impresa a cui il certificato è stato rilasciato;
- Se il certificato è stato conferito nell'ambito dell'accreditamento, deve essere apposta anche la rispettiva sigla di accreditamento nonché il numero di accreditamento.
Con l'ausilio di queste informazioni è sempre possibile richiedere la verifica, presso il rispettivo organismo di certificazione o di accreditamento, della validità del certificato oppure di quella dell'accreditamento per il campo di applicazione della certificazione.
In linea di principio ciò è possibile, il sistema di certificazione deve però essere «idoneo all'accreditamento». Per stabilirlo, il sistema di certificazione deve essere verificato dal Servizio svizzero di accreditamento (SAS) sotto l'aspetto della sua idoneità ai fini dell'accreditamento. Solo a verifica avvenuta, può essere inoltrata la richiesta di accreditamento per il sistema in oggetto. Questa procedura deve essere imperativamente seguita per tutti i sistemi di certificazione di diritto privato. Il nostro Responsabile tecnico per le certificazioni vi informa volentieri sui dettagli della procedura.
Sistemi di certificazione pubblicati sotto forma di norma internazionale o nazionale, di legge oppure di ordinanza o di decreto sono, di regola, considerati come «idonei all'accreditamento».
È permesso offrire corsi d'istruzione a condizione che gli stessi non siano poi dichiarati come requisiti per una successiva certificazione, oppure non pregiudichino le prestazioni di servizi nell'ambito della certificazione. Sono determinanti le norme in materia di accreditamento nel settore della certificazione (ISO/IEC 17021, 17024, 17065).
Non è permesso offrire delle consulenze da parte di un'organizzazione se quest'ultima oppure dei settori di quest'ultima offrano anche delle certificazioni. In questo contesto sono considerate come consulenze tutte le prestazioni di consulenza a titolo oneroso che vanno oltre l'usuale supporto dei clienti nell'ambito del processo di certificazione.
L'accreditamento di scuole universitarie oppure di persone appartenenti al Corpo diplomatico avviene secondo principi e requisiti completamente differenti da quelli validi per gli organismi di valutazione della conformità. Questi sistemi di accreditamento non hanno niente in comune. Il termine «accreditamento» non è un termine protetto e può essere definito in modo diverso a seconda dei bisogni o del campo d'impiego.
Con il rilascio di un certificato l’organismo di certificazione conferma che un cliente certificato soddisfa i requisiti di un programma di certificazione prestabilito.
Questo non garantisce tuttavia che l’organismo di certificazione rispetti i requisiti per l'assegnazione di un certificato. I soggetti interessati devono fidarsi della dichiarazione dell'organismo di certificazione.
Se la competenza di un organismo di certificazione viene verificata e confermata, in gran parte, da un organismo di controllo statale (p. es. il Servizio di accreditamento svizzero), l’organismo di certificazione viene accreditato e i certificati portano il simbolo di accreditamento (linguisticamente detto: i certificati sono accreditati). Con l’accreditamento viene tra l’altro confermata l’affidabilità, l’indipendenza, l’imparzialità e la competenza tecnica dell’organismo di certificazione in merito all’intero processo di certificazione, allo standard certificato e al campo di attività del cliente.
La certificazione accreditata è quindi uno strumento in cui tutti gli attori (fornitori di certificati, organismi di certificazione, legislatori e altri interessati) collaborano per garantire qualità e affidabilità.
I costi di un accreditamento dipendono dal tipo di accreditamento richiesto, dal campo di accreditamento richiesto, dalle dimensioni dell'organizzazione da accreditare, dal numero di sedi e in particolare dalla preparazione dell'accreditamento da parte dell'organismo di valutazione della conformità.
Una stima individuale dei costi che tenga conto di queste condizioni generali deve essere inviata all'organismo di valutazione della conformità in tempo utile prima dell'attività di valutazione concordata. Informazioni non vincolanti sui costi prevedibili sono disponibili nelle schede informative costi indicativi corrispondenti.
Ulteriori informazioni
Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué (2017) on ISO IEC 17025 (versione inglese)
PDF86.72 kB15 giugno 2020
Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué (2015) on ISO 15189 (disponibile solo in inglese)
PDF86.72 kB15 giugno 2020
Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué (2013) on ISO/IEC 17020:2012 (disponibile solo in inglese)
PDF86.72 kB15 giugno 2020
Contatto
Servizio di accreditamento svizzero SAS
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna