La legge non prevede l’obbligo di esonerare dal lavoro i collaboratori a partire da una determinata temperatura. In linea di principio, il datore di lavoro deve decidere, basandosi su di un’analisi dei rischi, i provvedimenti più opportuni da adottare per far sì che le condizioni di lavoro siano sopportabili e per tutelare la salute dei lavoratori, p.es. mettendo a disposizione postazioni di lavoro non esposte direttamente al sole, fornire bevande a sufficienza ecc. Se necessario, si devono consultare gli specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti MSSL come igienisti del lavoro, medici del lavoro). Se il datore di lavoro non è in grado di garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute, può considerare la possibilità di sospendere l’attività relativa alle postazioni di lavoro interessate.
Domande di carattere generale
Nell’essere umano, la temperatura corporea è compresa nell’intervallo tra 36,5 e 37,5 °C. In una certa misura, il corpo è in grado di adattarsi a temperature più elevate rilasciando il calore in eccesso nell’ambiente circostante. La sudorazione, come reazione di adattamento del corpo acquista particolare importanza con il superamento dei valori di temperatura superiori alla soglia di 30 °C: può essere sgradevole ma non è rischiosa per la salute. Di norma diventa un rischio per la salute solo quando non si riesce a dissipare sufficientemente il calore in eccesso e quindi la temperatura corporea aumenta. Questo rischio è molto alto nel caso di un lavoro fisico pesante svolto in condizioni di temperatura e umidità dell’aria elevate. I datori di lavoro devono adottare provvedimenti adeguati affinché il rischio non si concretizzi (p.es consentire di bere a sufficienza per compensare la perdita di liquidi, aumentare la velocità dell’aria, p.es. con ventilatori, per facilitare la dissipazione del calore, adattare l’orario di lavoro e le prescrizioni relative all’abbigliamento, prevedere pause di raffreddamento). L’adozione dei provvedimenti necessari consente di rendere innocuo il rischio per la salute legato a temperature elevate anche nel caso di lavori svolti in luoghi caldi come fonderie, cantieri per la costruzione di gallerie, attività antincendio.
Di norma, un corpo umano sano è in grado di adattarsi bene al calore fino a un certo punto e di mantenere una temperatura corporea normale di 36,5-37,5 °C (p.es. la sudorazione è una reazione normale in fase di adattamento). L’interruzione del lavoro in presenza di temperature elevate è uno dei molti provvedimenti, la cui complessità spesso non viene presa in considerazione, perché i provvedimenti possibili utili a ridurre il surriscaldamento sono molteplici. Come, per esempio, consentire alle persone di raffreddarsi o adeguare l’orario o l’organizzazione del lavoro in modo tale da evitare conseguenze dannose per la salute. L’adozione dei provvedimenti necessari consente di rendere innocuo il rischio per la salute legato a temperature elevate anche nel caso di lavori svolti in luoghi caldi come fonderie, cantieri per la costruzione di gallerie, attività antincendio. I datori di lavoro sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari idonei per ogni specifico luogo di lavoro.
Domande dei datori di lavoro
Gli strumenti d’ausilio proposti dalla SECO/SUVA non sono concepiti per luoghi di lavoro specifici. Essi non contemplano quindi situazioni speciali come lavorare in presenza di radiazione termica elevata (p.es. panetterie, fonderie) o di valori di umidità dell’aria elevati (p.es. lavanderie, cantieri per la costruzione di gallerie). Le consigliamo quindi di consultare la Sua soluzione settoriale o di consultare uno specialista della sicurezza sul lavoro (specialisti MSSL come igienisti del lavoro, medici del lavoro). Questi ultimi sono in grado di formulare proposte inerenti ai provvedimenti necessari, basandosi p.es. sulla valutazione dello stress da calore dei lavoratori tramite l’indice WBGT (wet bulb glove temperature) come previsto dalla norma DIN EN 7243.
È possibile che esista un accordo tra datori di lavoro e lavoratori che disciplina le condizioni di lavoro in presenza di canicola. Il Suo Cantone potrebbe aver previsto una regolamentazione specifica per disciplinare il lavoro in condizioni di canicola. Per maggiori informazioni, si rivolga al Suo partner sociale o al Cantone. Di norma, i datori di lavoro sono sempre tenuti ad applicare i principi di prevenzione previsti e non solo in condizioni di canicola, per le quali sono previste regolamentazioni specifiche.
