Passare al contenuto principale

Istituti ospedalieri e cliniche

Gli istituti ospedalieri e le cliniche devono funzionare in modo continuo e devono essere in grado di garantire la sicurezza e la salute dei pazienti sia di notte che di giorno, domeniche comprese. La LL tiene conto di questo fatto e ha emanato disposizioni speciali applicabili anche agli istituti ospedalieri e alle cliniche nell’OLL 2 (art. 15).

Istituti ospedalieri e cliniche

Definizioni

Campo di applicazione

Particolarità

Tempi di lavoro e di riposo negli istituti ospedalieri o nelle cliniche

Servizio di picchetto

Protezione speciale dei lavoratori – Maternità

Ulteriori informazioni

Temi correlati

Contatto

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna