FAQ Protezione dei giovani lavoratori
Qui trovate le domande e risposte sul tema della protezione dei giovani lavoratori.

Disposizioni generali
Sono considerati giovani lavoratori i lavoratori (ragazzi e ragazze) fino ai 18 anni compiuti.
In Svizzera i giovani possono iniziare a lavorare a partire dai 15 anni compiuti. Sono tuttavia previste eccezioni a questo limite di età per lavori leggeri o in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie. Inoltre i Cantoni possono autorizzare l’occuapazione di giovani che hanno compiuto i 14 anni nell’ambito della formazione professionale di base o a di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
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Art. 30 LL: In questo articolo l’età minima per poter lavorare è fissata a 15 anni; sono previste eccezioni in casi particolari come lavori leggeri o l’occupazione di giovani prosciolti dall’obbligo scolastico.
Art. 29 cpv. 3 LL e art. 4 OLL 5 : L’età minima per impiegare i giovani in lavori pericolosi è fissata a 18 anni; sono previste eccezioni a partire dai 15 anni nell’ambito della formazione professionale di base (art. 4a OLL 5) o di formazioni transitorie (art. 4b OLL 5).
Ciò significa che, salvo nei casi eccezionali menzionati sopra, nelle aziende elencate all’articolo 2 capoverso 4 LL è vietato impiegare giovani di età inferiore ai 15 anni e che i lavori pericolosi sono vietati ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Le altre disposizioni previste dalla legge e dalle ordinanze sul lavoro non si applicano invece a queste aziende.
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- Art. 29 - Giovani - In generale (LL)
- Art. 30 - Età minima (LL)
- Art. 4a - OLL 5 - Lavori pericolosi: formazione professionale di base
- Art. 4b - OLL 5 - Lavori pericolosi: provvedimenti d’integrazione professionale e offerte di preparazione alla formazione professionale di base
- RS 822.115 - Art. 4 - Lavori pericolosi: principi
La fondazione agriss è stata incaricata dalla SECO di monitorare il lavoro minorile illegale e la protezione dei giovani lavoratori nei settori dell’agricoltura e dell’orticoltura. Negli altri settori i controlli sono effettuati dagli ispettorati cantonali del lavoro.
Sì. Il datore di lavoro deve prestare particolare riguardo allo sviluppo dei giovani lavoratori, vigilando alla salvaguardia della loro moralità, provvedendo affinché non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell’azienda (art. 29 cpv. 2 LL). Se il giovane lavoratore si ammala, subisce un infortunio o la sua salute risulta minacciata, il datore di lavoro deve avvertire il detentore dell’autorità parentale e prendere, in attesa delle sue istruzioni, le cautele necessarie (art. 32 cpv. 1 LL).
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere affinché tutti i giovani impiegati nell‘azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Deve consegnare ai giovani, una volta assunti, le relative prescrizioni e raccomandazioni (art. 19 cpv. 1 OLL 5).
Durata del lavoro e del riposo
- La durata del lavoro giornaliero dei giovani lavoratori che hanno compiuto i 15 anni non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda; in ogni caso, non può superare le nove ore.
- Il lavoro diurno deve essere compreso in uno spazio di 12 ore, pause incluse (art. 31 cpv. 2 LL).
- I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
- I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare solo fino alle 20:00 e non possono svolgere lavoro straordinario.
- I giovani non possono essere impiegati per lavori straordinari fino al compimento dei 16 anni.
- I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare solo fino alle 20:00 e non possono svolgere lavoro straordinario.
- La durata massima del lavoro per i giovani di età inferiore ai 13 anni è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana («art. 10 OLL 5»).
- Il lavoro diurno deve essere compreso in uno spazio di 12 ore, pause incluse (art. 31 cpv. 2 LL).
- I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
- I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare solo fino alle 20:00 e non possono svolgere lavoro straordinario.
- I giovani non possono essere impiegati per lavori straordinari fino al compimento dei 16 anni.
- Infine è generalmente vietato il lavoro notturno e domenicale; possono però essere previste deroghe a livello di ordinanza, ad esempio per occupare i giovani in occasione di manifestazioni culturali, artistiche o sportive.
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- Art. 11 - OLL 5 - Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all’obbligo scolastico
- Art. 16 - OLL 5 - Riposo giornaliero
- Art. 17 - OLL 5 - Lavoro straordinario
- Art. 31 - Giovani - Duratadel lavoroe del riposo (LL)
- Art. 7 - OLL 5 - Manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie
Generalmente i giovani minori di 16 anni compiuti non possono svolgere del lavoro straordinario (art. 31 cpv. 3 LL).
I giovani di età superiore ai 16 anni possono svolgere del lavoro straordinario unicamente nei giorni feriali, nell’intervallo del lavoro diurno e del lavoro serale fino alle ore 22.00.
I giovani non possono essere impiegati per effettuare del lavoro straordinario durante la formazione professionale di base, fatta eccezione per i casi in cui la loro collaborazione è necessaria per far fronte a disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5).