Il piano di provvedimenti della SECO è un modello utile per pianificare i provvedimenti, che può essere adattato in funzione delle specifiche condizioni del luogo di lavoro. Il datore di lavoro non è tenuto a eseguire i provvedimenti proposti. Egli ha facoltà di stabilire quali provvedimenti sono possibili e necessari per garantire la tutela della salute sul proprio luogo di lavoro. Coinvolga i lavoratori ed eventualmente specialisti nella pianificazione dei provvedimenti.
Secondo l’articolo 6 della legge sul lavoro (LL), il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute dei lavoratori.
Spetta al datore di lavoro (e non al locatore), in presenza p.es. di radiazione termica negli uffici, decidere quali provvedimenti adottare (facendo p.es. installare delle tende). Tuttavia, la legge sul lavoro non disciplina l’assunzione dei relativi costi. Si tratta di un aspetto che rientra nell’ambito di competenza del diritto privato e deve essere regolato da un accordo tra locatore e locatario.
Il diritto del lavoro non prevede alcun monitoraggio dei piani di provvedimenti da parte delle autorità, anche nel caso dei piani di provvedimenti per i periodi di caldo. Gli organi di esecuzione della legge sul lavoro e dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni OPI possono controllare i piani di provvedimenti e l’esecuzione dei provvedimenti in occasione di ispezioni regolari o a seguito di una denuncia e, se necessario, disporre provvedimenti o richiedere l’intervento di specialisti MSSL.
Domande dei lavoratori
Lo strumento d’ausilio SECO è un modello per la stesura del piano di provvedimenti e il datore di lavoro non ha l’obbligo di eseguirli. È il datore di lavoro che stabilisce quali sono i provvedimenti opportuni per i suoi luoghi di lavoro e necessari per garantire la tutela della salute. Tuttavia, i datori di lavoro devono coinvolgere i lavoratori nella pianificazione dei provvedimenti. Cerchi in prima battuta il dialogo con il Suo datore di lavoro o con il suo rappresentante e formuli proposte di miglioramento concrete. Se ciononostante dovesse ritenere che il datore di lavoro non faccia ancora abbastanza per garantire la tutela della Sua salute, può rivolgersi all’ispettorato del lavoro competente per il Suo Cantone.
In linea di principio, il datore di lavoro deve decidere, basandosi su di un’analisi dei rischi, i provvedimenti più opportuni da adottare per far sì che le condizioni di lavoro siano sopportabili e per tutelare la salute dei lavoratori. Ciò dipende in buona parte dalle condizioni aziendali e dalle possibilità di intervento. Di norma non esiste alcun obbligo che imponga un impianto di climatizzazione, dato che la tutela della salute dei collaboratori può essere garantita anche in altri modi. Durante i periodi di caldo torrido nei locali senza raffrescamento si devono tollerare temporaneamente anche temperature più elevate (SN 520 180)
Cerchi in prima battuta il dialogo con il Suo datore di lavoro o con il Suo rappresentante e formuli proposte di concrete. I datori di lavoro hanno l’obbligo di coinvolgere i lavoratori nelle decisioni che riguardano la protezione della salute. Se ciononostante dovesse ritenere che il datore di lavoro non faccia ancora abbastanza per garantire la tutela della sua salute, può rivolgersi all’ispettorato del lavoro competente per il Suo Cantone.
Le donne incinte sono invece tutelate da provvedimenti specifici: le temperature ambientali superiori ai 28 °C sono considerate gravose o pericolose (art. 8 ordinanza sulla protezione della maternità). Ciò significa che per i lavori svolti durante la gravidanza sussiste l’obbligo di una valutazione dei rischi giusta l’articolo 63 OLL1 (PDF, 31 kB, 03.02.2012) e dell’esecuzione dei relativi provvedimenti o in alternativa deve essere previsto un luogo di lavoro alternativo.
Le persone con problemi di salute dovuti al caldo o in condizioni fisiche fragili (malati, convalescenti, persone che assumono medicinali, alcool o sostanze psicoattive, persone in sovrappeso o molto magre) devono definire i provvedimenti individuali con il proprio medico curante e, se necessario, informarne il proprio datore di lavoro.
Ultima modifica 10.05.2024