Origine non preferenziale e Origine preferenziale
Il diritto doganale distingue tra origine non preferenziale e origine preferenziale. L'origine non preferenziale si riferisce al commercio sulla base del principio della nazione più favorita, ovvero senza preferenze tariffarie. L'origine preferenziale si applica alle preferenze tariffarie nell'ambito degli accordi di libero scambio (ALS) o per i paesi in via di sviluppo (sistema di preferenze generalizzate).
Origine non preferenziale
Le regole d’origine non preferenziali si applicano quando non sussistono preferenze commerciali, cioè quando gli scambi avvengono in base alla clausola della nazione più favorita. Servono a determinare il Paese d’origine delle merci quando si tratta di applicare misure di politica commerciale come dazi antidumping, embarghi o misure di protezione. Spesso le regole d’origine non preferenziali si applicano anche nell’ambito della compilazione di statistiche commerciali, degli appalti pubblici e dei marchi d’origine.
In Svizzera, l’origine non preferenziale delle merci è determinata al momento dell’esportazione sulla base dei criteri stabiliti nell’ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) (RS 946.31) e nell’ordinanza del DEFR sulla certificazione dell’origine non preferenziale delle merci (RS 946.311). Su richiesta di un esportatore o di un fornitore nazionale, l’ufficio di certificazione della camera di commercio e dell’industria cantonale competente rilascia una prova dell’origine non preferenziale (prova documentale dell’origine). La prova documentale dell’origine attesta l’origine non preferenziale delle merci. Se l’autorità competente del Paese importatore lo richiede, deve essere presentata una prova documentale dell’origine.
In molti Paesi, in particolare quelli che applicano misure di politica commerciale come gli Stati Uniti o l'Unione europea, è il Paese importatore a stabilire l'origine non preferenziale in base alle proprie regole d’origine. Le prove documentali dell’origine non preferenziale prodotte dal Paese esportatore non sono determinanti per decidere se tali misure si applicano alle importazioni. Attualmente la Svizzera non prevede alcuna misura di difesa commerciale.
Le regole d’origine non preferenziale non vanno confuse con quelle d’origine preferenziale. Queste ultime determinano se le merci scambiate sono considerate originarie ai sensi dei sistemi o degli accordi preferenziali e se possono quindi beneficiare delle agevolazioni doganali del Sistema di preferenze generalizzate (SPG) a favore dei Paesi in via di sviluppo o degli accordi di libero scambio.
Le regole d’origine non preferenziale non devono inoltre essere confuse con quelle di «Swissness», volte a garantire una maggiore protezione per la designazione «Svizzera» e la croce svizzera. La relativa legislazione stabilisce le regole per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere a fini pubblicitari e contribuisce a prevenire l'uso improprio del «marchio Svizzera» nonché a preservarne il valore nel tempo.
- RS 946.31
Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) - RS 946.311
Ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR)
- RS 946.31
Il 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le direttive amministrative rivedute concernenti l’ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci, che mirano a garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni nel settore dell'origine non preferenziale.
Le direttive in questione sono state redatte dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) d’intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e con il coinvolgimento della Camera di commercio e dell'industria della Svizzera (CCIS) e delle associazioni di categoria interessate. Le nuove disposizioni includono alcune semplificazioni amministrative e sono caratterizzate da una maggiore trasparenza per gli utenti svizzeri che si affidano al sistema di origine non preferenziale.
Per maggiori informazioni e per la revisione delle direttive amministrative consultare il sito web dell'UDSC.
- RS 946.31
Ordinanza sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) - RS 946.311
Ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR) - RS 0.631.21
Protocollo del 26 giugno 1999 di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (con allegati) - RS 0.632.20
Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (con allegati)
- RS 946.31
Origine preferenziale
Nell’ambito degli accordi di libero scambio (ALS) vengono concesse preferenze tariffali bilaterali per i beni prodotti interamente o sufficientemente lavorati sul territorio dello Stato contraente e che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo. Nel «Sistema di preferenze generalizzate» svizzero valgono preferenze tariffali autonome per prodotti provenienti da Paesi riconosciuti dalla Svizzera come Paesi in via di sviluppo.
