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Legge sul lavoro e ordinanze

La legge sul lavoro si prefigge di proteggere i lavoratori dai pregiudizi alla salute derivanti dall’esercizio di un'attività lavorativa. Contiene prescrizioni sulla protezione della salute in generale e sulla durata del lavoro e del riposo.

Legge sul lavoro e ordinanze

Campo d'applicazione della legge sul lavoro

La legge sul lavoro è costituita da due parti principali:

  • tutela della salute (art. 6, 35 e 36a della legge e OLL 3)
  • durata del lavoro e del riposo (art. 9 ss. Della legge e OLL 1)

In via di principio, la legge è applicabile a tutte le aziende private e pubbliche e alle persone che vi lavorano. Ci sono tuttavia alcune eccezioni.

In caso di dubbio sull'applicabilità della legge alle aziende non industriali o certe categorie di lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, la decisione spetta all'autorità cantonale.

Al fine di dotare gli ispettorati cantonali del lavoro di uno strumento adeguato che faciliti la determinazione del campo d’applicazione della legge sul lavoro, la SECO ha commissionato un documento intitolato «Perizia giuridica sul campo d'applicazione della legge sul lavoro».

Legge sul lavoro

La legge sul lavoro (LL) costituisce la base della protezione dei lavoratori. Il suo contenuto si distingue in due parti principali: la durata del lavoro e del riposo e la protezione della salute.
RS 822.11 - Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

La legge è completata da cinque ordinanze

Ulteriori informazioni

Contatto

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna