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MRA Svizzera - UE

L'accordo sul riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità (ARM) concluso tra la Svizzera e l'UE facilita, dal 2002, gli scambi commerciali di numerosi prodotti industriali eliminando gli ostacoli tecnici al commercio. Elimina le doppie valutazioni di conformità e riduce gli oneri amministrativi per le imprese, offrendo ai produttori svizzeri condizioni di accesso al mercato dell'UE paragonabili a quelle dei loro concorrenti nell'UE. Il MRA copre 20 settori di prodotti e rappresenta circa i tre quarti delle esportazioni industriali svizzere verso l'UE.

L’MRA tra la Svizzera e l’UE

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (qui di seguito «MRA CH-UE») è entrato in vigore il 1° giugno 2001, come parte costitutiva dei sette Accordi bilaterali I. L’MRA CH-UE elimina gli ostacoli tecnici al commercio nella commercializzazione di numerosi prodotti industriali tra Svizzera e UE e copre le principali categorie di prodotti (p. es. macchine, dispositivi medici, apparecchi elettrici, prodotti da costruzione, ascensori, biocidi). In termini di valore, l'Accordo copre circa due terzi del commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE.

L'MRA fa parte del pacchetto negoziato tra la Svizzera e l’UE per incorporare elementi istituzionali negli accordi bilaterali.

Importanza dell'Accordo: accesso facilitato al mercato interno dell'UE

L’Accordo garantisce che nei settori compresi nel suo campo d’applicazione i fabbricanti e gli organi di valutazione della conformità svizzeri possano beneficiare per cuanto possibile delle medesime condizioni di accesso al mercato europeo vigenti per i loro concorrenti dell’UE e/o del SEE. L’MRA CH-UE permette di ridurre i tempi e i costi di distribuzione dei prodotti sul mercato estero interessato.

L’Accordo contribuisce all’eliminazione di importanti ostacoli tecnici al commercio uniformando le prescrizioni sui prodotti e riconoscendo le valutazioni di conformità estere. Da una parte permette di confermare l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche della Svizzera e dell'UE. Dall'altra consente di evitare i doppioni: per l’accesso al mercato è necessaria soltanto una valutazione della conformità, effettuata da un organismo riconosciuto nel quadro dell'accordo e basata sulle prescrizioni sui prodotti della Svizzera o dell’UE.

Come funziona il riconoscimento reciproco?

L’equivalenza delle normative svizzera ed europea viene riconosciuta per la maggior parte dei settori di prodotti. Le valutazioni della conformità per il mercato interno UE possono essere svolte da un organismo svizzero riconosciuto dall’accordo e secondo le prescrizioni tecniche svizzere. Ciò vale per tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro origine. Nei settori in cui le normative della svizzera e UE non sono considerate equivalenti (caldaie e imballaggi preconfezionati), i prodotti destinati all’esportazione nell’UE devono essere fabbricati conformemente alle prescrizioni tecniche dell'UE. La valutazione della conformità richiesta può però essere rilasciata da un organismo svizzero riconosciuto nel quadro dell’accordo.

Contenuto dell’accordo

L’accordo è formato da una parte generale e due allegati. La parte generale contiene disposizioni orizzontali applicabili a tutti i settori dei prodotti disciplinati dall’accordo. L’Allegato 1 comprende i capitoli settoriali, mentre l’Allegato 2 definisce i principi generali applicabili per la designazione degli organismi riconosciuti dall’accordo.

L’articolo 10 dell’accordo istituisce un Comitato composto da rappresentanti di entrambe le Parti, incaricato della gestione dell’Accordo. Questo Comitato misto può modificare gli allegati su proposta di una o dell’altra Parte.

Allegato 1 dell’Accordo (disposizioni concernenti i prodotti [capitoli])

I capitoli settoriali dell’allegato 1 sono articolati in cinque sezioni. Elencano le prescrizioni legislaribe e amministrative della Svizzera e dell’UE che disciplinano le diverse categorie di prodotti e definiscono il campo d’applicazione dell’Accordo. Inoltre contengono disposizioni settoriali specifiche, inerenti ad esempio allo scambio di informazioni, alla cooperazione in ambito di sorveglianza del mercato, ecc.

Cap. 1 Macchine

Cap. 2 Dispositivi di protezione individuale

Cap. 3 Giocattoli

Cap. 4 Dispositivi medici

Cap. 5 Apparecchi a gas e caldaie

Cap. 6 Apparecchi a pressione

Cap. 7 Apparecchiature radio e apparecchiature terminale di telecomunicazione

Cap. 8 Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Cap. 9 Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica

Cap. 10 Macchine e materiali per cantieri

Cap. 11 Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati

Cap. 12 Veicoli a motore

Cap. 13 Trattori agricoli o forestali

Cap. 14 Buona prassi di laboratorio - BPL

Cap. 15 Inspezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali

Cap. 16 Prodotti da costruzione

Cap. 17 Ascensori

Cap. 18 Biocidi

Cap. 19 Impianti a fune

Cap. 20 Esplosivi per uso civile

Organismi di riconoscimento della conformità riconosciuti

L’autorità svizzera competente designa gli organismi che soddisfano i requisiti tecnici per lo svolgimento di una valutazione della conformità. L'accreditamento può costituire un prerequisito per la designazione (e il riconoscimento).

Lista degli organismi di valutazione della conformità

La lista degli organismi di valutazione della conformità notificati dalla Svizzera e riconosciuti dall’UE puo essere consultata nel documento qui sotto. Una lista con tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti dall’UE (inclusi quelli svizzeri) è reperibile nella banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations). Per ulteriori informazioni (inclusa la lista degli organismi di valutazione della conformità secondo il cosiddetto «vecchio approccio») si può consultare il sito della Commissione UE relativo all’MRA CH-UE.

Marchio CE

In breve
Apponendo il marchio CE sul proprio prodotto, un fabbricante dell’UE attesta che esso è conforme ai requisiti vigenti stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione pertinente e che tale conformità è stata verificata mediante l’adeguata procedura di valutazione. Il marchio CE garantisce che il prodotto possa essere commercializzato senza restrizioni all'interno dell'UE (e del SEE) e offre ai consumatori di questa area una protezione uniforme in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Il marchio CE è necessario in Svizzera?
Il marchio CE non è richiesto in Svizzera. Tuttavia, se la legislazione settoriale svizzera prevede un marchio di conformità, il marchio CE può essere utilizzato al posto del marchio svizzero.

Chi è responsabile dell’apposizione del marchio CE?
L’apposizione del marchio CE spetta al fabbricante o al suo mandatario.

Quali sono i prodotti che devono recare il marchio CE?
Le condizioni che regolano l’apposizione del marchio CE su un prodotto sono stabilite dalle direttive di armonizzazione dell’UE.

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Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione economia esterna
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