Protezione della maternità – datori di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a proteggere le lavoratrici incinte o allattanti e il loro bambino dai pericoli sul posto di lavoro. Una donna incinta è generalmente considerata in grado di lavorare, tranne in caso di malattia oppure se il posto di lavoro comporta pericoli per lei o il nascituro.

Misure aziendali per la tutela delle madri
Le donne incinte o le madri allattanti devono essere occupate in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata. Ogni azienda deve procedere a un’individuazione dei pericoli per determinare se vi sono lavori pericolosi o gravosi.
Le aziende in cui le donne incinte o le madri allattanti svolgono lavori pericolosi o gravosi devono far effettuare una valutazione dei rischi da parte di un esperto in medicina del lavoro o igiene del lavoro, in cui vengano definite misure di protezione adeguate. Si può rinunciare a questa valutazione se, in seguito all’individuazione dei pericoli, l’azienda garantisce che le donne incinte o allattanti non devono svolgere lavori pericolosi o gravosi. Ciò presuppone che le donne siano informate in merito a questa garanzia e ai pericoli in tempo utile e in modo esaustivo, vale a dire quando iniziano a lavorare o al momento in cui insorgono nuovi pericoli. Devono inoltre essere informate del fatto di dover comunicare al datore di lavoro tempestivamente la gravidanza (al più tardi non appena ne vengono a conoscenza) o il loro desiderio di avere un figlio, così che non siano tenute a svolgere tali lavori.
Il datore di lavoro deve informare e istruire in modo tempestivo, esauriente e adeguato le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui risultati della valutazione dei rischi e sui pericoli e i provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternità.
In base ai risultati della valutazione dei rischi da parte di un esperto, il medico curante decide se il posto di lavoro della lavoratrice incinta o allattante è idoneo. Se lo ritiene necessario, il medico è autorizzato a chiedere che vengano modificate le condizioni di lavoro o che venga disposto un divieto di occupazione.
Se deve svolgere un lavoro pericoloso, se manca una valutazione dei rischi e se non esiste un lavoro compensativo privo di pericoli, la donna incinta non può lavorare (divieto di occupazione da parte del medico curante). Fino alla revoca del divieto di occupazione, il datore di lavoro deve versare l’80 per cento del salario precedente.
Lavori pericolosi e gravosi
- lo spostamento di carichi pesanti (max. 5 kg)
- i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
- il lavoro notturno o a turni
- i lavori che espongono a
- urti, scosse o vibrazioni
- caldo (max. 28°C), freddo (min. –5°C) o umidità eccessiva
- radiazioni nocive (ionizzanti o non ionizzanti)
- sostanze nocive (p. es. sostanze chimiche)
- microorganismi
- rumore ≥ 85 dB (A)
Sono vietati:
- il lavoro a cottimo o cadenzato
- i lavori in condizione di sovrappressione (camera di compressione o immersioni)
- l’accesso a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata
Ulteriori informazioni
Indice
Opuscolo & lista di controllo
La maternità in azienda - Guida per i datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti a proteggere le lavoratrici incinte o allattanti e i nascituri o i figli contro i pericoli sul posto di lavoro.
Lista di controllo «Maternità – Protezione delle lavoratrici»
Alle lavoratrici incinte o allattanti si applicano disposizioni di protezione speciali. Si raccomanda di utilizzare questa lista di controllo per verificare se l’ordinanza sulla protezione della maternità è stata applicata correttamente.
Esperti (secondo l’art. 17 dell’ordinanza sulla protezione della maternità)
Sono considerati esperti competenti secondo l’articolo 17 dell’ordinanza sulla protezione della maternità gli igienisti del lavoro e i medici del lavoro. Qualora non vi si possa ricorrere tramite una soluzione settoriale, gli esperti possono essere reperiti tramite le rispettive società.
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