FAQ Protezione della maternità
Le principali domande e risposte sul tema della tutela della maternità.

Tutela della salute
La protezione della salute sul posto di lavoro compete al datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a proteggere le lavoratrici incinte e allattanti e il loro bambino dai pericoli presenti sul posto di lavoro.
Il datore di lavoro. Se un pericolo per la salute della madre e del bambino può essere eliminato solo adottando adeguate misure di protezione, la loro efficacia va verificata periodicamente, almeno ogni trimestre.
Il medico curante.
Il medico curante. Nel quadro della verifica dell’efficacia delle misure di protezione, spetta al medico curante valutare lo stato di salute della donna incinta o della madre allattante.
A tal fine il medico considera gli esisti del colloquio e dell’esame medico della lavoratrice, i risultati della valutazione dei rischi dell’azienda e le eventuali informazioni supplementari racconte in occasione di un colloquio con il datore di lavoro.
Il medico curante può emanare un divieto di occupazione se in caso di lavori pericolosi o gravosi non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente, è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate, è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci, o vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
L’ispettorato cantonale del lavoro controlla il rispetto della legge sul lavoro ed è l’autorità alla quale rivolgersi in caso di domande.
Può rivolgersi a un esperto (ad es. medico del lavoro, igienista del lavoro) oppure alla propria associazione di categoria.
I lavori che per legge sono considerati gravosi non possono essere svolti da lavoratrici incinte o allattanti. Se un lavoro è percepito soggettivamente come gravoso, la lavoratrice deve, se lo richiede, esserne esonerata.
No, le donne incinte possono assentarsi o non presentarsi al lavoro mediante semplice avviso. In questo caso, tuttavia, non sussiste alcun diritto al salario.
Nell’ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52) vengono descritti i lavori pericolosi o gravosi.I limiti d’esposizione riportati nell’ordinanza e, in particolare, i divieti di occupazione devono in ogni caso essere rispettati.
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Il datore di lavoro deve informare le donne sui pericoli cui possono essere esposte già al momento dell’assunzione (v. lista di controllo «Maternità – Protezione delle lavoratrici»).
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Tutte le aziende in cui vengono svolti lavori pericolosi o gravosi per le donne incinte o le madri che allattano devono fare effettuare una valutazione dei rischi da parte di un esperto competente (art. 63 cpv. 1 OLL 1).
I datori di lavoro possono informarsi presso la propria associazione di categoria per sapere se nell’ambito della soluzione settoriale è già stata effettuata una valutazione dei rischi che includa le misure del caso.Link
Il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre che allatta a un posto di lavoro equivalente e che non presenti pericoli. Se non può offrirle un lavoro equivalente, è tenuto a versarle l’80 per cento del salario e la lavoratrice ha il diritto di rimanere a casa (art. 35 cpv. 3 LL). Questo importo non è coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
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No. Se la lavoratrice è impiegata in un locale fumoso il medico curante deve disporre subito un divieto di occupazione.
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Sì. Alle donne incinte e alle madri che allattano dev’essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate, mettendo ad esempio a disposizione un comodo lettino in una stanza separata dotata di buone condizioni climatiche (art. 34 OLL 3).
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Durata del lavoro
Le donne incinte e le madri che allattano non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero, ma in ogni caso non oltre nove ore anche se la durata concordata supera questa soglia massima (art. 60 cpv. 1 OLL 1).
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Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore. Oltre alle pause ordinarie (art. 15 LL), dopo ogni periodo di due ore hanno diritto a una breve pausa di dieci minuti. Un’attività è svolta in piedi quando comporta una posizione eretta, il che include anche le attività svolte camminando.
A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere (art. 61 cpv. 1 e 2 OLL 1). Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un’occupazione equivalente, è tenuto a versare un’indennità salariale dell’80 per cento per la parte di salario che viene a mancare (art. 35 LL).Link
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Sì, nel primo anno di vita del bambino il tempo per allattare o tirare il latte è computato come tempo di lavoro retribuito, nei limiti previsti all’articolo 60 capoverso 2 OLL 1. Vengono computati come tempo di lavoro retributo: almeno 30 minuti per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore, almento 60 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore, e almeno 90 minuti per una durata del lavoro giornaliero superiore sette ore.
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Datore di lavoro
La fattura è a carico del datore di lavoro, il quale copre i costi sia della valutazione della capacità lavorativa sia del certificato medico (art. 4 Ordinanza sulla protezione della maternità).
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Il divieto d’occupazione va emanato se il posto di lavoro presenta lavori pericolosi o gravosi per le donne incinte e se:
- non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente,
- è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate,
- le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci, o
- vi sono indizi di un pericolo per la salute della madre o del bambino.
Il medico comunica al datore di lavoro i risultati della valutazione e gli fornisce le indicazioni necessarie affinché possano essere adottate le misure del caso.
Ulteriori informazioni
Protezione della maternità - Informazioni per le dipendenti in gravidanza, nel post-parto e in allattamento
PDF1.65 MB21 maggio 2024
La maternità in azienda - Guida per i datori di lavoro
PDF782.21 kB29 agosto 2023
Guida per medici curanti di lavoratrici incinte
PDF658.90 kB5 maggio 2017
Lista di controllo «Maternità – Protezione delle lavoratrici»
PDF272.18 kB29 settembre 2023
- RS 822.111.52 - Ordinanza sulla protezione della maternità
Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità) - RS 822.116
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro - RS 832.321
Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM)
- RS 822.111.52 - Ordinanza sulla protezione della maternità
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