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Relazioni commerciali tra la Svizzera e gli Stati Uniti

Dopo l’abolizione dei dazi aggiuntivi specifici per Paese da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, il presidente americano ha introdotto una nuova aliquota forfettaria del 10% avvalendosi di un’altra base legale. L’aliquota sarà applicata a tutti i partner commerciali e andrà ad aggiungersi ai dazi della nazione più favorita già in vigore. Alcuni prodotti elencati nell’allegato II del decreto esecutivo rimangono esenti dai dazi aggiuntivi. Gli attuali dazi aggiuntivi settoriali continuano ad essere applicabili. Dal 31 luglio 2026 verranno prelevati (novità) dazi aggiuntivi sui prodotti farmaceutici ai sensi della Sezione 232. Le raccomandazioni risultanti dalle indagini condotte dall’USTR ai sensi della Section 301 in merito a pratiche commerciali ritenute sleali o discriminatorie, finalizzate all’introduzione di un dazio supplementare del 12,5%, non entreranno in vigore immediatamente. La Svizzera respinge con la massima fermezza le accuse formulate in tale contesto.

Una bandiera americana e una bandiera svizzera

Informazioni e punti di contatto per le aziende interessate

Informazioni ufficiali del governo degli Stati Uniti (in inglese)

Intanto proseguono i negoziati con gli Stati Uniti in vista di un accordo commerciale

Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non autorizza il presidente a imporre dazi doganali generalizzati. Così facendo la Corte ha abolito l’applicazione di tale legge da parte del governo per giustificare l’introduzione di dazi aggiuntivi su tutte le importazioni a partire dal 2 aprile 2025. I dazi specifici per Paese non sono più in vigore dal 24 febbraio 2026.

Tuttavia, il governo americano mantiene la sua linea di politica economica e commerciale e, poco dopo la pubblicazione della sentenza, appellandosi a un’altra base legale (Section 122 dell’US Trade Act) ha deciso di introdurre nuovi dazi aggiuntivi per sostituire i dazi stabiliti in base all’IEEPA. Questi ultimi prevedono un’aliquota forfetaria del 10% sulle importazioni da tutti i Paesi e sono in vigore dal 24 febbraio 2026.

I nuovi dazi aggiuntivi introdotti ai sensi della Sezione 122 dello US Trade Act non si sommano a quelli specifici per Paese già in vigore, ma li sostituiscono per un periodo di 150 giorni e vengono applicati in aggiunta a quelli della nazione più favorita, anteriori al 2 aprile 2025, ma alcuni prodotti rimangono esentati dai dazi aggiuntivi. Il governo americano ha annunciato la preparazione di ulteriori misure di politica commerciale basate su altre basi legali, che allo scadere dei 150 giorni sostituiranno i dazi aggiuntivi della Sezione 122.

L’11 e il 12 marzo 2026 gli Stati Uniti hanno avviato due indagini nei confronti della Svizzera, ai sensi alla Sezione 301 dell’«US Trade Act», che verte sulle «pratiche commerciali sleali o discriminatorie». La prima indagine si concentra sulle presunte sovraccapacità nella produzione industriale e sulle loro cause, mentre la seconda riguarda una possibile omissione o un’attuazione ritenuta insufficiente delle misure volte a impedire l’importazione di merci realizzate con il lavoro forzato. Oltre alla Svizzera, queste indagini riguardano anche altri Stati, tra cui quelli dell’Unione europea. La Svizzera ha risposto per iscritto alle accuse di entrambe le indagini; link alle prese di posizione:

Il 2 giugno 2026 il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (USTR – U.S. Trade Representative) ha pubblicato i risultati della sua indagine ai sensi della Sezione 301 sulle lacune nel contrastare il commercio di merci realizzate con il lavoro forzato. L’USTR giunge alla conclusione che soltanto una parte dei 60 Stati esaminati ha emanato un divieto in tal senso e che anche questa parte non ha applicato il divieto. Sulla base di ciò, l’USTR ha formulato raccomandazioni per introdurre dazi aggiuntivi forfettari del 12,5% per gli Stati, come la Svizzera, che non hanno emanato un divieto di importazione per le merci realizzate con il lavoro forzato. Per gli Stati che hanno già pronunciato o pronunceranno un divieto di importazione, viene raccomandata un’aliquota del 10%.

