Registrazione della durata del lavoro
L’articolo 46 della legge sul lavoro (LL) dispone che i datori di lavoro tengano a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della legge e delle relative ordinanze. Da questi dati si devono poter evincere, in particolare, la durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto (inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario) e il periodo e la durata delle pause di almeno mezz’ora (art. 73 OLL 1).

Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro e registrazione semplificata della durata del lavoro
Il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore con gli articoli 73a et 73b dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) due nuove eccezioni riguardanti la registrazione sistematica della durata del lavoro. Grazie alle nuove disposizioni è possibile, a determinate condizioni, concordare deroghe all'obbligo di registrazione. In questo modo si garantisce la certezza del diritto, si alleggerisce l'onere delle imprese e si rafforza l'attuazione nell'interesse di lavoratori e datori di lavoro.
Indicazione della durata del lavoro e del riposo
Nelle aziende che occupano meno di 50 collaboratori la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo l’art. 73b OLL 1 può anche essere convenuta in forma scritta con il singolo lavoratore. Nell’accordo individuale vanno fra l’altro menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Il presente foglio informativo può essere utilizzato come modello per questa indicazione. A seconda dell’attività svolta e della rispettiva durata massima della settimana lavorativa (45 / 50 ore), vogliate scegliere il documento appropriato. La durata massima della settimana lavorativa di 45 ore vale per lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, cosicché per il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto. La durata massima della settimana lavorativa di 50 ore vale per tutti gli altri lavoratori (art. 9 cpv. 1 LL).
Modello di convenzione
Non esiste un modello di convenzione fornito dalla SECO per la rinuncia alla registrazione dettagliata della durata del lavoro. Le aziende possono così trovare la soluzione che meglio si integra ai loro processi lavorativi e che non costituisce un onere amministrativo eccessivo.
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