Votazione sulla modifica della legge federale sul materiale bellico
Il 19 dicembre 2025 il Parlamento ha modificato la legge federale sul materiale bellico. La modifica intende permettere al Consiglio federale di reagire adeguatamente alle nuove sfide che si pongono oggi alla Svizzera in materia di politica di sicurezza e di politica estera, in un contesto geopolitico fortemente deterioratosi negli ultimi anni. Contro la modifica è stato chiesto il referendum: il Popolo si pronuncerà alle urne il 29 novembre 2026.
Il 29 settembre 2026 il Presidente della Confederazione ha lanciato, a nome del Consiglio federale, la campagna di votazione sulla modifica della legge federale sul materiale bellico:
Il progetto
La legge federale sul materiale bellico stabilisce le condizioni alle quali armi, sistemi d'arma e componenti di armi possono essere esportati. Per esempio, un'esportazione non è autorizzata se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato o viola i diritti dell'uomo. È esclusa anche quando esiste il rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile o sia trasferito senza consenso.
I diversi conflitti degli ultimi anni hanno significativamente deteriorato la situazione della sicurezza, anche in Europa. Affinché il Consiglio federale possa reagire adeguatamente alle nuove sfide, il Parlamento ha deciso di modificare le condizioni per l'esportazione di materiale bellico:
il materiale bellico potrà essere fornito a uno Stato partner (cfr. allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico) implicato in un conflitto armato, a condizione che ciò sia compatibile con la neutralità e con gli interessi di politica estera o di sicurezza della Svizzera;
il Consiglio federale potrà derogare ai criteri di autorizzazione, ma soltanto in presenza di circostanze straordinarie e se necessario per salvaguardare gli interessi della Svizzera;
gli Stati che acquistano materiale bellico svizzero non saranno più obbligati, in tutti i casi, a chiedere il consenso della Svizzera prima di trasferirlo a un altro Paese. La Svizzera continuerà tuttavia a esigere tale consenso, mediante la dichiarazione di non riesportazione, ogniqualvolta lo impongano motivi di politica estera, di politica della neutralità o di politica di sicurezza. Gli impegni già assunti per il materiale bellico fornito in precedenza rimangono validi.
Come già avviene oggi, tutte le autorizzazioni di esportazione dovranno continuare a essere compatibili con il diritto della neutralità, con i diritti dell'uomo e con gli altri impegni internazionali della Svizzera.
Contro queste modifiche è stato chiesto il referendum, motivo per cui il progetto è posto in votazione.
Argomenti del comitato referendario
Secondo il comitato referendario, la legge sul materiale bellico verrebbe indebolita poiché si consentirebbe l’esportazione di armi verso regimi totalitari coinvolti in guerre o che violano sistematicamente i diritti umani. Inoltre, abolendo le dichiarazioni di non riesportazione, la Svizzera perderebbe ogni forma di controllo, motivo per cui non solo i regimi totalitari, ma anche le organizzazioni terroristiche potrebbero procurarsi nuovamente armi svizzere.
La posizione del Consiglio federale e del Parlamento
Come dimostra l'attualità, il rischio di conflitti armati è aumentato. Anche gli Stati europei, verso i quali è diretto oltre l'80 per cento delle esportazioni svizzere di materiale bellico, potrebbero essere coinvolti in conflitti di questo tipo. La modifica della legge federale sul materiale bellico garantisce che gli Stati partner della Svizzera, qualora il diritto della neutralità lo consenta, possano essere riforniti di materiale bellico anche in caso di conflitto e trasferire il materiale acquistato in Svizzera.
In tempi di crisi le industrie degli armamenti approvvigionano dapprima il proprio Paese. Chi non ha nulla da offrire non ha nulla da chiedere. Se la Svizzera vuole essere rifornita il giorno in cui ne avrà bisogno, deve offrire a sua volta materiale bellico e rimanere inserita nelle catene internazionali di creazione del valore. È a questa condizione che può mantenere un'industria degli armamenti competitiva – non come fine a sé stante, ma perché la sua sicurezza ne dipende.
La modifica di legge rafforza così la sicurezza della Svizzera, poiché ne consolida la posizione negoziale sul mercato degli armamenti. Questo aspetto è tanto più importante in quanto il nostro Paese, essendo neutrale, non fa parte di alcuna alleanza difensiva.
Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sul materiale bellico.
armi, sistemi d'arma, munizioni ed esplosivi militari;
attrezzature progettate per la condotta del combattimento;
componenti per la fabbricazione di materiale bellico, qualora sia manifesto che possono essere utilizzati esclusivamente per scopi militari.
No, con la modifica di legge le esportazioni dirette di materiale bellico verso l'Ucraina rimarrebbero comunque vietate. Nel caso della guerra in Ucraina il Consiglio federale non potrebbe derogare al criterio di esclusione «conflitto armato», poiché il diritto della neutralità resterà pienamente applicabile anche dopo la modifica di legge.
Le esportazioni dirette dalla Svizzera verso l'Ucraina non possono essere autorizzate in virtù del diritto della neutralità. Per le esportazioni private si applica il principio della parità di trattamento sancito dal diritto della neutralità: poiché la Svizzera applica nei confronti della Russia un embargo sui beni d'equipaggiamento militare, non può fornire tali beni nemmeno all'Ucraina qualora siano atti a procurarle un vantaggio militare. Ne consegue inoltre che la Svizzera non potrebbe acconsentire a un trasferimento di beni verso l'Ucraina, poiché anche un simile consenso comporterebbe un vantaggio militare.
