Obblighi di annuncio in caso di ottenimento di prestazioni di un’assicurazione sociale

Se si percepiscono prestazioni da determinate assicurazioni sociali si è soggetti all’obbligo di annunciare l’esercizio di un’attività lucrativa alle assicurazioni in questione. Tali prestazioni sono le indennità giornaliere di disoccupazione, le rendite AI o le indennità di perdita di guadagno in caso di maternità.

Ottenimento di indennità giornaliere di disoccupazione

Le persone che percepiscono prestazioni dall'assicurazione contro la disoccupazione (AD) sono soggette all'obbligo di comunicare all'assicurazione tutte i redditi indipendentemente dal fatto che provengano da attività lucrative dipendenti o indipendenti o che si tratti di attività principali o accessorie. I lavoratori dipendenti annunciati all'assicurazione contro la disoccupazione e che percepiscono indennità giornaliere di disoccupazione sono quindi tenuti a informare la cassa disoccupazione se esercitano di nuovo un'attività lucrativa.

Ottenimento di una rendita AI

Le persone che beneficiano di una rendita AI e percepiscono di nuovo un reddito da lavoro o il loro reddito è aumentato sono tenute ad annunciarlo all'Ufficio AI se l'ammontare supera i 1 500 franchi annui.

Indennità di maternità

Le donne che beneficiano di un'indennità di maternità devono comunicare alla cassa di compensazione la data dell'estinzione del diritto a causa della ripresa dell'attività lucrativa.

Ultima modifica 21.03.2016

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