Protezione della maternità – esperti
Il datore di lavoro è tenuto a proteggere le lavoratrici incinte o allattanti e il loro bambino dai pericoli sul posto di lavoro. Una donna incinta è generalmente considerata in grado di lavorare, tranne in caso di malattia oppure se il posto di lavoro comporta pericoli per lei o il nascituro.

Misure aziendali per la tutela delle madri
Secondo l’ordinanza sulla protezione della maternità, le aziende che prevedono lavori pericolosi o gravosi devono procedere a una valutazione dei rischi se a svolgere tali lavori è una donna incinta o una madre che allatta (art. 62 OLL 1). La valutazione deve essere effettuata da un esperto competente (art. 63 OLL 1). Il datore di lavoro deve a tal fine ricorrere a un esperto in medicina del lavoro o igiene del lavoro.
La valutazione effettuata dall’esperto deve evidenziare
- a quali rischi è esposta la donna incinta o la madre che allatta;
- come evitare tali rischi;
- quali lavori sono vietati durante la gravidanza e l’allattamento.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare e istruire in modo tempestivo, esauriente e adeguato le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui risultati della valutazione dei rischi e sui pericoli e i provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternità.
In base ai risultati della valutazione dei rischi, il medico curante decide se il posto di lavoro della lavoratrice incinta o allattante è idoneo. Se lo ritiene necessario, il medico è autorizzato a chiedere che vengano modificate le condizioni di lavoro o che venga disposto un divieto di occupazione.
Divieto di occupazione
In base all’ordinanza sulla protezione della maternità, una donna incinta o una madre allattante non deve essere occupata nell’azienda o nella parte dell’azienda che presenta un pericolo se:
- non è stata effettuata alcuna valutazione dei rischi o la valutazione effettuata è insufficiente,
- è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione necessarie non sono attuate o rispettate,
- è stata effettuata una valutazione dei rischi ma le misure di protezione adottate non sono sufficientemente efficaci, o
- vi sono altri indizi di un pericolo.
Il medico curante dispone il divieto di occupazione in presenza di almeno uno dei quattro motivi elencati sopra specificandone la durata.
Lavori pericolosi e gravosi
- lo spostamento di carichi pesanti (max. 5 kg)
- i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
- il lavoro notturno o a turni
- i lavori che espongono a
- urti, scosse o vibrazioni
- caldo (max. 28°C), freddo (min. –5°C) o umidità eccessiva
- radiazioni nocive (ionizzanti o non ionizzanti)
- sostanze nocive (p. es. sostanze chimiche)
- microorganismi
- umore ≥ 85 dB (A)
Sono vietati:
- il lavoro a cottimo o cadenzato
- i lavori in condizione di sovrappressione (camera di compressione o immersioni)
- l’accesso a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata
Valutazione dei rischi
In base ai risultati della valutazione dei rischi, il medico curante decide se il posto di lavoro della lavoratrice incinta o allattante è idoneo. La valutazione dei rischi deve:
- essere effettuata da un esperto,
- esaminare tutti i pericoli esistenti sul posto di lavoro della donna incinta;
- definire le misure di protezione adeguate,
- essere riesaminata ad ogni cambiamento significativo delle condizioni di lavoro,
- essere stabilita per iscritto, insieme alle misure di protezione adeguate, all’attenzione del datore di lavoro.
Ulteriori informazioni
Indice
Opuscolo & Lista di controllo
Guida per medici curanti di lavoratrici incinte
Sta al ginecologo curante valutare lo stato di salute della donna incinta e l’efficacia delle eventuali misure di protezione adottate sul posto di lavoro.
Lista di controllo «Maternità – Protezione delle lavoratrici»
Alle lavoratrici incinte o allattanti si applicano disposizioni di protezione speciali. Si raccomanda di utilizzare questa lista di controllo per verificare se l’ordinanza sulla protezione della maternità è stata applicata correttamente.
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