La modifica prevede che la dichiarazione di non riesportazione non sia più esatta sistematicamente, salvo se lo esigono motivi di politica estera, di politica della neutralità o di politica di sicurezza. Pertanto, se nel valutare una domanda di esportazione verso un Paese europeo la SECO constata un rischio elevato che il materiale da esportare sia inviato direttamente in Ucraina, sarà esatta una dichiarazione di non riesportazione. Se tale rischio è ritenuto troppo elevato nonostante la presenza di una dichiarazione di non riesportazione, la domanda di esportazione dovrà essere respinta.
Se invece, nel valutare una domanda di esportazione verso un Paese europeo, quest'ultimo fornisce garanzie credibili che il materiale che intende acquistare è destinato al proprio fabbisogno, non sarà esatta alcuna dichiarazione di non riesportazione. In tal caso, se qualche anno più tardi il Paese acquirente decidesse comunque di trasferire il materiale all'Ucraina, le riesportazioni verso tale Paese sarebbero di fatto possibili.
In sintesi, per conformarsi alla neutralità le autorità svizzere dovrebbero accertarsi, nel valutare ogni domanda di esportazione, che il materiale bellico che il destinatario statale finale intende acquistare non sia trasferito, direttamente o indirettamente, a un Paese terzo implicato in un conflitto armato internazionale. Se infatti tale materiale proseguisse il suo percorso direttamente dal Paese acquirente verso uno Stato belligerante, si tratterebbe di una deviazione e quindi di una violazione del diritto della neutralità.
Poiché questo Paese è implicato in un conflitto armato internazionale, il criterio di esclusione della legge federale sul materiale bellico relativo ai conflitti armati è adempiuto. Dall'escalation del conflitto, il 28 febbraio 2026, non è quindi stata approvata alcuna nuova domanda di esportazione definitiva di materiale bellico verso gli Stati Uniti.
Le modifiche della legge federale sul materiale bellico conferirebbero al Consiglio federale il margine di manovra che oggi gli manca per rilasciare nuove autorizzazioni di esportazione, anche qualora il conflitto dovesse protrarsi a lungo. Potrebbero così essere autorizzate tutte le domande di esportazione il cui materiale non è militarmente rilevante per il conflitto con l'Iran. Potrebbe trattarsi, per esempio, di componenti esportati verso un'impresa di armamento statunitense per essere integrati in un sistema d'arma ordinato da Paesi europei.
La modifica permetterebbe così all'industria svizzera di rimanere inserita in catene del valore complesse che coinvolgono gli Stati Uniti, cosa che oggi non è possibile. Tale integrazione è essenziale per ragioni di politica estera e di sicurezza.
Il diritto della neutralità resterebbe pienamente applicabile. Potrebbero quindi essere autorizzate soltanto le esportazioni di materiale bellico che non conferisce alcun vantaggio militare al Paese implicato nel conflitto internazionale in questione.
Occorre ricordare che ogni esportazione di materiale bellico necessita di un'autorizzazione della SECO. Ogni domanda è valutata caso per caso, sulla base delle disposizioni della legislazione sul materiale bellico. In ogni caso devono essere rispettati il diritto internazionale, i principi della politica estera della Svizzera e i suoi impegni internazionali. Se dalla valutazione di una domanda di esportazione emerge un forte rischio che il materiale da esportare sia deviato verso un Paese terzo verso il quale la Svizzera non approva in linea di principio alcuna esportazione, sarà esatta una dichiarazione di non riesportazione oppure la domanda dovrà essere respinta.
No, poiché tutte le esportazioni di materiale bellico resteranno soggette al rilascio di un'autorizzazione della SECO. Ogni domanda è valutata caso per caso, sulla base dei criteri di autorizzazione della legge federale sul materiale bellico. In ogni caso, il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non deve essere contrario ai principi della politica estera della Svizzera e ai suoi impegni internazionali.
Tali impegni comprendono segnatamente il Trattato sul commercio delle armi. Di conseguenza, se dalla valutazione di una domanda di esportazione risulta che la sua autorizzazione potrebbe comportare una violazione delle disposizioni del Trattato sul commercio delle armi, le autorità svizzere dovranno respingerla.
In origine, i Paesi elencati nell'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico avevano tutti aderito ai quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni di beni strategicamente sensibili (Intesa di Wassenaar, Gruppo Australia, Gruppo dei fornitori nucleari e Regime di non proliferazione nella tecnologia missilistica).
Tali Paesi dispongono così di un regime di controllo delle esportazioni analogo a quello svizzero. Lo scorso maggio il Consiglio federale ha deciso di aggiungere a questo elenco i Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che non vi figuravano ancora. Dal 1° luglio l'allegato 2 dell'ordinanza contiene quindi 36 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Ungheria.
Gli Stati dell’UE e dell’AELS rispettano gli stessi principi di controllo delle esportazioni applicati dalla Svizzera. La politica dell'UE in materia di esportazione di armamenti si fonda sulla posizione comune 2008/944/PESC, alla quale aderiscono ampiamente anche la Norvegia e l'Islanda. Sebbene le decisioni sulle domande di esportazione siano prese caso per caso nel rispetto della sovranità nazionale, gli Stati si impegnano ad applicare otto criteri determinanti:
Secondo i primi quattro criteri, l'esportazione di armamenti è vietata in caso di embargo internazionale, di rischio concreto di repressione interna o di grave violazione dei diritti dell'uomo, nonché in caso di rischio di aggravamento di conflitti armati o di tensioni regionali.
Gli altri quattro criteri mirano rispettivamente a tutelare gli interessi di sicurezza dei Paesi alleati, a tenere conto del comportamento del Paese destinatario nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la lotta al terrorismo, a ridurre per quanto possibile il rischio di una deviazione illecita dei beni da esportare verso un destinatario finale non autorizzato e a verificare se le spese militari sono in equilibrio con lo sviluppo economico del Paese di destinazione finale.