La legge sui prodotti chimici distingue fra nuove e vecchie sostanze. Vengono definite «vecchie» le sostanze già presenti sul mercato europeo prima del 18 settembre 1981 e contenute nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial Substances, EINECS). All’interno dell’EINECS sono elencate circa 100 000 vecchie sostanze, mentre tutte le altre sono nuove.
Si tratta soprattutto di prodotti chimici industriali: coloranti impiegati nel settore tessile, nell'industria della carta o nelle tipografie, ma anche detersivi e prodotti per la pulizia, sostanze aromatiche, stabilizzatori e lubrificanti. Non tutte le sostanze rientrano nel campo d'applicazione dell'ordinanza sui prodotti chimici. Ad esempio l'omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi è disciplinata in due diverse ordinanze.
Tipi di notifica
L'immissione sul mercato di vecchie e nuove sostanze sottostà al controllo autonomo dei fabbricanti (per la definizione vedere l'art. 2 cpv. 1b OPChim), inclusi gli importatori, i quali sono tenuti a verificare se le sostanze o i preparati immessi sul mercato possono mettere in pericolo l'ambiente e la salute dell'essere umano. Sono inoltre tenuti a classificarli, imballarli, etichettarli e redigere una scheda di dati di sicurezza in funzione della pericolosità.
Per le nuove sostanze vige l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 24 dell'ordinanza sui prodotti chimici, secondo cui il fabbricante di una nuova sostanza deve notificarla all'organo preposto prima che sia immessa sul mercato per la prima volta in quanto tale, in un preparato o in un oggetto il cui impiego conforme allo scopo può liberare tale sostanza. A questo proposito, occorre presentare all'organo di notifica rapporti d'esame sulle proprietà fisico-chimiche (infiammabilità, esplosività, etc.), sulle proprietà nocive per la salute umana (tossicità, sensibilizzazione cutanea, etc.) e sulle proprietà nocive per l'ambiente (persistenza, bioaccumulabilità, etc.). A seconda della quantità immessa sul mercato svizzero e nello SEE, la descrizione tecnica sarà più o meno dettagliata.
Procedura di notifica
L'organo di notifica per i prodotti chimici è l'organo comune concepito come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) che decide se accogliere o meno la richiesta. Dopo averne verificato la completezza formale, l'organo preposto inoltra le notifiche pervenute agli organi di valutazione dell'UFSP, dell'UFAM e della SECO, i quali procedono alla valutazione delle sostanze in base ai loro obiettivi di protezione.
L'organo di valutazione dei prodotti chimici della SECO valuta le sostanze chimiche e i preparati in relazione ai rischi e ai pericoli per i lavoratori.
In seguito, l'organo di notifica trasmette la decisione al fabbricante.
Ultima modifica 04.10.2018