L’accordo commerciale bilaterale tra Svizzera e Regno Unito riprende le disposizioni sull’accesso al mercato sancite nell’accordo di libero scambio tra la Svizzera e l’Unione Europea (UE) e nell’accordo agricolo Svizzera-UE. Ciò significa che il regime preferenziale in materia di tariffe doganali sarà mantenuto in essere nei rapporti commerciali tra Svizzera e Regno Unito. Mentre i prodotti industriali potranno essere commerciati in franchigia doganale (prodotti originari dei capitoli 25–97 SA ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38), i prodotti agricoli trasformati e di base potranno beneficiare di un trattamento preferenziale.
Traffico merci
I prodotti originari del Regno Unito contemplati dall’accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito beneficeranno anche in futuro di un trattamento preferenziale. Con l’entrata in vigore di tale accordo le aliquote doganali applicate all’importazione di prodotti originari del Regno Unito in Svizzera saranno pubblicate nel sistema elettronico Tares.
I prodotti originari della Svizzera contemplati dall’accordo commerciale tra Svizzera e Regno Unito beneficeranno anche in futuro di un trattamento preferenziale. Le aliquote doganali britanniche possono essere consultate qui.
Vedi anche: Circolare dell’Amministrazione federale delle dogane relativa alla Brexit.
Per maggiori informazioni su questioni doganali e formalità d’importazione rimandiamo al centro d’informazione delle autorità doganali britanniche.
Regole d’origine / Cumulo
Il protocollo n. 3 dell’accordo commerciale prevede il cumulo bilaterale Svizzera-Regno Unito. In determinate circostanze è ammesso anche il cumulo diagonale con materie prime provenienti dall’UE e dagli altri Stati firmatari della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). Per informazioni dettagliate rimandiamo all’apposita circolare dell’Amministrazione federale delle dogane. A questo link si trovano maggiori informazioni riguardanti le relazioni di libero scambio del Regno Unito con gli Stati firmatari della Convenzione PEM.
Affinché le merci di origine comunitaria possano essere cumulate diagonalmente, è necessario un accordo di libero scambio che abbia le stesse regole d’origine previste dall’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito o almeno un accordo temporaneo di assistenza amministrativa in materia doganale.
Se l’UE e il Regno Unito concluderanno un accordo di libero scambio con le stesse regole d’origine previste dall’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito o almeno un accordo temporaneo di assistenza amministrativa in materia doganale, è data la possibilità di cumulo, ma solo se le merci in arrivo dall’UE subiscono in Svizzera almeno una lavorazione che non sia minima. Se queste merci originarie dell’UE vengono invece esportate senza modifiche attraverso la Svizzera verso il Regno Unito non sarà possibile rilasciare nessuna prova dell’origine.
Per poter effettuare un cumulo con materie prime di origine turca deve essere in vigore tra il Regno Unito e la Turchia un accordo di libero scambio con le stesse regole d’origine previste dall’accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito. Il rispetto di tale criterio può essere verificato al seguente link: rete di libero scambio del Regno Unito (in inglese).
Affinché le merci originarie di uno Stato dei Balcani occidentali possano continuare a essere esportate nel Regno Unito, tra il Regno Unito e lo Stato dei Balcani occidentali in questione deve esistere un accordo di libero scambio con le stesse regole d’origine dell’accordo commerciale Svizzera-Regno Unito. Il rispetto di tale criterio può essere verificato al seguente link: Rete di libero scambio del Regno Unito.
No, perché il Regno Unito è considerato un Paese terzo ai sensi dell’Accordo di libero scambio Svizzera-UE e degli accordi di libero scambio con gli altri Stati firmatari della Convenzione PEM. Se nel processo di produzione di una merce vengono utilizzate materie prime di origine britannica, occorre rispettare le cosiddette regole dell’elenco della Convenzione PEM, come disposto dal’accordo di libero scambio corrispondente. Il cumulo non è possibile.
