Estensione della libera circolazione delle persone e rafforzamento delle misure d’accompagnamento in vigore dal 1° aprile
Berna, 28.03.2006 - L’estensione controllata della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell’UE e il rafforzamento delle misure d’accompagnamento contro il dumping salariale entrano in vigore il 01.04.2006. L’entrata in vigore avviene grazie all’approvazione del Popolo svizzero nella votazione del 25.09.2005.
L’estensione graduale della libera circolazione delle persone è disciplinata dal Protocollo all’Accordo di libera circolazione delle persone del 24.10.2004. Il Protocollo prevede un regime transitorio separato per i lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri dell’UE. La Svizzera può così mantenere al massimo fino al 2011 limitazioni d’accesso al proprio mercato del lavoro:
- contingenti: il numero dei permessi di lunga durata (fino a 5 anni) e quello dei permessi di breve durata (fino a 364 giorni) sono limitati. Il contingente dei permessi di lunga durata aumenta gradatamente da 1 700 (nel 2006/7) a 3 000 (nel 2010/2011), quello dei permessi di breve durata da 15 800 (nel 2006/7) a 29 000 (nel 2010/2011). In caso di forte immigrazione, la Svizzera potrà, grazie a una speziale clausola di protezione, reintrodurre contingenti fino al 2014;
- precedenza nazionale: un lavoratore straniero può essere assunto soltanto se nessuno Svizzero con le medesime qualificazioni è disponibile sul mercato del lavoro;
- controllo preliminare del salario: prima del rilascio di un permesso di lavoro, i Cantoni devono controllare le condizioni salariali e lavorative. La verifica della precedenza nazionale e del controllo preliminare del salario avviene come finora nell’ambito di una decisione riguardante il mercato del lavoro presa dalla competente autorità cantonale.
- obbligo di comunicare per iscritto ai lavoratori i punti principali del contratto di lavoro;
- agevolazione supplementare per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro;
- possibilità di sanzionare in modo più efficace le infrazioni alla legge sui lavoratori distaccati;
- obbligo per i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera di versare i contributi alle spese d'esecuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
- rafforzamento dei servizi d'ispezione nei Cantoni, con finanziamento della metà dei salari degli ispettori da parte della Confederazione.
- obbligo per le imprese di lavoro temporaneo di versare i contributi alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale nonché alle spese relative al pensionamento flessibile previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
- necessità per i lavoratori indipendenti, i quali non sottostanno alle misure di accompagnamento, di dimostrare la loro condizione di indipendenti al momento di iniziare un’attività in Svizzera; (ad es. mediante il registro contabile o l'iscrizione in un registro professionale).
- introduzione di precisazioni per quanto riguarda la procedura di notifica e maggiore accessibilità per l’utente.
Berna, 28 marzo 2006
Per ulteriori informazioni:
Dominique Boillat
Ufficio federale della migrazione UFM
tel. +41 (0)31 325 98 80
Rita Baldegger
Segretariato di Stato dell’economia SECO
tel. +41 (0)31 323 37 90
Adrian Sollberger
Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE
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Ultima modifica 30.01.2024
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