Elenco degli API
La Svizzera dispone di un’ampia rete di accordi bilaterali per la protezione degli investimenti (API). La panoramica seguente presenta i singoli accordi, il loro stato e informazioni essenziali sulla firma, l’entrata in vigore e le eventuali particolarità.

Note
- Accordo contenente anche disposizioni sul commercio e sulla cooperazione.
- Trattato di amicizia e di commercio contenente una disposizione sugli investimenti.
- Accordo di commercio e di protezione degli investimenti.
- Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (tra cui la Svizzera) e Singapore contenente una sezione dedicata agli investimenti.
- Accordo sugli investimenti tra la Svizzera, il Liechtenstein, l’Islanda e la Corea. Questo accordo è parte degli strumenti istitutivi di una zona di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e la Corea.
- Accordo di libero scambio tra la Svizzera e il Giappone contenente un capitolo dedicato agli investimenti.
- Scaduto dal 1 novembre 2014
- Scaduto dal 6 aprile 2017
- Scaduto dal 11 settembre 2018
- Scaduto dal 11 maggio 2019
- Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS (tra cui la Svizzera) e l'Ucraina contenente una sezione dedicata agli investimenti.
- Scaduto dal 8 agosto 2025
Meccanismi di attuazione degli obblighi assunti nell’ambito degli API
Per ciò che concerne l’attuazione di un API sono previsti due meccanismi di composizione delle controversie: quello inerente agli investitori e allo Stato destinatario, relativo a specifiche controversie tra gli investitori e lo Stato in cui sono effettuati gli investimenti; e quello riguardante i due Stati interessati, che concerne divergenze di interpretazione o attuazione dell’API.
La prima fase di entrambe le procedure prevede un periodo di consultazione obbligatoria, di durata compresa tra sei e dodici mesi, durante il quale viene cercata una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Normalmente le controversie concrete possono essere risolte in via amichevole già in questa fase - con o senza l’aiuto dello Stato di origine dell’investitore. Nel caso in cui non si raggiunga alcun accordo, entrambi i meccanismi prevedono il diritto di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale internazionale indipendente. Allo scopo di depoliticizzare le controversie legate agli investimenti, dal 1990 tutti gli API sottoscritti dalla Svizzera prevedono un meccanismo di composizione delle controversie. Per questa ragione, solitamente il meccanismo che riguarda i due Stati interessati è applicabile unicamente in via sussidiaria. Sul piano della prassi internazionale la procedura tra Stati svolge un ruolo di importanza molto limitata.
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