Il 4 aprile 2020, attraverso l'articolo 4o dell'ordinanza 2 COVID-19, è stata creata una disposizione speciale per l’immissione in commercio di maschere di protezione delle vie respiratorie e di altri DPI secondo l'ODPI. L'articolo 4o dell'ordinanza 2 COVID-19 è stato integrato nell'articolo 24 dell'ordinanza 3 COVID-19.
L'articolo 24 dell'ordinanza 3 COVID-19 è stato abrogato con la modifica dell'ordinanza dell'11 settembre 2020.
Questa disposizione speciale ha permesso di autorizzare le maschere di protezione delle vie respiratorie a condizioni facilitate. È possibile continuare a immettere in commercio fino al 30 giugno 2021 le maschere di protezione delle vie respiratorie che sono state autorizzate in base alla presenta disposizione speciale e ciò nel quadro di un periodo transitorio previsto dall'articolo 28a dell'ordinanza 3 COVID-19.
Infine, la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 28a dell'ordinanza 3 COVID-19 garantisce che l'immissione sul mercato di maschere di protezione delle vie respiratorie approvate in via eccezionale ai sensi dell'abrogato articolo 24 resti possibile fino al 30 giugno 2021.
L'immissione in commercio ai sensi dell'OIPO significa la prima messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (maschera di protezione delle vie respiratorie) sul mercato svizzero. La messa a disposizione sul mercato delle maschere di protezione delle vie respiratorie approvate in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, e immesse sul mercato fino al 30 giugno 2021, vale a dire la loro messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito in vista della loro distribuzione o del loro utilizzo, rimane possibile anche dopo tale data.