La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può elaborare direttive sulle esigenze in materia di tutela della salute (art. 38 OLL 3 (PDF, 19 kB, 30.03.2016)). Le direttive che la SECO è autorizzata a emanare sulla base di questa disposizione contengono principalmente norme sulla salute e sulla medicina del lavoro generalmente riconosciute e scientificamente fondate (fra cui comportamenti, valori limite, valori minimi). In materia di protezione della salute le linee guida della SECO hanno la stessa valenza giuridica delle direttive CFSL per la sicurezza sul lavoro (art. 53 OPI).
Il principio di minimizzazione si applica anche ai luoghi di lavoro nei quali non è previsto l’uso di sostanze pericolose durante il processo lavorativo (p. es. gli uffici): concentrazioni di sostanze pericolose nell’ambiente vanno pertanto per quanto possibile evitate. La qualità dell’aria è valutata sulla base di valori guida e di orientamento o dati statistici (art. 18 OLL 3 (PDF, 533 kB, 02.07.2020)).
Valore di orientamento in luoghi di lavoro non industriali:
la SECO ha pubblicato un valore di riferimento per l’ozono nell’aria in ambienti chiusi: valore di riferimento per l’ozono (PDF, 379 kB, 02.04.2019))
Valori di valutazione di sostanze selezionate con proprietà (particolarmente) pericolose per la salute:
nel caso di sostanze con proprietà (particolarmente) pericolose per la salute (soprattutto cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione), la SECO ha stilato una panoramica di standard di valutazione destinata a garantire la protezione della salute di tutti i lavoratori esposti a tali sostanze. Nel file Excel qui di seguito (link) sono riportati gli standard di valutazione che non possono essere adeguatamente contemplati dai valori MAC o BAT, p. es:
- i valori di riferimento del comitato europeo per la valutazione dei rischi RAC, che le autorità svizzere utilizzano per valutare domande di omologazione di sostanze vietate (SVHC) (vedi «DNEL» e «Standard di valutazione internazionali»). I valori di riferimento RAC noti alla SECO sono riportati nell’elenco;
- i valori per gruppi della popolazione particolarmente sensibili come donne incinte o allattanti, p. es. del piombo;
- le raccomandazioni internazionali basate sulla salute per gli standard di valutazione per il biomonitoraggio. Il file Excel contiene informazioni sul tipo di questi valori e un link diretto alle rispettive fonti.
Gli standard di valutazione, parte integrante dello stato della tecnica, devono essere adeguatamente presi in considerazione nell’attuazione delle misure (vedi. art. 6 cpv. 1 LL e art. 25 cpv. 1 LPChim):
- «A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio» (art. 6 cpv. 1 periodo 1 LL);
- «Chi utilizza a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati deve, per proteggere la vita e la salute degli impiegati, prendere tutte le misure di cui l’esperienza ha mostrato la necessità, che lo stato della tecnica permette di applicare e che appaiono adeguate alla situazione dell’impresa» (art. 25 cpv. 1 periodo 1 LPChim).