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Principi relativi all'indicazione dei prezzi

Questa pagina presenta le finalità, il campo d’applicazione e i principi dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi. Contiene inoltre informazioni in merito a modifiche del diritto e comunicati stampa che trattano lo stesso tema.

Oggetto dell'OIP e sanzioni

L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211), che si basa sugli articoli 16 – 20 e 24 – 27 della legge contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), promuove la trasparenza, la comparabilità e l’indicazione non fuorviante dei prezzi.

L’OIP regolamenta le modalità di indicazione dei prezzi nei tre seguenti ambiti: offerta di merci ai consumatori, offerta di prestazioni di servizi e impiego di prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre nella pubblicità.

L’OPI, tuttavia, si applica all’offerta di merci o servizi e alla pubblicità solo se sono rivolte ai consumatori (business to consumer). Se invece si tratta di un’offerta o di una pubblicità rivolta ad altri operatori (business to business), l’OIP non trova applicazione. Per consumatori si intendono le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2 OIP).

Sanzioni: La LCSl prevede «una multa fino a 20 000 franchi» (art. 24) per chi infrange le sue disposizioni.

Basi legali

Revisioni concernenti la OIP

Ulteriori informazioni

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Indicazione dei prezzi

L'ordinanza sull’indicazione dei prezzi si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l’acquirente sia indotto in errore.

Contatto

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Diritto
Indicazione dei prezzi
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna