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Investimenti all’estero

Banca nazionale svizzera, facciata dell'edificio.

Che cos’è un investimento internazionale?

La Banca nazionale svizzera distingue tra due tipi di investimenti: diretti e di portafoglio. Per investimenti diretti generalmente si intendono gli investimenti di capitali effettuati da un investitore allo scopo di influire direttamente e in modo durevole sulle attività di un’impresa. Sotto il profilo statistico sono considerati investimenti diretti internazionali la costituzione di una società affiliata o di una succursale all’estero, nonché la partecipazione di un investitore, in ragione di almeno il 10 per cento, al capitale con diritto di voto di un’impresa all’estero. Gli investimenti internazionali di portafoglio sono invece partecipazioni al capitale effettuate all’estero, che non si prefiggono di influire direttamente sul management: si tratta, per esempio, di titoli del debito (titoli del mercato monetario, obbligazioni), titoli di proprietà (azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento) e quote di fondi d’investimento.

Importanza degli investimenti esteri per l’economia svizzera

Per la crescita e il benessere economici della Svizzera ‒ e della maggior parte degli altri Stati ‒ gli investimenti internazionali rivestono un’importanza fondamentale. La Svizzera esporta non soltanto beni industriali e servizi: da lungo tempo, le imprese stanziate in Svizzera esportano importanti quantità di capitali, soprattutto sotto forma di investimenti diretti. E a sua volta la Svizzera esercita una forte attrattiva sugli investimenti di capitali dall’estero.

Secondo la Banca nazionale svizzera, il valore statistico degli investimenti diretti, realizzati da operatori svizzeri in sedi estere di produzione, distribuzione e ricerca ammonta a più di 1400 miliardi di franchi. Non si tratta soltanto di grandi gruppi: tra questi operatori vi sono anche diverse migliaia di piccole e medie imprese (PMI), che complessivamente occupano quasi 2.2 milioni di persone all’estero. I redditi da investimenti diretti svizzeri all'estero ammontano a circa 100 miliardi di franchi. Viceversa gli investimenti diretti esteri in Svizzera ammontano invece a circa 1.000 miliardi di franchi svizzeri e le imprese straniere occupano circa 550 000 persone in Svizzera. I redditi da investimenti diretti esteri ammontano a oltre 80 miliardi di franchi. In confronto ad altri Paesi, gli investimenti diretti svizzeri all’estero sono elevati, come conferma il rapporto tra l’ammontare degli investimenti diretti svizzeri all’estero e il prodotto interno lordo (PIL). L’importanza per l’economia nazionale degli investimenti svizzeri all’estero risulta evidente anche considerando la loro evoluzione nel tempo: dal 2010 il volume dei capitali svizzeri investiti all'estero è più che raddoppiato (e quadruplicato dal 2000).

Quale ruolo svolge la SECO nel settore degli investimenti internazionali?

Spetta alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) negoziare gli impegni internazionali in materia di investimenti. Il negoziato si svolge principalmente nel quadro degli accordi di protezione degli investimenti (API). Si tratta di accordi finalizzati a tutelare gli investimenti all’estero dalla messa in atto di pratiche contrarie al diritto internazionale da parte dello Stato in cui è stato realizzato l’investimento. Nel capitolo degli accordi di libero scambio relativo agli investimenti, la SECO tratta le condizioni di accesso al mercato in materia di investimenti (diretti), volte a garantire alle attività economiche ‒ mediante disposizioni di diritto internazionale ‒ le condizioni di insediamento e condizioni quadro non-discriminatorie nel Paese destinatario degli investimenti. La SECO rappresenta la Svizzera negli organi di istituzioni economiche internazionali (OMC, OCSE, UNCTAD) che si occupano di politica e di diritto degli investimenti, e svolge un ruolo importante nella definizione dell’orientamento della politica di investimenti della Svizzera.

Norme sugli investimenti internazionali, pertinenti per la Svizzera

OMC

La normativa OMC contempla due accordi multilaterali che prevedono norme in materia di investimenti: l’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e l’accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS). Nel quadro del ciclo di Doha, il tentativo di estendere le discipline di diritto internazionale anche agli investimenti in settori diversi da quello dei servizi è fallito, nel 2004, a causa della diversità di aspettative tra Stati esportatori di capitali, da un lato, e Stati importatori di capitali dall’altro.

L'OMC conduce inoltre attività volte a facilitare gli investimenti internazionali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La Svizzera partecipa attivamente a queste attività.

