Viaggi promozionali e promesse di vincita
Le promesse di vincita ingannevoli offrono, ad esempio, la prospettiva di un premio o di un vantaggio finanziario il cui ottenimento è legato al versamento di denaro, a una chiamata a un numero telefonico a pagamento o alla partecipazione a un evento a pagamento. Invece del premio preannunciato, durante l'evento o il viaggio promozionale vengono proposte solo presentazioni e merce in vendita. Di seguito è possibile trovare informazioni sul quadro giuridico.
Di che cosa si tratta?
A volte può capitare di ricevere delle lettere con su scritto «Complimenti per la vincita!» o «Congratulazioni, ha indovinato la risposta al nostro quiz di agosto!».
Sulle promesse di vincita non ci sarebbe nulla da ridire, ma solo se sono effettivamente mantenute e non chiedono nulla in cambio. Se però nella stessa lettera si invita il vincitore ad andare a ritirare il premio, a versare una somma di denaro in contropartita o a telefonare a un numero a pagamento, è il caso di non fidarsi.
Molte volte il destinatario pensa di aver vinto una somma in contanti, un viaggio o articoli casalinghi. Per motivarlo a ritirare il premio si pubblicizzano altri regali, cesti regalo o vari set in omaggio. Il presunto vincitore deve partecipare in cambio a un viaggio in pullmann o a un pranzo. Anziché ricevere il premio promesso, deve sorbirsi per ore presentazioni di merci in vendita
Che cosa prevede la legge?
L’articolo 3 capoverso 1 lettera t della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) recita:
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque nell’ambito di un concorso o di un’estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un’indennità per spese, all’acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un’altra estrazione a sorte.
Se la vincita non viene consegnata, il comportamento rientra nelle fattispecie illecite di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LCSl (fornitura di indicazioni fallaci):
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza.
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Temi relativi alla concorrenza sleale
La SECO illustra alcune pratiche commerciali sleali diffuse: chiamate pubblicitarie indesiderate, truffe degli annuari, viaggi promozionali, condizioni commerciali abusive e commercio online.
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