Per poter beneficiare delle preferenze tariffali i prodotti devono soddisfare le regole d’origine riportate nei protocolli sulle regole d’origine o nell’ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (RS 946.39).
- UDSC Paesi in sviluppo SPG/GSP
- UDSC R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci
Nella direttiva 30 (R-30) troverete le prescrizioni e le informazioni inerenti gli accordi di libero scambio.
- RS 946.39
Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d’origine, OROPS)
All’atto del cumulo, il valore aggiunto (produzione di materiali o lavorazione in fasi di produzione) prodotto in diversi Paesi partner di libero scambio, viene sommato per soddisfare i criteri per l’ottenimento dello status di prodotto originario. Esistono diverse tipologie di cumulo dell’origine: (i) cumulo bilaterale fra due partner di un accordo di libero scambio; (ii) cumulo diagonale fra tre o più partner di un accordo di libero scambio con le stesse regole d’origine; (iii) cumulo incrociato fra tre o più partner di un accordo di libero scambio con regole d’origine diverse; e (iv) cumulo totale, ossia il raggruppamento di diverse fasi di fabbricazione avvenute in punti diversi all’interno di una zona di libero scambio.
Su incarico della SECO, nel 2022 è stato condotto uno studio esterno per analizzare il potenziale economico di ulteriori possibilità di cumulo negli ALS della Svizzera. Lo studio esamina l'impatto di una forma di cumulo incrociato chiamata «regionalizzazione delle norme di origine», in cui tre o più partner comuni di libero scambio formano una zona di cumulo dell'origine. I risultati mostrano che tale regionalizzazione delle norme di origine avrebbe un impatto economico positivo sulla Svizzera. Contribuirebbe a un maggiore ricorso agli ALS, consentendo così alle imprese di realizzare ulteriori risparmi tariffari.
Documento d’accompagnamento allo studio esterno sugli effetti della regionalizzazione dellenorme di origine negli accordi di libero scambio
Promuovere l’utilizzo degli accordi di libero scambio con il cumulo dell’origine: il potenziale economico di una «regionalizzazione delle norme di origine»
PDF200.45 kB25 gennaio 2023
Studio sugli effetti della regionalizzazione delle norme di origine negli accordi di libero scambio (disponibile solo in tedesco)
Effetti della regionalizzazione delle norme di origine negli accordi di libero scambio. Analisi mediante un modello di equilibrio multinazionale.
PDF1.60 MB7 dicembre 2022
La «Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle regole d’origine preferenziali paneuromediterranee» («Convenzione PEM») è entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2012. La Convenzione mira a uniformare le regole d’origine dei diversi Paesi partner della PEM per facilitare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all’interno di questa zona. La Convenzione crea una zona di cumulo diagonale.
- RS 0.946.31
Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
- RS 0.946.31
Adottando la Convenzione PEM, nel 2011, i Paesi partner si sono impegnati a rivedere le relative norme, che risalgono agli anni ‘70 e non riflettevano più le catene di produzione odierne. Il 7 dicembre 2023, le parti contraenti hanno adottato la revisione della Convenzione PEM. La revisione semplifica il quadro giuridico e la certificazione d’origine, consente una maggiore flessibilità nelle catene di approvvigionamento e garantisce quindi un migliore allineamento tra le regole d’origine e le catene di produzione nella zona PEM.
La Convenzione PEM riveduta (RS 0.946.31) è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Si applica automaticamente in tutti gli ALS che contengono un cosiddetto «riferimento dinamico» alla Convenzione PEM. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link : Norme di origine della Convenzione PEM rivedute (UDSC).
- RS 946.39
Ordinanza del 30 marzo 2011 concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d’origine, OROPS) - RS 0.946.31
Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
- RS 946.39
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9 marzo 2026
Partner di libero scambio della Svizzera
Elenco di tutti i partner di libero scambio della Svizzera con le basi giuridiche per ciascun Paese.

Contenuto degli accordi di libero scambio
Lo scopo di un ALS è sostanzialmente quello di facilitare gli scambi tra due o più Paesi riducendo o eliminando gli ostacoli e promuovendo così il commercio internazionale. Gli ALS della Svizzera coprono numerosi campi tematici.

Agevolazioni degli scambi
Le agevolazioni commerciali mirano a semplificare le formalità doganali al fine di ridurre i costi. La Svizzera aspira a creare condizioni quadro efficaci e procedure commerciali semplici.

Utilizzo degli Accordi di libero scambio
EFTA Free Trade Dashboard riassume le informazioni più importanti sull’utilizzo dei singoli accordi di libero scambio (ALS) della Svizzera.
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