OCSE

Per quanto attiene al disciplinamento della liberalizzazione degli investimenti, anche le norme plurilaterali concordate all’OCSE sono importanti per la Svizzera. Nei confronti degli altri Stati dell’OCSE la Svizzera si impegna a non discriminare gli investimenti esteri in tutti i settori della sua economia. A loro volta, gli altri Stati OCSE tutelano gli investitori svizzeri secondo il principio di non discriminazione. I codici dell’OCSE di liberalizzazione dei movimenti di capitali e delle operazioni invisibili correnti prevedono alcuni casi derogatori, che tuttavia richiedono una giustificazione. Il tentativo di concludere un accordo globale e multilaterale sugli investimenti (Multilateral Agreement on Investment, MAI), comprendente la liberalizzazione e la tutela degli investimenti internazionali nonché procedure normative vincolanti in materia di composizione delle controversie, è fallito nel 1998 dopo diversi anni di trattative.

ICSID

Il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) fa parte del Gruppo Banca Mondiale. L'ICSID fornisce servizi di conciliazione e arbitrato per le controversie sugli investimenti tra Stati contraenti e cittadini di altri Stati contraenti ai sensi della Convenzione ICSID. Le disposizioni della Convenzione ICSID sono integrate da diversi regolamenti. La Svizzera è membro dell'ICSID e parte della Convenzione ICSID.

UNCITRAL

La Svizzera partecipa anche ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). Il Gruppo di lavoro III dell'UNCITRAL esamina varie opzioni per una riforma della risoluzione delle controversie investitore-Stato. Sono in discussione, tra l'altro, i metodi di nomina degli arbitri e dei giudici, la prevenzione delle controversie e la possibilità di creare un tribunale permanente e/o un meccanismo di appello.

Norme sugli investimenti plurilaterali e settoriali

In virtù del Trattato sulla Carta dell’energia, per la Svizzera nel settore energetico vigono norme plurilaterali e settoriali sugli investimenti. Questo trattato offre una protezione degli investimenti contro i rischi di natura non commerciale e comprende un meccanismo di composizione delle controversie tra investitore e Stato. Originariamente nel settore dell’energia era previsto un ulteriore trattato di liberalizzazione degli investimenti che non è stato realizzato. Il Trattato sulla Carta dell’energia è in assoluto il primo accordo multilaterale in materia di investimenti comprendente meccanismi di composizione delle controversie. Oltre alla Svizzera, hanno sottoscritto l’accordo alcuni Stati dell’UE, i Paesi terzi balcanici, i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti CSI (ad eccezione della Russia) nonché il Giappone.

Accordi di protezione degli investimenti API

In assenza di un disciplinamento globale degli investimenti, la Svizzera negozia le norme internazionali in materia di investimenti a livello bilaterale, in particolare sotto forma di accordi bilaterali di protezione degli investimenti. A livello mondiale sono stati sottoscritti più di 3000 di questi accordi: ne deriva un’elevata complessità giuridica che spiega l’utilità di una soluzione multilaterale. Ulteriori informazioni sugli API degli altri Stati sono reperibili sul sito dell’UNCTAD. All’interno dell’AELS la Svizzera negozia anche accordi di libero scambio che, in parte, contemplano norme relative agli investimenti.

Verifica degli investimenti

Negli ultimi decenni gli investimenti transfrontalieri hanno acquisito un’importanza crescente a livello mondiale. Tali investimenti costituiscono un fattore centrale per lo sviluppo economico e per l’integrazione internazionale delle imprese. Allo stesso tempo, in determinate circostanze essi possono sollevare questioni legate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, in particolare quando riguardano attività rilevanti per la sicurezza o quando un’impresa fornisce una prestazione indispensabile per l’intera economia nazionale che non può essere sostituita entro un termine utile.

In questo contesto, nel 2020 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale, mediante l’adozione della mozione 18.3021 Rieder «Proteggere l’economia svizzera con controlli sugli investimenti», di elaborare le basi legali per la verifica di determinati investimenti esteri. Il 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla Legge sulla verifica degli investimenti esteri (LVI).

Il Parlamento ha adottato la Legge sulla verifica degli investimenti esteri il 19 dicembre 2025. La presente legge ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri quando tali acquisizioni compromettano o minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. A tal fine, determinate acquisizioni sono soggette ad autorizzazione. Sono interessate le imprese svizzere attive in settori particolarmente critici quando vengono acquisite da investitori esteri controllati da uno Stato.

L’entrata in vigore della Legge sulla verifica degli investimenti è attualmente prevista per l’anno 2027.

Procedura di consultazione Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri: II progetto e la documentazione afferente alla consultazione sono disponibili.

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