Procedure doganali
Non è ancora possibile stimare i ritardi effettivi nell’. Per l’introduzione di prodotti nel Regno Unito si consiglia di utilizzare il sistema di transito (NCTS) A differenza del trasporto terrestre, nel trasporto aereo le importazioni dirette da o le esportazioni dirette verso Paesi terzi – cosa che il Regno Unito sarà – sono soggette a una cosiddetta predichiarazione, da effettuare per tempo. Per maggiori informazioni su questa predichiarazione in Svizzera cliccare qui.
Per maggiori informazioni sull’organo di contatto delle autorità doganali del Regno Unito cliccare qui.
Fintanto che Regno Unito e UE non avranno stipulato un accordo analogo a quello sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, il Regno Unito si ritroverà estromesso dallo spazio di sicurezza comune tra Svizzera, Norvegia e UE in quanto considerato Paese terzo. Al momento il riconoscimento reciproco tra Svizzera e Regno Unito dello status di AEO non è più garantito. Sono comunque in corso trattative tra i due Paesi riguardanti un possibile accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco dello status di AEO.
Per maggiori informazioni sulle procedure doganali d’importazione cliccare qui.
Per le spedizioni per via terrestre dal Regno Unito in Svizzera l’UE richiederà, al momento dell’ingresso nel suo territorio, una predichiarazione e svolgerà eventuali controlli di sicurezza, come avviene per le spedizioni dagli altri Paesi terzi. Una volta entrate nell’UE, le merci si troverebbero già nello spazio di sicurezza, per cui al momento di importarle in Svizzera non sarebbero necessarie ulteriori procedure doganali.
le spedizioni per via aerea dal Regno Unito in Svizzera dovrebbero essere dichiarate in anticipo all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) prima di varcare la frontiera, come avviene per le spedizioni negli altri Paesi terzi, conformemente alle disposizioni dell’accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. Gli eventuali controlli di sicurezza verrebbero effettuati dopo l’arrivo in Svizzera delle merci. Non sarebbero invece necessari controlli nel caso di una spedizione successiva nell’UE da un aeroporto svizzero.
Questa domanda va rivolta direttamente al centro informazioni delle autorità doganali britanniche. Per informazioni relative a una dichiarazione sommaria d’entrata, consultare il documento Border Operating Model (punto 3.1.5).
Per maggiori informazioni sul numero EORI cliccare qui.
L’accordo commerciale Svizzera-Regno Unito disciplina, tra l’altro, l’accesso preferenziale ai mercati britannici ed elvetici, ma non influisce sulle procedure doganali nazionali. Per domande sulle procedure doganali nazionali generali rimandiamo al centro informazioni delle autorità doganali britanniche.
Prodotti industriali: requisiti di legge
I prodotti industriali che verranno immessi sul mercato del Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021 devono rispettare i la legislazione britannica. Ogni settore di prodotti ha requisiti specifici. A partire dal 1° gennaio 2021, per la maggior parte dei settori di prodotti sarà richiesta la presenza di una persona responsabile nel Regno Unito. Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) deve essere rispettato, anche se in questo caso si applicano determinati periodi di transizione.
L’allegato 1 dell’ARR CH-UE elenca i settori di prodotti che rientrano nel campo d’applicazione dell’accordo. Si tratta di prodotti fabbricati secondo le disposizioni legali pertinenti di cui alla sezione I. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nella dichiarazione unilaterale del Regno Unito sull’importazione di determinate merci.
Per maggiori informazioni sui prodotti in questione cliccare qui.
Sì. Vigono i requisiti posti dal Regno Unito valgono a partire dal 1° gennaio 2021.
Il Governo del Regno Unito ha pubblicato una guida sulla regolamentazione delle sostanze chimiche (https://www.gov.uk/guidance/how-to-comply-with-reach-chemical-regulations). Questa guida fornisce risposte alle domande più frequenti poste delle cerchie e parti interessate. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ambasciata Britannica in Svizzera o alle autorità britanniche competenti.