Queste raccomandazioni non entrano in vigore immediatamente: le parti direttamente interessate hanno la facoltà di commentarle nell’ambito di una consultazione pubblica. La Svizzera, che respinge con forza le accuse mosse nel quadro di questa indagine, persegue un approccio globale che combina normative statali, valutazioni obbligatorie dei rischi (avviate dal settore privato) e cooperazione internazionale. Questo approccio si concentra sulla prevenzione e sulla lotta alle cause all’interno delle catene di approvvigionamento. Questi approcci differiscono nella metodologia, ma non nell’obiettivo e nell’efficacia. L’industria statunitense non subisce alcun danno a causa della prassi svizzera.

È presumibile che i dazi aggiuntivi derivanti dalle indagini ai sensi della Sezione 301 sostituiranno i dazi aggiuntivi del 10% previsti dalla Sezione 122, in vigore fino al 24 luglio 2026. Ad essi potrebbero aggiungersi i dazi derivanti dalle indagini ai sensi della Sezione 301 relative alle sovraccapacità industriali, i cui risultati e raccomandazioni sono attesi nelle prossime settimane.

Intanto proseguono i negoziati con gli Stati Uniti in vista di un accordo commerciale, durante i quali il Consiglio federale tiene conto degli sviluppi attuali, puntando a un risultato che regoli in modo soddisfacente e a lungo termine le relazioni economiche tra i due Paesi, indipendentemente dagli sviluppi giuridici e politici negli Stati Uniti.

Il 29 giugno 2026 il Consiglio federale ha pubblicato una dichiarazione unilaterale nella quale annuncia l’attuazione di alcuni ulteriori elementi della dichiarazione d’intenti congiunta del 14 novembre 2025. In cambio, si attende il rispetto, da parte degli Stati Uniti, dei punti contenuti nella dichiarazione d’intenti. L’obiettivo del Consiglio federale resta la conclusione di un accordo commerciale.

Inoltre, il 6 aprile 2026 sono entrati in vigore nuovi dazi aggiuntivi ai sensi della Sezione 232 sui prodotti farmaceutici, nonché su acciaio, alluminio e rame. I dazi supplementari variano tra il 10% e il 50% e sono soggetti a diverse disposizioni specifiche per Paese e per prodotto. Sulle importazioni statunitensi di prodotti farmaceutici provenienti dalla Svizzera verrà applicato un dazio aggiuntivo massimo del 15%. Si applicano tuttavia diverse eccezioni relative ai prodotti e regolamenti specifici per le aziende, che prevedono l’importazione di prodotti farmaceutici a dazi aggiuntivi ridotti o pari a zero. In questo modo gli Stati Uniti si attengono alla dichiarazione d’intenti congiunta del 14 novembre 2025. I negoziati per stipulare un accordo commerciale con gli Stati Uniti proseguono. Secondo il mandato negoziale vigente, l’obiettivo rimane quello di garantire all’economia svizzera condizioni quadro stabili sul mercato statunitense e, ove possibile, di migliorarle.

La SECO informa costantemente i settori interessati in merito agli sviluppi, all’applicazione delle nuove norme e alle relative tariffe doganali.

Domande e risposte

La fornitura di informazioni giuridiche vincolanti sulle normative statunitensi in materia di importazione e dazi doganali è di competenza delle autorità statunitensi responsabili (v. contatto con l’amministrazione doganale statunitense / CBP). Quanto pubblicato su questa pagina ha puramente scopo informativo.

Comunicati stampa

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