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Principi relativi al commercio ambulante

In Svizzera, l'esercizio dell'attività di commercio ambulante è soggetto all'obbligo di autorizzazione. L'autorizzazione, valida su tutto il territorio svizzero, viene rilasciata dai Cantoni.

Di che cosa si tratta?

In Svizzera, la professione di commerciante ambulante soggiace di norma ad autorizzazione. Tale autorizzazione viene rilasciata dalle competenti autorità cantonali ed è valida su tutto il territorio svizzero.

Per commercio ambulante, si intendono tutte le attività commerciali che prevedono l’offerta ai consumatori di beni e servizi in maniera itinerante.

Il termine di commercio itinerante comprende ad esempio:

  • Viaggiatori al minuto
  • Commercianti di mercato
  • Esercenti di punti vendita ambulanti
  • Baracconisti
  • Impresari circensi
  • Venditori ambulanti di passaggio
  • Venditori porta a porta
  • Artigiani ambulanti

Eccezioni all'obbligo d'autorizzazione

Vendita nei mercati, alle fiere e alle esposizioni, artisti e musicisti di strada, ecc.

Categorie di autorizzazioni

  • Tessera di legittimazione per commercianti ambulanti
  • Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi
  • Abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria

Basi legali e norme tecniche

  • RS 943.1 - Legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001
  • SR 943.11 - Ordinanza sul commercio ambulante del 4 settembre 2002
  • Decisione di designare la norma EN 13814 come regola tecnica riconosciuta per gli impianti di baracconisti FF 2005 6249
  • Decisione di designare la norma EN-13782 come regola tecnica riconosciuta per i tendoni FF 2006 5427

Modifiche legislative

Informazioni complementari

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carosello e ruota panoramica

Commercio ambulante

Tutto ciò che riguarda le autorizzazioni per gli baracconisti e gli impresari circensi, nonché per i commercianti ambulanti che offrono beni o servizi ai consumatori.