La legge sul lavoro si prefigge di proteggere i lavoratori dai pregiudizi alla salute derivanti dall’esercizio di un'attività lavorativa. Contiene prescrizioni sulla protezione della salute in generale e sulla durata del lavoro e del riposo.
Campo d'applicazione della legge sul lavoro
La legge sul lavoro è costituita da due parti principali:
tutela della salute (art. 6, 35 e 36a della legge e OLL 3)
durata del lavoro e del riposo (art. 9 ss. Della legge e OLL 1)
In via di principio, la legge è applicabile a tutte le aziende private e pubbliche e alle persone che vi lavorano. Ci sono tuttavia alcune eccezioni.
le aziende familiari
le aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (attraverso l'OLDL si applicano le disposizioni in materia di protezione della salute)
le aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
gli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese e i membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose
il personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali
gli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo
i viaggiatori di commercio ai sensi della legislazione federale
i lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno
le amministrazioni federali, cantonali e comunali, gli istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica e gli enti di diritto pubblico che hanno concluso con la maggior parte del loro personale dei rapporti di lavoro di diritto pubblico ad eccezione di certe imprese federali, cantonali e comunali alle quali la legge è applicabile nella sua integralità
i lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore
i lavoratori che esercitano un'attività scientifica
i lavoratori che esercitano un'attività artistica indenpendente
i docenti delle scuole private così come i docenti, assistenti, educatori e sorveglianti occupati in istituti
le aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, i centri locali di raccolta del latte e le aziende connesse che lo lavorano
le aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante (singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, alle aziende che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi)
le aziende di pesca
le economie domestiche private
In caso di dubbio sull'applicabilità della legge alle aziende non industriali o certe categorie di lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, la decisione spetta all'autorità cantonale.
Al fine di dotare gli ispettorati cantonali del lavoro di uno strumento adeguato che faciliti la determinazione del campo d’applicazione della legge sul lavoro, la SECO ha commissionato un documento intitolato «Perizia giuridica sul campo d'applicazione della legge sul lavoro».