Ordinanza del DEFR per la designazione di stazioni e aeroporti secondo l'articolo 26a capoverso 2 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (RS 822.112.1)

Inserimento della stazione di Bulle

La revisione riguarda l'inserimento della stazione di Bulle nella lista all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del DEFR. Questa stazione è considerata pertanto un centro di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1ter della legge sul lavoro.

La modifica dell'ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2013


Inserimento della stazione di Basilea Badischer Bahnhof

La revisione riguarda l'inserimento della stazione di Basilea Badischer Bahnhof nella lista all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del DFE. Questa stazione è considerata pertanto un centro di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1ter della legge sul lavoro.

La modifica dell'ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2012


Inserimento dei stazioni di Nyon, Sion, Vevey e Zurigo Altstetten

La revisione dell'Ordinanza del DFE è stata approvata dal capo del dipartimento.

Le stazioni di Nyon, Sion, Vevey e Zurigo Altstetten si aggiungono alla lista prevista all'articolo 1 cpv. 1 dell'Ordinanza sopra citata beneficiando in tal modo dello statuto di «centri di trasporto pubblico».

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011


https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen/Gesetzes-und-Verordnungsrevisionen/Verordnung-Bahnhoefe-Flughaefen.html