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Misure di protezione

Per limitare l’esposizione dei lavoratori a sostanze dannose vanno dapprima adottate misure tecniche e organizzative. Se queste non sono sufficienti, i lavoratori devono utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI). L’efficacia di tutte le misure è calcolata in base al quoziente di rischio (rapporto tra stima dell’esposizione e standard di valutazione). La pianificazione e l’attuazione delle misure compete sempre ai datori di lavoro.

Un operaio controlla un documento davanti al cantiere navale.

Requisiti

Le misure devono essere attuate sulla base della valutazione dei rischi in modo tale che i rischi possano essere tenuti sotto controllo. Una buona pianificazione dell’attuazione prevede responsabilità e scadenze chiare ed è documentata in modo trasparente. Le misure devono corrispondere allo stato della tecnica.

L’esposizione a prodotti chimici pericolosi per la salute deve essere mantenuta il più bassa possibile in ogni caso, indipendentemente dai valori limite (principio di minimizzazione).

Gerarchia delle misure di protezione

Le misure di protezione seguono il principio STOP: sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure personali (DPI). Le misure tecniche e organizzative hanno la precedenza sui DPI.

La sostituzione (S) è già stata spiegata nell'ambito ddella valutazione dei pericoli. La seguente descrizione si concentra quindi sugli aspetti TOP.

Misure tecniche (T)

Le misure tecniche prevengono o riducono l’esposizione grazie a interventi strutturali o all’impiego di apparecchiature. Si tratta in particolare di sistemi chiusi, dispositivi di aspirazione, impianti di ventilazione o cabine di sicurezza che captano gli inquinanti direttamente alla fonte. Le misure tecniche hanno la priorità in quanto combattono i pericoli alla fonte e non dipendono dal comportamento dei lavoratori. Devono corrispondere allo stato della tecnica ed essere sottoposte a regolare manutenzione.

Misure organizzative (O)

Le misure organizzative regolano i processi di lavoro in modo da ridurre al minimo l’esposizione in termini di tempo e di personale. Tra queste figurano la limitazione del numero di persone esposte, la rotazione dei posti di lavoro, procedure di lavoro sicure, corsi di formazione e istruzioni operative. Rientrano in questo ambito anche misure igieniche quali spogliatoi e locali di riposo separati. L’esistenza di competenze chiare e di istruzioni sistematiche garantisce che vengano attuate pratiche di lavoro sicure nelle attività quotidiane dell’azienda.

Misure personali (P), ossia dispositivi di protezione individuali

I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono utilizzati solo quando le misure tecniche e organizzative non sono sufficienti a ridurre adeguatamente l’esposizione. I DPI comprendono, ad esempio, dispositivi di protezione respiratoria, guanti protettivi, occhiali di protezione, protezione del volto e indumenti protettivi. Il datore di lavoro deve fornire gratuitamente i DPI, garantirne la corretta manutenzione e formare i dipendenti sul loro corretto utilizzo. La sezione 8 della scheda di dati di sicurezza contiene informazioni sui DPI necessari, comprese norme specifiche (ad es. EN 374-1 per i guanti di protezione, EN 166 per la protezione degli occhi). I DPI devono essere controllati regolarmente per verificarne il buon funzionamento e sostituiti se danneggiati.

Informazioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro devono valutare l'efficacia delle misure di protezione per ogni attività che comporti l’uso di prodotti chimici pericolosi:

  • Valutazione per attività
    Per ogni attività che comporti l’uso di un prodotto chimico occorre verificare il quoziente di rischio (RCR). Esso risulta dal rapporto tra il valore di valutazione dell’esposizione e il valore limite e non deve superare il valore 1.
  • Determinazione delle misure
    Se l'RCR è superiore a 1, occorre adottare misure secondo il principio STOP fino a quando l’RCR non scende al di sotto di 1. Le misure adottate devono essere documentate e la loro efficacia deve essere verificata regolarmente.
    Le istruzioni operative «Protezione della salute nell’uso di prodotti chimici in azienda» contengono indicazioni dettagliate al riguardo.

Informazioni per i fabbricanti (e le aziende importatrici)

I fabbricanti conoscono al meglio i propri prodotti e hanno la responsabilità di descrivere nella scheda di dati di sicurezza (SDS) misure di protezione attuabili che vadano oltre i requisiti minimi.

Le misure devono essere descritte nella SDS (sezione 7.1) secondo il principio:

  • misure tecniche: ad es. aspirazione, incapsulamento, ventilazione,
  • misure organizzative: ad es. limitare i tempi di esposizione, ridurre l’accesso,
  • misure personali (ossia DPI): come ultima istanza, con indicazioni concrete su materiali e norme (ad es. materiale e spessore dei guanti).

La sezione 8 della SDS deve elencare gli standard di valutazione determinanti – ad es. DNEL specifici del produttore e/o valori MAC/BAT nazionali – e rappresenta quindi per l’azienda utilizzatrice una base importante per la valutazione dei rischi. Anche le indicazione relative ai DPI devono essere riportate nella sezione 8, con riferimento alle norme specifiche relative al livello di protezione necessario (ad es. EN 374-1 per i guanti di protezione, EN 166 per la protezione degli occhi); tali indicazioni sono un aiuto per l’attuazione concreta delle misure in azienda.

Contatto

Segreteria di Stato dell'economia SECO
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