Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE
Nell'ambito del suo sistema di scambio di quote di emissione (ETS-UE), l'UE riduce progressivamente, a partire dal 2026, l'assegnazione gratuita di quote di emissione agli impianti ad alta intensità di emissioni, quali le acciaierie, le fonderie di alluminio e i cementifici. Parallelamente, ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism ; CBAM dell'UE).
Il CBAM dell'UE è entrato in vigore il 1° gennaio 2026
La fase definitiva del CBAM dell'UE è entrata in vigore il 1° gennaio 2026. Vengono prelevate tasse sul contenuto di CO₂ delle importazioni nell'UE di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. L'obiettivo di tale misura è prevenire il rischio di trasferimento delle emissioni in paesi terzi. Di conseguenza, gli importatori nell'UE sono tenuti a dichiarare le emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali prodotti e ad acquistare i corrispondenti certificati CBAM a copertura di tali emissioni.
Impatto sulle esportazioni svizzere verso l'UE
Le esportazioni svizzere verso l'UE sono soggette al CBAM dell'UE solo a determinate condizioni, in particolare in funzione del numero tariffario della merce e della sua origine. Per ulteriori informazioni su questi requisiti e per consigli pratici, consultare la sezione «Ulteriori informazioni».
Le merci originarie della Svizzera sono esentate dal CBAM dell'UE in ragione del collegamento tra i sistemi di scambio di quote di emissione svizzero e dell'UE. Anche le merci originarie degli altri Stati dell'AELS (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e dell'UE non vi sono soggette. La determinazione dell'origine riveste pertanto un'importanza particolare. Nell'ambito del CBAM dell'UE, l'origine delle merci è determinata sulla base delle regole di origine non preferenziali dell'UE. Le imprese svizzere devono quindi assicurarsi che le loro merci CBAM possano essere considerate originarie ai sensi di tali regole, in particolare quando nella produzione vengono utilizzate materie prime o prodotti intermedi provenienti da paesi terzi.
Gli operatori economici svizzeri che commerciano con l'UE hanno maggiore familiarità con le regole di origine preferenziali applicabili nell'ambito dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE. Al fine di agevolare la verifica della conformità delle loro merci alle regole di origine non preferenziali dell'UE, la SECO e l'UDSC hanno pubblicato una guida comparativa.
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Politica tariffaria
Con la sua politica tariffaria doganale, la Svizzera mira a trovare un equilibrio tra protezione economica e apertura. Questa politica è conforme agli accordi internazionali.

Origine non preferenziale e Origine preferenziale
Il diritto doganale distingue tra origine non preferenziale e origine preferenziale. La prima si riferisce al commercio senza preferenze tariffarie, la seconda al commercio con preferenze tariffarie.
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