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Misure di protezione commerciale

Molti partner commerciali della Svizzera applicano misure di protezione commerciale quali misure di salvaguardia, misure antidumping o misure antisovvenzioni. La Svizzera non ne applica.

In quanto economia orientata alle esportazioni, la Svizzera e le sue imprese attive a livello internazionale hanno un interesse vitale a evitare misure protezionistiche e a risolvere le controversie sulla base degli accordi commerciali internazionali. Si impegna quindi a instaurare e mantenere relazioni commerciali stabili con i propri partner.

Misure di salvaguardia relative alle importazioni di acciaio nell’UE e nel Regno Unito

Nel 2018, in risposta ai dazi doganali statunitensi sull’acciaio e sull’alluminio, l’Unione europea (UE) ha introdotto, conformemente al diritto dell’OMC, misure di salvaguardia su determinate importazioni di acciaio. Anche il Regno Unito, dopo la sua uscita dall’UE, a partire dal 1° gennaio 2021, ha introdotto misure di salvaguardia su alcune importazioni di acciaio. Poiché tali misure di salvaguardia, basate sulle norme dell’OMC, sono scadute il 30 giugno 2026, sia l’UE che il Regno Unito hanno adottato nuove misure relative all’acciaio a partire dal 1° luglio 2026. Anche la Svizzera è interessata da queste misure.

UE: nuove misure relative all’acciaio a partire dal 1° luglio 2026

L’UE ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2026, nuove misure relative all’acciaio, di durata illimitata (il regolamento (UE) n. 2026/1384), che hanno sostituito le misure di difesa nel settore dell’acciaio giunte a scadenza alla fine di giugno 2026. Tali misure si applicano a tutti i paesi terzi, compresa la Svizzera, ad eccezione degli Stati membri del SEE/AELS, ovvero Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Il volume totale dei contingenti in esenzione dai dazi ammonta a 18,3 milioni di tonnellate e le importazioni dell’UE al di fuori dei contingenti sono soggette a un dazio doganale del 50 %. Il 30 giugno 2026 l’UE ha pubblicato un regolamento di esecuzione che stabilisce la ripartizione dei contingenti in esenzione dai dazi tra i suoi partner commerciali (regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1457).

Lo stato di utilizzo dei contingenti è pubblicato dalla Commissione europea e aggiornato costantemente (Consultazione sui contingenti tariffari).

La Commissione europea può valutare periodicamente le misure relative all’acciaio nell’ambito di un meccanismo di riesame e procedere ad adeguamenti, se necessario.

Ulteriori informazioni sul funzionamento delle nuove misure dell’UE relative all’acciaio sono disponibili nella scheda informativa riportata di seguito.

Regno Unito: nuove misure relative all’acciaio a partire dal 1° luglio 2026

Anche il Regno Unito ha introdotto, il 1° luglio 2026, nuove misure relative all’acciaio, senza limiti di durata, che hanno sostituito le misure di difesa nel settore siderurgico giunte a scadenza alla fine di giugno 2026 (la pubblicazione del governo britannico).

Tali misure si applicano a tutti i paesi, compresa la Svizzera, ad eccezione dell’Ucraina. I contingenti esenti da dazi sono ridotti del 51 % rispetto alle misure di protezione sull’acciaio esistenti. Le importazioni che superano tali contingenti sono soggette a un dazio supplementare del 50 %. La Svizzera beneficia di un contingente specifico nella categoria di prodotti 26.

Posizione delle autorità federali

La Svizzera continua a sollecitare l’UE e il Regno Unito affinché le misure adottate non limitino, o limitino il meno possibile, le esportazioni svizzere di acciaio e affinché gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali di libero scambio e dal diritto dell’OMC siano pienamente rispettati.

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