In Svizzera, l'esercizio dell'attività di commercio ambulante è soggetto all'obbligo di autorizzazione. L'autorizzazione, valida su tutto il territorio svizzero, viene rilasciata dai Cantoni.
Di che cosa si tratta?
In Svizzera, la professione di commerciante ambulante soggiace di norma ad autorizzazione. Tale autorizzazione viene rilasciata dalle competenti autorità cantonali ed è valida su tutto il territorio svizzero.
Per commercio ambulante, si intendono tutte le attività commerciali che prevedono l’offerta ai consumatori di beni e servizi in maniera itinerante.
Il termine di commercio itinerante comprende ad esempio:
Viaggiatori al minuto
Commercianti di mercato
Esercenti di punti vendita ambulanti
Baracconisti
Impresari circensi
Venditori ambulanti di passaggio
Venditori porta a porta
Artigiani ambulanti
Eccezioni all'obbligo d'autorizzazione
Vendita nei mercati, alle fiere e alle esposizioni, artisti e musicisti di strada, ecc.
Categorie di autorizzazioni
Tessera di legittimazione per commercianti ambulanti
Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi
Abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria
Basi legali e norme tecniche
RS 943.1 - Legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001
SR 943.11 - Ordinanza sul commercio ambulante del 4 settembre 2002
Decisione di designare la norma EN 13814 come regola tecnica riconosciuta per gli impianti di baracconisti FF 2005 6249
Decisione di designare la norma EN-13782 come regola tecnica riconosciuta per i tendoni FF 2006 5427
Modifiche legislative
RU 2021 249 Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)
21.04.2021 - Coronavirus: il Consiglio federale modifica l’ordinanza sul commercio ambulante - Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha esteso a tempo indeterminato la modifica temporanea dell’ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb). Questo fatto va a vantaggio del commercio ambulante: anche in futuro gli impianti di baracconisti e i tendoni da circo potranno essere controllati e ottenere i relativi attestati di sicurezza in tempo utile sulla base dell'OCAmb.
RU 2020 1509 Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)
08.05.2020 - Coronavirus: modifica temporanea dell’ordinanza sul commercio ambulante - L’8 maggio 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare temporaneamente l’ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb) al fine di attenuare le conseguenze per il commercio ambulante delle misure adottate conformemente alla legislazione sulle epidemie. La modifica prevede che la durata di validità degli attestati di sicurezza sia prolungata di sei mesi e che gli organismi d’ispezione esteri siano riconosciuti automaticamente.
RU 2019 529 Ordnungsbussenverordnung (OBV) Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)
16.01.2019 - Multa disciplinare: dal 1°gennaio 2020 non sarà limitata al codice stradale - In futuro, oltre alle contravvenzioni semplici del codice stradale, verranno sanzionate con la procedura della multa disciplinare anche le infrazioni di lieve entità ad altre leggi. L’importo massimo della multa è di 300 franchi. Nella seduta del 16 gennaio 2019, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione in merito alla modifica dell’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD). Assieme alla nuova legge sulle multe disciplinari (LMD), il 1°gennaio 2020 entreranno in vigore anche l’OMD e i rispettivi elenchi delle multe.
RU 2018 853 Verordnung über das Gewerbe der Reisenden Ordinanza sul commercio ambulante
08.12.2017 - Modifica dell’ordinanza sul commercio ambulante - L’8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza sul commercio ambulante (OCamb), che entrerà in vigore il 1° luglio 2018. La revisione chiarisce le questioni rimaste in sospeso nella prassi e precisa le condizioni per il rilascio e la revoca dell’autorizzazione.
Nell’ambito della revisione parziale della legge sugli stranieri (LStr), nella sessione autunnale 2016 il Parlamento ha deciso di completare la legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1; di seguito legge). In base al nuovo articolo 4 capoverso 3bis della legge, l’autorizzazione a esercitare il commercio ambulante può essere rifiutata o ritirata se il richiedente ha perturbato l’ordine pubblico, in particolare occupando illecitamente fondi pubblici o privati. Accade spesso che soprattutto i commercianti ambulanti stranieri occupino un fondo senza il consenso del proprietario o che violino norme ambientali durante i lavori di costruzione o manutenzione. La nuova disposizione consentirà in futuro il ritiro o il rifiuto dell’autorizzazione, anche se non è stata emanata una condanna penale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge. Una precisazione della disposizione a livello di ordinanza non è necessaria. Inoltre, la nuova lettera e dell’articolo 4 capoverso 2 della legge prevede che in futuro la domanda di autorizzazione sia corredata eventualmente anche dell’autorizzazione scritta del proprietario del fondo su cui il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo di notte. Questa nuova normativa comporta la necessità di completare l’articolo 7 dell’ordinanza sul commercio ambulante. Vedi rapporto n. 2 - procedura di consultazione 2017/57
Tutto ciò che riguarda le autorizzazioni per gli baracconisti e gli impresari circensi, nonché per i commercianti ambulanti che offrono beni o servizi ai consumatori.