Trasmissione di atti giuridici per via elettronica
Dal 1° gennaio 2011 è possibile trasmettere atti scritti ad autorità e tribunali anche per via elettronica.

Condizioni
Dall'inizio del 2011, nell'ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti l'organizzazione giudiziaria e le procedure, le parti in causa possono trasmettere atti scritti a tribunali o autorità anche per via elettronica. Il Consiglio federale ha disciplinato in due ordinanze le modalità di invio degli atti scritti nonché la trasmissione di sentenze o decisioni formali.
Canali di comunicazione autorizzati:
Piattaforme di trasmissione riconosciute
Formati di dati autorizzati:
PDF
Tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su car:
Nessuno
Ammissibilità della comunicazione per via elettronica:
L'autorità può escludere, mediante iscrizione nella lista, la comunicazione per via elettronica per i procedimenti in cui vengono trattate informazioni classificate SEGRETE o CONFIDENZIALI ai sensi dell'ordinanza del 8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni in seno all’Amministrazione federale e all’esercito.
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