Il Regolamento REACH non è contemplato dagli accordi bilaterali tra Svizzera e UE, neppure nell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR).
Prodotti di origine animale e vegetale
Spetterà alle autorità britanniche disciplinare l’importazione nel proprio territorio di animali e prodotti di origine animale provenienti da tutti i Paesi, compresa la Svizzera. Gli esportatori sono pertanto invitati a consultare la Guida all’importazione di animali, prodotti d’origine animale nonché alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale messa a disposizione dalle autorità competenti.
L’importazione in Svizzera di specie animali e vegetali protette rimane invariata dopo la Brexit. Gli interessati possono trovare informazioni pertinenti sulle procedure d’importazione sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
In vista di un eventuale «no deal» le autorità britanniche hanno pubblicato una guida sul commercio e il traffico di specie minacciate d’estinzione, protette dalla CITES.
Proprietà intellettuale
Poiché l’Ufficio europeo dei brevetti non è un’agenzia dell’UE, il fatto di lasciare l’Unione non ha alcun impatto sull’attuale sistema brevettuale europeo. Non sono interessati nemmeno i brevetti europei esistenti e che riguardano il Regno Unito. Anche per quanto riguarda i CPC, la legislazione UE pertinente (o la sua modalità di attuazione nazionale) sarà mantenuta nella legislazione britannica secondo l’atto di revoca del 2018 dell’UE. I sistemi esistenti rimarranno quindi in vigore e funzioneranno indipendentemente dall’UE, compresi i requisiti e le condizioni vigenti. A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito continuerà a occuparsi della gestione del sistema CPC, dato che la legislazione britannica in materia di CPC (The Patents (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019) rispecchia in larga misura l’attuale regolamento CPC dell’Unione e prevede lo stesso periodo di protezione.
Nella sua guida "Changes to SPC and patent law from 1 January 2021", il governo del Regno Unito sottolinea che per ottenere un CPC britannico è necessaria anche un’autorizzazione all’immissione in commercio valida per il mercato del Regno Unito. I titolari dei brevetti devono verificare che la loro autorizzazione per l’accesso al mercato sia valida o per tutto il Regno Unito oppure solo per l’Irlanda del Nord o il Regno Unito.
Il 1° gennaio 2019 è stata introdotta un’esenzione CPC per le esportazioni (SPC waiver). Il governo britannico intende mantenere questa disposizione derogatoria, ma con alcuni importanti cambiamenti.
Per i rinnovi pediatrici, i requisiti rimangono in gran parte gli stessi. La differenza principale è costituita dal fatto che non è più necessario dimostrare che un prodotto ha un’autorizzazione all’immissione in commercio in tutti gli Stati SEE; è sufficiente dimostrare l’esistenza di un’autorizzazione all’immissione in commercio nel Regno Unito.
Il Regno Unito continua a mantenere un sistema normativo speciale per i cosiddetti Orphan Drugs (farmaci per malattie rare), che riflette in gran parte il sistema UE esistente.
Ulteriori informazioni sui CPC e sulla proprietà intellettuale in generale si trovano alla pagina: «Intellectual property after 1 January».
Nel Regno Unito i test clinici sono attualmente già gestiti a livello nazionale e le domande per questo tipo di test continueranno ad essere autorizzate dall’ente competente (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA). Il Regno Unito non apporta modifiche all’esclusività dei dati di mercato.
Il Regno Unito ha fatto sapere che provvederà a garantire e proteggere i diritti di proprietà intellettuale di tutti i marchi UE e design comunitari registrati offrendo marchi e design equivalenti registrati nel Regno Unito. Agli aventi diritto su un marchio UE o design comunitario registrato sarà accordato un diritto britannico equivalente (cfr. la guida «Guidance Changes to EU and international designs and trade mark protection from 1 January 2021»)
Ultima modifica 11.12.2020