I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20:00, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22:00 al massimo (art. 31 cpv. 2 LL). Il giorno prima dei corsi della scuola professionale o dei corsi interaziendali i giovani possono essere impiegati unicamente fino alle ore 20.00 (art. 16 cpv. 2 OLL 5).
Generalmente no, ma ci sono diverse eccezioni:
- durante la formazione professionale di base, se stabilito tramite ordinanza (Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4);
- in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di notte (art. 15 OLL 5);
- se il lavoro notturno è autorizzato dall’ispettorato cantonale del lavoro o dalla SECO (art. 12 OLL 5).
Generalmente no, ma ci sono diverse eccezioni:
- durante la formazione professionale di base, se stabilito tramite ordinanza (ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base; RS 822.115.4);
- in caso di eventi culturali, artistici o sportivi che si tengono solo di domenica (art. 15 OLL 5);
- nelle aziende situate in zone turistiche, al di fuori dell’ambito della formazione professionale di base, per 26 domeniche per anno civile (art. 15 OLL 5);
- se il lavoro domenicale è autorizzato dall’ispettorato cantonale del lavoro o dalla SECO (art. 13 OLL 5).
Lavori pericolosi
Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. Il DEFR stabilisce in un’ordinanza quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi.
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Generalmente no, ma ci sono diverse deroghe a tale divieto per i giovani di età superiore ai 15 anni se lo svolgimento di lavori pericolosi è necessario per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base o per frequentare corsi riconosciuti dalle autorità. È inoltre possibile, a determinate condizioni, impiegare giovani di età superiore ai 15 anni se i lavori pericolosi sono svolti nell’ambito di un provvedimento d’integrazione professionale o di un’offerta di preparazione alla formazione professionale di base.
Dipende se l’allegato al piano della formazione professionale di base (con attestato federale di capacità AFP o con certificato federale di formazione pratica CFP) che stanno seguendo i giovani in questione contempla l’uso di un carrello elevatore a forche:
- In caso affermativo, non c’è bisogno di un’autorizzazione speciale da parte della SECO/Condizioni di lavoro: i giovani possono quindi semplicemente seguire un corso di base per imparare a manovrare i carrelli elevatori a forche e poi ricevere le istruzioni specifiche all’interno dell’azienda.
- In caso negativo, l’azienda di tirocinio deve presentare una domanda di autorizzazione alla SECO/Condizioni di lavoro, nella quale illustra l’indispensabilità di questa attività pericolosa (art. 4 cpv. 6 OLL 5). La domanda dovrà essere corredata di una copia del contratto di tirocinio, di una copia della licenza di condurre di categoria G, F o superiore del tirocinante – se questi la possiede – (art. 3 cpv. 3 ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC) e dell’iscrizione al corso di base per imparare a manovrare i carrelli elevatori a forche.
I giovani che svolgono uno stage, un pretirocinio, una formazione empirica o uno stage d’orientamento professionale non sono autorizzati a manovrare carrelli elevatori a forche. Per seguire il corso menzionato sopra (le ricevere le istruzioni specifiche) bisogna aver compiuto 18 anni.
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- Agrotec Suisse - Lista di controllo per l’ispezione del carrello elevatore (in francese)
- Art. 3 - OAC - Categorie di licenze
- Direttiva CFSL n. 6518 - Direttiva sulla formazione e istruzione per conducenti di carrelli per la movimentazione
- SEFRI - Elenco delle professioni
- Suva - Formazione per manovrare piattaforme di lavoro elevabili: presupposti ed enti
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No, non è consentito. Se gli stage di orientamento rappresentano uno strumento utile e apprezzato per valutare la motivazione, l’interesse e l’idoneità di un giovane per una determinata azienda, non ci sono motivi sufficientemente validi per far svolgere ai giovani lavori pericolosi in un lasso di tempo così breve. È sufficiente che siano in grado di svolgere autonomamente lavori non pericolosi e che possano assistere allo svolgimento di lavori pericolosi (art. 4b cpv. 2 OLL 5).
Pubblicazioni
6 marzo 2015
Protezione dei giovani lavoratori - Informazioni per i giovani fino a 18 anni
Questo opuscolo fornisce informazioni sulle principali disposizioni speciali relative alla protezione dei giovani lavoratori conformemente alla legge sul lavoro e all'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori. L'obiettivo è di informare i giovani nel modo più semplice possibile e di rispondere in particolare alle domande.
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28 marzo 2024
Indicazioni relative all’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro - Protezione dei giovani lavoratori
Il presente commento spiega innanzitutto le singole disposizioni della nuova ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori e, naturalmente, si propone anche di rispondere a domande pratiche.
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12 giugno 2017
Guida - Visita medica d‘idoneità per giovani prima o durante la formazione professionale di base
Questa guida, rivolta ai medici che visitano i giovani prima o durante una formazione professionale di base (tirocinio), si compone di tre parti: informazioni, scheda di anamnesi e scheda di valutazione medica, con decisione finale sull’idoneità del giovane al lavoro.
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