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Prodotti chimici e lavoro – Informazioni generali

I prodotti, di qualsiasi tipo essi siano, non devono mettere in pericolo le persone. Per garantire ciò nel miglior modo possibile, esistono diversi obblighi e divieti che regolano, tra l’altro, lo sviluppo, la produzione, la vendita, l’uso e lo smaltimento dei prodotti. A seconda del tipo di prodotto o della sorveglianza del mercato e della «fase di vita» del prodotto, occorre rispettare diverse disposizioni. D'altra parte, tali norme non devono limitare inutilmente la libertà economica né ostacolare la libera circolazione delle merci con i principali partner commerciali della Svizzera.

Collage di immagini sul tema delle sostanze chimiche e del lavoro.

I prodotti chimici sono indispensabili nella vita lavorativa di tutti i giorni e generano un notevole valore aggiunto economico, in quanto rendono possibili numerosi processi. In Svizzera circa mezzo milione di aziende utilizza prodotti chimici e molti settori dipendono da tali prodotti. Allo stesso tempo, il loro impiego comporta notevoli rischi per la salute: ogni anno in Svizzera oltre 1 000 persone muoiono prematuramente a causa dell’esposizione a prodotti chimici sul posto di lavoro, e un numero ancora maggiore soffre di conseguenze a lungo termine sulla salute (Global burden of disease, GBD).

Nella pratica, l’utilizzazione corretta dei prodotti chimici è spesso più complessa di quanto suggeriscano i requisiti formali. Per molte aziende, soprattutto le PMI, ciò comporta un elevato onere amministrativo e incertezze dal punto di vista giuridico. I dati delle ispezioni mostrano che al momento gran parte delle PMI non soddisfa pienamente i requisiti per un uso corretto dei prodotti chimici. Questa lacuna nella protezione della salute comporta costi economici che ammontano a vari miliardi di franchi.

Ruolo della SECO nel settore della protezione dei lavoratori nell’uso di prodotti chimici

In Svizzera la protezione della salute nell’uso di prodotti chimici sul posto di lavoro coinvolge diversi attori: oltre alla SECO, compete in particolare ai Cantoni, con i loro ispettorati del lavoro e dei prodotti chimici, alla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), alla Suva e ad altri organi esecutivi preposti alla sicurezza sul lavoro. Ciascuno di questi organi svolge compiti specifici a livello di esecuzione e di prevenzione.

  • La SECO riveste un ruolo strategico e normativo centrale in materia di diritto del lavoro: definisce il quadro legale della protezione della salute sul posto di lavoro, coordina gli ispettorati cantonali del lavoro e stabilisce gli orientamenti tecnici nell’esecuzione della legge sul lavoro. Parallelamente, la Suva garantisce l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro gli infortuni.
  • A livello federale la SECO è responsabile dell’esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici nel settore della protezione dei lavoratori. In questo ambito, identifica in particolare i rischi legati all’uso di prodotti chimici soggetti ad omologazione prima dell’accesso al mercato e indica le misure di protezione adeguate per gestire tali rischi.

Per la maggior parte dei prodotti chimici non è tuttavia prevista un’autorizzazione preliminare da parte delle autorità: l’utilizzo sicuro è di competenza di coloro che immettono sul mercato i prodotti e delle aziende che li utilizzano.

Approccio sistematico per un impiego sicuro

Per adempiere a questa responsabilità, il diritto del lavoro richiede un approccio sistematico. L’impiego sicuro dei prodotti chimici è un elemento centrale della protezione della salute sul posto di lavoro ed è concretizzato nel diritto del lavoro. Le aziende sono tenute ad adottare una vasta serie di misure per proteggere i propri dipendenti; ciò include un’analisi sistematica di tutti i processi in cui vengono utilizzati prodotti chimici.

Su questa base, le aziende devono creare le strutture organizzative necessarie, tenere conto della documentazione richiesta e delle eventuali disposizioni particolari e attuare misure di protezione specifiche. Il grafico illustra l’intera procedura: dall’organizzazione alla documentazione, fino all’utilizzo dei prodotti chimici nell’azienda.

Tre categorie di prodotti chimici – tre modalità di valutazione dei rischi

Le fasi «Conoscere l’esposizione e i rischi» e «Definire le misure di protezione» variano a seconda del prodotto chimico utilizzato. Si distinguono tre diverse categorie:

  • Prodotti chimici soggetti all’obbligo di omologazione da parte delle autorità: i prodotti fitosanitari e i biocidi sottostanno all’obbligo di omologazione. La valutazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di questi prodotti chimici vengono effettuate dalle autorità prima dell’autorizzazione di immissione sul mercato. Le misure di protezione necessarie sono pertanto descritte nella documentazione relativa al prodotto.
  • Prodotti chimici soggetti all’obbligo di notifica alle autorità: le nuove sostanze devono essere notificate alle autorità svizzere. Ciò riguarda le sostanze che non sono già registrate nell’Unione Europea. In Svizzera queste sostanze sottostanno a una procedura di registrazione che garantisce la disponibilità delle informazioni di base relative a tali prodotti chimici. Queste informazioni aiutano le aziende a definire le misure di protezione necessarie sul posto di lavoro.
  • Prodotti chimici che sottostanno al controllo autonomo: per la maggior parte dei prodotti chimici disponibili sul mercato non viene effettuata alcuna valutazione dei rischi da parte delle autorità prima dell’immissione sul mercato. Sebbene secondo il diritto in materia di prodotti chimici la scheda di dati di sicurezza (SDS) debba contenere una valutazione dei rischi e misure di protezione adeguate, nella pratica queste informazioni sono spesso troppo generiche e, cosa ancora più importante, non sono adattate alle condizioni specifiche di ogni posto di lavoro. La valutazione dei rischi relativa al posto di lavoro deve quindi essere effettuata dall’azienda stessa. È molto raro che una SDS possa essere ripresa senza adeguamenti. Un adeguamento alla situazione specifica dell’azienda richiede sia risorse in termini di tempo e organizzazione, sia conoscenze specifiche in tossicologia, igiene del lavoro, medicina del lavoro e chimica.

Nelle pagine seguenti vengono presentate sistematicamente tutte le categorie. L’accento è posto sulla valutazione dei rischi dei prodotti chimici che sottostanno al controllo autonomo. Per sostenere le aziende in questo difficile compito, la SECO mette a disposizione SICHEM, uno strumento pratico che sistematizza e facilita la valutazione dei rischi. L’intera procedura è descritta sul sito www.chematwork.ch.

Ulteriori informazioni

Dichiarazione di non responsabilità: queste pagine della SECO descrivono l’uso dei prodotti chimici sul posto di lavoro attingendo dal diritto in materia di prodotti chimici (LChim), dalla legge sul lavoro (LL) e dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Queste tre leggi utilizzano termini diversi per processi simili: nel diritto in materia di prodotti chimici e nell’ambito della sicurezza sul lavoro si parla di «valutazione dei rischi», nella legge sul lavoro di «analisi dei rischi». I principi fondamentali sono tuttavia simili. In questo pagina Internet della SECO viene utilizzato in modo uniforme il termine «valutazione dei rischi».

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