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Valutazione dei pericoli

Informazioni e obblighi per i fabbricanti

Prodotti chimici - Scheda di dati di sicurezza (SDS)

Scheda di dati di sicurezza

Secondo l’articolo 19 dell’ordinanza sui prodotti chimici, i fabbricanti e coloro che immettono sul mercato prodotti chimici hanno l’obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza (SDS). La scheda fornisce agli utilizzatori professionali e commerciali di sostanze o preparati i dati tecnici di sicurezza, fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici necessari per adottare le misure di sicurezza sul posto di lavoro e di  protezione della salute e dell’ambiente.

L’Organo comune di notifica per prodotti chimici ha pubblicato una panoramica generale dei requisiti relativi alla SDS: Scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

Per i nanomateriali esiste una guida supplementare che indica ai fabbricanti in quali sezioni devono essere riportate le informazioni specifiche relative ai nanomateriali.

Informazioni per gli utilizzatori professionali (datori di lavoro)

La valutazione dei pericoli è il fulcro di ogni valutazione dei rischi. Deve essere effettuata in modo sistematico e coprire tutti i settori, tutti i processi di lavoro e tutte le attività. Occorre tenere un elenco dei prodotti chimici e uno delle attività. Questi elenchi riportano tutte le proprietà pericolose dei prodotti chimici utilizzati in base alla classificazione, ai pittogrammi di pericolo e alle frasi H. Va prestata particolare attenzione alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Conformemente agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 24a OLL 3 capoverso 2, occorre procedere secondo il principio (S)TOP. Il datore di lavoro deve adottare secondo lo stato della tecnica tutte le misure idonee, necessarie e ragionevoli. In questa fase della valutazione dei pericoli bisogna esaminare le possibilità di sostituzione (S).

Gli utilizzatori devono prestare particolare attenzione alle sezioni della SDS rilevanti per la protezione dei lavoratori:

Valutazione dei rischi

  • Valutazione dei pericoli
  • Valutazione dell’esposizione

Per i prodotti chimici a cui i lavoratori potrebbero essere esposti occorre procedere a una valutazione dei rischi legati all’esposizione. Affinché l’esposizione possa essere valutata, la SECO mette a disposizione una panoramica dettagliata dei diversi criteri di valutazione alla pagina relativa alla valutazione dei rischi.

Valutazione dell’esposizione

  • Tipo
  • Durata
  • Frequenza

La valutazione dei pericoli deve essere documentata in modo completo ed essere effettuata con l’ausilio di strumenti riconosciuti oppure da specialisti MSSL.

Scheda di dati di sicurezza - Protezione dei giovani e della maternità

Secondo l’articolo 5 della legge sui prodotti chimici (RS 813.1), il fabbricante che immette sul mercato prodotti chimici deve provvedere affinché tali prodotti non mettano in pericolo la vita e la salute (art. 5 Controllo autonomo). I titolari di un’autorizzazione per l’immissione sul mercato di prodotti chimici devono verificare se i prodotti messi sul mercato sono soggetti alle disposizioni svizzere sulla protezione della maternità e/o sulla protezione dei giovani e, se necessario, contrassegnarli con un’apposita avvertenza.

Qui di seguito la SECO fornisce alcune formulazioni sulla protezione della maternità e dei giovani in merito a determinati prodotti che devono essere inserite nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza.

Avvertenze scheda di dati di sicurezza - Protezione della maternità

Protezione della maternità nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza

Secondo l’ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52), le donne incinte e le madri allattanti possono lavorare con sostanze chimiche pericolose solo se, in base a una valutazione dei rischi, non ne risultano minacce concrete per la salute della madre o del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione. Nell’articolo 13 capoverso 2 e nellʼallegato 226 l’ordinanza definisce per quale classificazione dei prodotti l’attività è considerata pericolosa. Se un prodotto è contrassegnato con una delle indicazioni di pericolo citate nell’articolo, nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata un’avvertenza per la protezione della madre e del bambino.

Avvertenza ai sensi dell’articolo 13 Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52):

Nel quadro del loro lavoro le donne incinte e le madri allattanti non possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Se, in base a una valutazione dei rischi non ne risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione possono lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) (art. 63 OLL 1; RS 822.111).

Avvertenze scheda di dati di sicurezza - Protezione dei giovani

Protezione dei giovani nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza

Secondo l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e l’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2), i giovani possono lavorare con agenti chimici pericolosi solo se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi di formazione. La tabella qui sotto lo descrive in relazione ai prodotti (sostanze o preparati) che presentano rischi dal punto di vista chimico e fisico per i giovani e indica le corrispondenze tra le vecchie frasi R e le nuove frasi H in vigore. Se il prodotto corrisponde ai criteri di classificazione, nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza deve essere riportata un’avvertenza sulla protezione dei giovani lavoratori.

Avvertenza ai sensi dell’articolo 4 capoversi 1bis e 4 dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115); articoli 5 e 6 dell’ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2):

I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d’età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). I giovani con un certificato di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono svolgere lavori pericolosi con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) nel quadro della professione appresa. Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

Fattori scatenanti secondo lo stato della tecnica

Tabella: stato della tecnica per gli agenti (sostanze, preparati e prodotti) che presentano pericoli per i giovani dal punto di vista tossicologico e fisico e corrispondenze tra frasi H e frasi R.

Agenti (sostanze, preparati e prodotti) che presentano pericoli per i giovani dal punto di vista tossicologico

Agenti (sostanze, preparati e prodotti) che presentano pericoli per i giovani dal punto di vista fisico

* In alcuni casi non è possibile trasporre la classificazione in un rapporto 1:1.

Ulteriori informazioni

Contatto

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna