Estensione della libera circolazione delle persone e rafforzamento delle misure d’accompagnamento in vigore dal 1° aprile

Berna, 28.03.2006 - L’estensione controllata della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell’UE e il rafforzamento delle misure d’accompagnamento contro il dumping salariale entrano in vigore il 01.04.2006. L’entrata in vigore avviene grazie all’approvazione del Popolo svizzero nella votazione del 25.09.2005.

L’estensione graduale della libera circolazione delle persone è disciplinata dal Protocollo all’Accordo di libera circolazione delle persone del 24.10.2004. Il Protocollo prevede un regime transitorio separato per i lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri dell’UE. La Svizzera può così mantenere al massimo fino al 2011 limitazioni d’accesso al proprio mercato del lavoro:

  • contingenti: il numero dei permessi di lunga durata (fino a 5 anni) e quello dei permessi di breve durata (fino a 364 giorni) sono limitati. Il contingente dei permessi di lunga durata aumenta gradatamente da 1 700 (nel 2006/7) a 3 000 (nel 2010/2011), quello dei permessi di breve durata da 15 800 (nel 2006/7) a 29 000 (nel 2010/2011). In caso di forte immigrazione, la Svizzera potrà, grazie a una speziale clausola di protezione, reintrodurre contingenti fino al 2014;
  • precedenza nazionale: un lavoratore straniero può essere assunto soltanto se nessuno Svizzero con le medesime qualificazioni è disponibile sul mercato del lavoro;
  • controllo preliminare del salario: prima del rilascio di un permesso di lavoro, i Cantoni devono controllare le condizioni salariali e lavorative. La verifica della precedenza nazionale e del controllo preliminare del salario avviene come finora nell’ambito di una decisione riguardante il mercato del lavoro presa dalla competente autorità cantonale.
In concomitanza con l’entrata in vigore del Protocollo, dal 01.04.2006 vengono rafforzate le misure d’accompagnamento contro il dumping sociale e salariale. Le principali modifiche sono le seguenti:
  • obbligo di comunicare per iscritto ai lavoratori i punti principali del contratto di lavoro;
  • agevolazione supplementare per il conferimento dell'obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro;
  • possibilità di sanzionare in modo più efficace le infrazioni alla legge sui lavoratori distaccati; 
  • obbligo per i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera di versare i contributi alle spese d'esecuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
  • rafforzamento dei servizi d'ispezione nei Cantoni, con finanziamento della metà dei salari degli ispettori da parte della Confederazione.
  • obbligo per le imprese di lavoro temporaneo di versare i contributi alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale nonché alle spese relative al pensionamento flessibile previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
  • necessità per i lavoratori indipendenti, i quali non sottostanno alle misure di accompagnamento, di dimostrare la loro condizione di indipendenti al momento di iniziare un’attività in Svizzera; (ad es. mediante il registro contabile o l'iscrizione in un registro professionale).
  • introduzione di precisazioni per quanto riguarda la procedura di notifica e maggiore accessibilità per l’utente.
Le esperienze fatte finora indicano che la pressione migratoria dai nuovi Stati membri dell’UE è limitata. Dalla firma del Protocollo nell’ottobre 2004, rispettivamente dal 01.11.2004 per i lavoratori dei nuovi Stati membri dell’UE, non tutti i contingenti annuali provvisori sono stati esauriti completamente: dei 700 permessi di lunga durata (fino a 5 anni) ne è stata sollecitata poco meno della metà, mentre tutti i 2 500 permessi di breve durata (fino a 1 anno) sono stati concessi. La forte domanda di permessi di breve durata si spiega con la grande necessità di manodopera in settori soggetti a importanti fluttuazioni stagionali, come l’agricoltura o la ristorazione e l’industria alberghiera, e con il fatto che permessi di breve durata per lavoratori ausiliari erano già ammessi prima dell’entrata in vigore del Protocollo.


Berna, 28 marzo 2006


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Ufficio federale della migrazione UFM
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Segretariato di Stato dell’economia SECO
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Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE
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